Con la decisione numero 2770 del 23 novembre 2023, il Tar della Lombardia - a tempi record con sentenza in cosiddetta forma semplificata - ha annullato la delibera del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che obbliga i mezzi pesanti sia per il trasporto merci che passeggeri a dotarsi dei sensori per l’angolo cieco, sulla base di un ricorso presentato da alcune imprese e associazioni dell’autotrasporto.
Prima di tale ricorso, il sindaco e l’assessore alla Mobilità erano già stati destinatari della diffida formalizzata da Fai Federazione Autotrasportatori Italiani, tramite il nostro Studio legale, sulla illegittimità del provvedimento, perché assolutamente inefficace all’obiettivo dichiarato del miglioramento della sicurezza della circolazione sulle strade di Milano a scapito e con penalizzazione invece di una intera categoria. Con la diffida si chiedeva la sospensione e/o l’annullamento della delibera della giunta dal 2 Ottobre. Questo perché, lo ricordiamo, la deliberazione numero 971 dell’11 luglio 2023 appariva in contrasto con la normativa statale principe, ovvero il Codice della Strada, sotto il profilo dell'omologazione.
Inoltre, il procedimento per l’approvazione della deliberazione numero 971 dell’11 luglio 2023 si era svolto con modalità e tempistiche tali da non consentire un effettivo confronto con le associazioni di categoria interessate dal provvedimento. Altri elementi sono il “preavviso” scarsissimo ed incongruo tra la data di pubblicazione della delibera (11 luglio 2023) e quella della sua entrata in vigore (2 ottobre 2023).
La deliberazione numero 971 non appariva proporzionata rispetto al fine che il Comune diceva di essersi prefisso, ossia quello della sicurezza stradale, smentita nell’esenzione concessa, dallo stesso Comune di Milano, per oltre un anno, decorrente dal 2 ottobre, per le imprese che abbiano sottoscritto un “contratto di acquisto” della strumentazione in esame. Il contenuto della deliberazione numero 971 sembrava, peraltro, ingiusto e discriminatorio, in quanto i dispositivi in questione s’impongono soltanto alle imprese di trasporto italiane, per le quali sarebbero obbligatori, e non anche per esempio agli automobilisti.
Il ricorso al Tar ha dunque contestato l’imposizione da parte del Comune di Milano della dotazione del sistema di rilevazione atto a prevenire incidenti chiedendone l’annullamento per violazione di Legge ed eccesso di potere. Fra le ragioni della illegittimità del provvedimento vi è la incompetenza del Comune di Milano ad adottare dette delibere, che sono di stretta competenza degli organi statali preposti a disciplinare la circolazione stradale; per di più il Comune indicava anche gli strumenti di cui dotarsi che invece necessiterebbero, come sappiamo, di omologazione ed immatricolazione.
Il Tar ha accolto i ricorsi ribadendo che la circolazione stradale corrisponde ad una pluralità di competenze esclusive dello Stato tra cui ordine pubblico e sicurezza. Il Codice della Strada ha accentrato a tale scopo l’omologazione e l’approvazione sia dei dispositivi di controllo e regolazione traffico che dei dispositivi di marcia imposti solo da parte del ministro Infrastrutture e trasporti. Il legislatore regionale ha competenza nell’ambito della tutela della salute ma non all’approvazione di strumenti di regolazione e di marcia senza l’intesa con i competenti organi statali.
L’articolo 7 del Codice della Strada su cui il Comune di Milano ha basato la sua azione gli consente solo di limitare aree a traffico limitato nei centri urbani (area B e C) per esigenze antinquinamento, ma non a imporre la dotazione di dispositivi per evitare incidenti, che è un’esigenza di sicurezza e ordine pubblico per prevenire reati come omicidi colposi e lesioni colpose L’incolumità personale deve infatti avere una tutela equivalente in tutta Italia, ovunque avvenga la circolazione.
Ora occorrerà attendere la reazione del Comune auspicando come richiesto da importanti associazioni di categoria un Tavolo di confronto per la condivisione delle problematiche sulla sicurezza. Ciò che era prevedibile e anticipato con la diffida, si è ora verificato ma con pesanti disagi e ingenti costi al settore, su cui occorrerà riflettere per le valutazioni del caso.
Avvocato Maria Cristina Bruni
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