L’ultima Gazzetta Ufficiale del 2025, la numero 302 del 31 dicembre, ha pubblicato il Decreto del ministero dei Trasporti che stabilisce le date e le regole per applicare i divieti di circolazione dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate per il 2026. Come negli anni precedenti, il provvedimento si muove su un doppio binario: da un lato garantire la sicurezza durante i grandi esodi turistici e le festività, dall'altro offrire la necessaria flessibilità a un settore vitale per l'economia nazionale.
I primi due articoli del provvedimento confermano che il divieto vige fuori dai centri abitati e si applica rigorosamente a tutte le domeniche e i giorni festivi, secondo un calendario che individua le fasce orarie critiche (generalmente dalle 09.00 o 07:.0 fino alle 22.00, secondo la stagione). Una stretta che si intensifica, come da prassi, nei venerdì e sabati da "bollino rosso" per il traffico vacanziero.
I successivi tre articoli mostrano particolare attenzione per chi affronta viaggi lunghi o complessi. Per i camionisti che varcano i confini nazionali o traghettano verso le isole maggiori, le maglie del divieto si allargano. In particolare, chi rientra in Italia può circolare per quattro ore dopo l'inizio del divieto, mentre chi è diretto fuori confine può anticipare la fine del blocco di due ore. Questo anticipo si applica ai veicoli diretti agli interporti di confine o che varcano il confine, ma è spesso richiesto che il veicolo sia carico o che la documentazione di viaggio (Cmr) provi la destinazione estera.
Per i viaggi da e per Sardegna e Sicilia sono previste finestre di tolleranza simili (quattro ore in arrivo e due ore in partenza) per compensare i tempi morti dei traghetti. In particolare per la Sardegna, la circolazione verso i porti è libera nei tempi strettamente necessari all'imbarco.
L'articolo 6 offre un vantaggio al trasporto combinato: i veicoli industriali che fanno la spola con i terminal ferroviari o portuali sono esentati dal divieto, a patto che il tragitto stradale (il cosiddetto "ultimo miglio") non superi i 150 chilometri in linea d'aria dal nodo di interscambio e che sia documentato.
Ci sono merci e servizi che non possono fermarsi. L'articolo 7 blinda i servizi essenziali: Forze Armate, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, ma anche la raccolta rifiuti, le cisterne d'acqua, il soccorso stradale, i servizi televisivi e quelli postali, che circolano sempre liberamente. Parallelamente, l'articolo 8 tutela la catena del fresco. Nessun divieto per chi trasporta medicinali, giornali o prodotti alimentari deperibili (frutta, carne, pesce, latte), a condizione di esporre i prescritti cartelli verdi. Sono esentati anche i trasporti di carburanti o combustibili, di animali vivi e i prodotti della panificazione. Nessun divieto anche per i ritorni a vuoto dei veicoli usati nell’andata per le merci esentate.
Per tutto ciò che non rientra nelle esenzioni automatiche, subentrano gli articoli 9, 10 e 11. Le aziende possono richiedere ai Prefetti autorizzazioni in deroga per casi di comprovata urgenza e indifferibilità, con permessi che possono coprire fino a sei mesi per esigenze continuative. Discorso diverso per le merci pericolose (articolo 12). Qui la prudenza è massima: per esplosivi (Classe 1) e materiali radioattivi (Classe 7), il divieto è pressoché totale nei giorni indicati, indipendentemente dal peso del veicolo, con deroghe concesse col contagocce e solo per motivi di sicurezza nazionale o eventi specifici autorizzati.
L’articolo 13 fornisce disposizioni per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Per i veicoli industriali che le servono è prevista una deroga specifica, in vigore dal primo gennaio al 31 marzo. Per usufruire dell'esenzione, i veicoli devono essere muniti di un apposito contrassegno (lasciapassare olimpico) che riporta un numero identificativo univoco e la relativa documentazione rilasciata dalla Fondazione Milano Cortina 2026, da esporre ed esibire ai controlli. Questo articolo rappresenta una delle principali novità rispetto ai Decreti degli anni passati, inserita per garantire l'approvvigionamento e la logistica di un evento di tale portata.
Il Decreto contiene all’articolo 14 una cdi emergenza che riguarda il potere del ministero di sospendere i divieti in caso di eventi eccezionali o calamità naturali. Se si verifica un'emergenza (terremoti, nevicate eccezionali, ecc.), il ministero può ordinare la libera circolazione per facilitare i soccorsi.
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