Dal 24 ottobre 2026 è in vigore il Decreto Legge con cui il Governo ha risposto alle proteste dell'autotrasporto. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 247 del 23 ottobre come Decreto Legge 23 ottobre 2026 numero 193, dedica alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi i primi cinque articoli: nuove risorse per il credito d'imposta sul gasolio, un parametro obbligatorio per calcolare la quota di carburante nei contratti non scritti, la sospensione dei canoni di leasing dei veicoli industriali, la riscrittura dell'articolo 1677-bis del Codice Civile sui contratti di logistica e la Lettera di vettura elettronica nazionale. Le disposizioni successive prevedono contributi a fondo perduto per le imprese agricole e per quelle della pesca e dell'acquacoltura, sugli acquisti di carburante effettuati dal 1° giugno al 15 ottobre 2026.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo il 22 ottobre, dopo giorni di presidi e blocchi stradali nel Mezzogiorno e a due giorni dall'incontro nella Prefettura di Milano tra il ministro Trasporti e le associazioni del settore. Il pacchetto vale 175,2 milioni di euro nel 2026: 105,2 milioni di nuove risorse per l'autotrasporto, 60 per l'agricoltura e 10 per la pesca. Ricordiamo che questo Decreto deve essere convertito in Legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, quindi entro il 22 dicembre 2026, e durante l'esame parlamentare può essere modificato. Il 27 ottobre le associazioni dell'autotrasporto sono convocate al ministero per verificare l'attuazione degli impegni presi a Milano.
Aumento del credito d’imposta
L'articolo 1 interviene anzitutto sul credito d'imposta istituito dall'articolo 3 del Decreto Legge 18 marzo 2026 numero 33, convertito dalla Legge 13 maggio 2026 numero 79. Si tratta di un contributo straordinario commisurato alla maggiore spesa sostenuta per il gasolio rispetto al prezzo medio di febbraio 2026: in base alla disciplina attuativa copre fino al 70% di quella differenza, spetta per i veicoli Euro V ed Euro VI e si utilizza soltanto in compensazione con il modello F24. Nato per i mesi da marzo a maggio con una dotazione di 100 milioni di euro, è stato prorogato più volte. Il Decreto Legge 10 settembre 2026 numero 157 lo aveva esteso a settembre con altri 16 milioni, il Decreto Legge 17 settembre 2026 numero 162 a ottobre con ulteriori 21,2 milioni.
Il nuovo Decreto divide questo periodo in due. Il comma 1 riporta a marzo-agosto l'arco temporale della norma originaria e aumenta lo stanziamento di 66,4 milioni. Il comma 2 tratta a parte le spese dal 1° settembre al 5 ottobre 2026: per queste il credito è riconosciuto entro un tetto di 60 milioni e potrà essere compensato fino al 31 dicembre 2027, termine che il decreto giustifica con i tempi necessari per istruire le domande. Nella conferenza stampa del 22 ottobre il viceministro dei Trasporti, Edoardo Rixi, annunciò la possibilità di usare i crediti anche nei primi mesi del 2027. Nel testo questa possibilità riguarda solo la nuova finestra, mentre per marzo-agosto resta il termine del 31 dicembre 2026. Modalità e scadenze delle domenade per settembre e per i primi giorni di ottobre non sono indicate. I conti vanno letti insieme al comma 4, che sopprime i commi 4 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Legge 162/2026, ancora all'esame del Parlamento: cade così l'estensione a ottobre, con i relativi 21,2 milioni. Dei 66,4 milioni aggiunti per marzo-agosto, dunque, 45,2 sono risorse nuove e, sommati ai 60 milioni della finestra autunnale, formano lo stanziamento di 105,2 milioni per l'autotrasporto. Per i sei mesi da marzo ad agosto le risorse complessive arrivano a 480 milioni, ha riferito Rixi.
