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    Cassazione conferma validità multe per velocità col cronotachigrafo

    Una serie di ricorsi ha diviso negli ultimi anni le sentenze dei tribunali italiano riguardo ai ricorsi contro le multe per eccesso di velocità comminate usando i dati del cronotachigrafo: alcuni giudici le hanno confermate, altri le hanno annullate. La questione è giunta infine alla Corte di Cassazione, che ha fornito la sua risposta: le registrazioni del cronotachigrafo sono una fonte di prova legittimamente utilizzabile per accertare il superamento dei limiti di velocità dei veicoli industriali. Lo afferma la Sezione Seconda Civile con l'ordinanza numero 19147/2026, pubblicata l'11 giugno 2026, che dichiara la piena compatibilità dell'articolo 142 del Codice della Strada con il Regolamento UE 165/2014 relativo ai cronotachigrafi nell’autotrasporto. Una pronuncia che riguarda direttamente le imprese di autotrasporto e le Autorità di controllo locali, che vedono confermato uno strumento probatorio già previsto dalla norma nazionale ma più volte contestato in sede processuale.

    Il procedimento nasce da un verbale elevato dalla Polizia Municipale di Alessandria il 18 marzo 2022 nei confronti di una società di autotrasporto, dopo che un suo autoarticolato fu rilevato a 96 km/h attraverso l'estrazione dei dati del cronotachigrafo, quindi oltre il limite di taratura fissato a 90 km/h. In quel caso, il Giudice di Pace di Alessandria respinse il ricorso della società, ma il Tribunale di Alessandria, in appello, lo accolse ritenendo non conforme al diritto europeo l'uso probatorio dei dati cronotachigrafici per contestazioni di velocità. Contro questa decisione il Comune di Alessandria fece ricorso in Cassazione.

    I giudici ritengono avere fondamento il terzo motivo del ricorso comunale, mentre i primi due, di natura processuale, sono stati respinti. La loro lettura ritiene che il Regolamento UE 165/2014 prevede espressamente, agli articoli 2, 4 e 5, che il cronotachigrafo registri anche la velocità del veicolo e che tali dati siano accessibili alle Autorità di controllo in qualsiasi momento; la Direttiva 2006/22/CE, dal canto suo, non pone alcuna limitazione all'uso dei dati per l'accertamento dei superamenti di velocità, limitandosi a fornire un elenco non esaustivo delle infrazioni rilevanti. Su queste basi la Cassazione esclude qualunque contrasto tra la normativa europea e l'articolo 142 del Codice della Strada, che ammette tra le fonti di prova, oltre alle apparecchiature omologate come gli autovelox, anche le registrazioni del cronotachigrafo.

    Un elemento a sostegno della decisione riguarda la procedura d'infrazione numero 2020/4051, aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia proprio sull'applicazione dell'articolo 7 del Regolamento 165/2014, che venne archiviata il 20 dicembre 2023. La Corte richiama inoltre l'articolo 13 della Legge 689/1981, che autorizza gli organi di controllo a procedere a rilievi tecnici e ispezioni per l'accertamento delle violazioni amministrative: su questa base, l'articolo 142 del Codice della Strada viene ricondotto dai giudici a una specificazione di quel potere ispettivo generale.

    La Cassazione precisa infine di non dover sollevare una questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, richiamando i principi della sentenza Cilfit del 1982 e della successiva pronuncia sul caso Consorzio Italian Management del 2021: la chiarezza della normativa europea e l'esito della procedura d'infrazione escludono, secondo i giudici, ogni ragionevole dubbio interpretativo. Quindi i giudici hanno cassato la sentenza del Tribunale di Alessandria e rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, che dovrà decidere nel merito e sulle spese di lite.

    Per le imprese di autotrasporto la pronuncia rende ancora più importante la corretta gestione dei dati cronotachigrafici, che restano fondamentali non solo per il controllo dei tempi di guida e di riposo ma ora anche per le contestazioni di velocità. Le tolleranze tecniche previste dal Regolamento 165/2014 restano un riferimento operativo: 3 km/h al banco di prova, 4 km/h al montaggio e 6 km/h in uso rispetto alla velocità reale, margini che possono incidere sull'esito di un accertamento e sulla sua contestazione in giudizio.

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