Rinvio tassa sui piccoli pacchi
Il comma 3 interessa gli operatori del corriere espresso e del commercio elettronico. Rinvia al 1° gennaio 2027 il contributo di 2 euro su ogni spedizione di valore dichiarato non superiore a 150 euro proveniente da Paesi esterni all'Unione Europea, introdotto dall'articolo 1, commi da 126 a 128, della Legge di Bilancio 2026 per coprire le spese amministrative degli adempimenti doganali e riscosso dagli uffici doganali all'importazione. Doveva partire il 1° gennaio 2026 ma è stato più volte rinviato.
Quote carburante nei contratti
L'articolo 2 del nuovo Decreto modifica l'articolo 83-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008 numero 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 numero 133, che regola corrispettivi, termini di pagamento e responsabilità nei contratti di autotrasporto per conto di terzi. Il comma 5 di quella Legge prevede un adeguamento per i contratti con prestazioni distribuite su più di trenta giorni: la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante, individuata nel contratto o nelle fatture del primo mese, va aggiornata quando il prezzo del gasolio si discosta di oltre il 2% dal valore preso a riferimento alla firma o all'ultimo adeguamento. Il nuovo comma 5-bis introdotto dal Decreto del 23 ottobre fissa il parametro per calcolare quella quota. Il ministero dei Trasporti pubblica e aggiorna ogni tre mesi sul proprio sito i valori percentuali minimi e massimi dell'incidenza del carburante, distinti per classe di peso dei veicoli ed elaborati sui valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, che il ministero diffonde in base all'articolo 1, comma 250, della Legge di Stabilità 2015. Rixi ha descritto l'intervento come l'introduzione del "metodo spagnolo".
Gli effetti dipendono dalla forma del contratto. In quelli stipulati in forma non scritta i valori minimi diventano il parametro obbligatorio di calcolo per le fatture delle prestazioni eseguite dal 24 ottobre 2026, che devono indicare a parte la quota di corrispettivo ottenuta applicandoli: l'obbligo riguarda quindi anche i rapporti avviati prima di quella data. Per i contratti scritti stipulati dal 24 ottobre i valori minimi e massimi sono un riferimento, senza toccare l'autonomia delle parti nella determinazione del prezzo. Il comma 2 interviene sull'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 21 novembre 2005 numero 286, che elenca gli elementi del contratto di autotrasporto in forma scritta: la nuova lettera c-bis vi aggiunge il costo del carburante al momento della stipula e la sua incidenza sulle prestazioni previste. La norma non prevede sanzioni specifiche per chi non applica i valori minimi, né lega la decorrenza dell'obbligo alla prima pubblicazione delle tabelle ministeriali.
Sospensione dei pagamenti del leasing
L'articolo 3 introduce una moratoria sui contratti di locazione finanziaria (leasing) dei veicoli impiegati nell'attività, riservata alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. L'impresa può chiedere di sospendere i canoni in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027 oppure, in alternativa, il solo rimborso della quota capitale. La bozza circolata prima del Consiglio dei ministri prevedeva soltanto questa seconda possibilità, mentre il testo pubblicato lascia la scelta all'impresa. Dalla presentazione della richiesta fino al 31 marzo 2027 il contratto non può essere risolto o revocato, né l'impresa può essere dichiarata decaduta dal beneficio del termine per effetto della sospensione. Il piano di rimborso slitta senza formalità, insieme agli elementi accessori, e la scadenza finale del contratto si allunga per un periodo pari a quello sospeso. Gli interessi maturati nel frattempo si pagano secondo le modalità del contratto oppure a condizioni più favorevoli concordate tra le parti. L'articolo non fissa una procedura né un termine per presentare la richiesta.
Responsabilità del committente
L'articolo 4 sostituisce l'articolo 1677-bis del Codice Civile, collocato tra le norme sull'appalto, che disciplina il contratto con cui un operatore assume servizi di logistica come ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni altrui. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, l'articolo applicava alle attività di trasferimento delle merci le norme sul contratto di trasporto a due condizioni: l'appalto doveva comprendere "congiuntamente" due o più servizi logistici e quelle norme valevano "in quanto compatibili". Il nuovo testo le elimina entrambe. Basta che l'appalto abbia per oggetto servizi di logistica perché alle attività di trasferimento si applichino "in ogni caso" le regole del trasporto. Il nodo pratico è la responsabilità solidale del committente, alla quale la bozza del Decreto collegava questo articolo.
Con l'interpello numero 1 del 2022 il ministero del Lavoro aveva sostenuto che ai contratti di logistica si applica l'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 numero 276: il committente risponde in solido con appaltatore e subappaltatori dei trattamenti retributivi e dei contributi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, fino a due anni dalla sua cessazione. Lo stesso interpello escludeva l'articolo 83-bis, perché a giudizio del ministero non superava il vaglio di compatibilità richiesto dal 1677-bis. Nel trasporto vale un regime diverso, fissato dall'83-bis. Il committente che prima della stipula verifica la regolarità del vettore, oggi tramite il portale del Comitato Centrale dell'Albo, non è chiamato a rispondere in solido; se omette la verifica, è obbligato insieme a vettore e subvettori per retribuzioni, contributi previdenziali e premi assicurativi, entro un anno dalla cessazione del contratto e limitatamente alle prestazioni ricevute. Le premesse del Decreto Legge 193 richiamano sia l'articolo 29 sia l'83-bis. Il nuovo 1677-bis resta limitato alle attività di trasferimento: per deposito, custodia e le altre fasi logistiche la disciplina non cambia.
Lettera vettura elettronica
Con l'articolo 5 nasce la Lettera di vettura elettronica nazionale (Lve), dedicata ai trasporti di merci per conto di terzi su strada eseguiti in Italia. Le informazioni rilevanti per la responsabilità civile e la regolarità del trasporto vengono condivise in formato digitale tra i soggetti della filiera e messe a disposizione degli organi di controllo indicati dall'articolo 12 del Codice della Strada, dalla Polizia stradale ai Carabinieri, dalla Guardia di finanza alle polizie locali.
Nella Lve confluiscono, quando pertinenti alla singola operazione, le indicazioni e i documenti che il mittente deve fornire al vettore in base all'articolo 1683 del Codice Civile, a partire da destinatario, luogo di destinazione, natura, peso, quantità e numero delle cose da trasportare. Vi entrano anche gli elementi della lettera di vettura previsti dall'articolo 6 della Convenzione Cmr, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 per il trasporto internazionale di merci su strada, come luoghi e date di presa in carico e di consegna, descrizione e peso della merce. Per il trasporto combinato, che affianca alla strada la ferrovia o la via d'acqua, servono le informazioni richieste dall'articolo 3 del Decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001, che ha recepito la Direttiva 92/106/Cee. Per le merci pericolose si aggiungono i dati richiesti in base all'articolo 3, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 numero 35, che ha recepito la Direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose.
Questi dati vengono acquisiti, conservati e condivisi tramite le piattaforme Efti previste dal Regolamento (UE) 2020/1056 del 15 luglio 2020 sulle informazioni elettroniche relative al trasporto merci, oppure tramite piattaforme digitali interoperabili con esse, che devono assicurare il collegamento univoco con la singola operazione di trasporto. Il Regolamento europeo obbliga le Autorità ad accettare in formato elettronico le informazioni messe a disposizione dagli operatori su piattaforme certificate e lascia alle imprese la facoltà di continuare a usare la carta. Anche il Decreto, pur formulando all'indicativo la condivisione digitale, non fissa per vettori e committenti una decorrenza né sanzioni. L'unica scadenza è quella del comma 3: dal 9 luglio 2027 gli organi di controllo dovranno accettare le informazioni della Lve rese disponibili su piattaforme Efti o interoperabili. Le specifiche tecniche, comprese interoperabilità delle piattaforme, conservazione dei dati e modalità di accesso delle autorità, saranno definite con uno o più Decreti del ministro dei Trasporti, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, quindi entro il 23 dicembre 2026.
Antonio Illariuzzi








































































