L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul suo sito web l’informativa 846601/RU del 18 dicembre 2025, che disciplina le modalità di recupero delle accise sul gasolio utilizzato dagli autotrasportatori nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2025. Il documento definisce l’ammontare del beneficio, i soggetti ammessi, le tipologie di carburante agevolabili e le istruzioni operative per la presentazione della dichiarazione. Il rimborso per il quarto trimestre 2025 è di 214,18 euro ogni mille litri di gasolio consumato. Il beneficio potrà essere richiesto - tramite l’apposito software messo a disposizione dall’amministrazione - dal primo al 31 gennaio 2026.
L’accesso al rimborso è subordinato al rispetto di requisiti tecnici stringenti relativi ai veicoli utilizzati. Sono ammessi esclusivamente i mezzi adibiti al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e appartenenti alla classe di emissione Euro V o superiore. L’Agenzia ribadisce che il mancato rispetto anche di uno solo di questi requisiti comporta l’inammissibilità della richiesta di rimborso.
Un capitolo specifico dell’informativa è dedicato alla gestione dei carburanti, con particolare riferimento ai prodotti paraffinici come l’Hvo e alle miscele con biodiesel. Il gasolio commerciale tradizionale rientra nel beneficio secondo le modalità consolidate. I gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento, se utilizzati puri o miscelati, sono ammessi al rimborso a condizione che sugli stessi sia stata applicata l’aliquota di accisa ordinaria prevista per il gasolio commerciale. Sono comprese anche le miscele contenenti biodiesel entro i limiti di Legge. In questo contesto l’Agenzia richiama l’attenzione sulla corretta compilazione del quadro A-1 della dichiarazione, nel quale i litri consumati devono essere distinti in base alla tipologia di carburante, così da consentire la verifica della coerenza dei dati dichiarati.
Il beneficio spetta alle imprese che esercitano attività di trasporto merci in conto proprio o in conto terzi, agli enti e alle imprese pubbliche locali operanti nel settore e alle imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. La platea dei soggetti ammessi resta quindi ampia, ma fortemente legata al rispetto delle condizioni tecniche e documentali.
Dal punto di vista operativo, la dichiarazione deve riportare il codice ditta rilasciato dall’Ufficio delle Dogane competente. L’assenza di questo elemento impedisce la corretta lavorazione della pratica. Particolare attenzione va inoltre riservata all’indicazione dei chilometri percorsi dai veicoli nel trimestre di riferimento, rilevati dal contachilometri all’inizio e alla fine del periodo. Il sistema informatico effettua controlli di coerenza tra chilometri e litri consumati e applica il limite massimo ammissibile di un litro di gasolio per ogni chilometro percorso. I consumi eccedenti tale rapporto non danno diritto al rimborso e possono determinare l’attivazione di verifiche aggiuntive.
Una volta riconosciuto il credito, l’autotrasportatore può scegliere tra l’utilizzo in compensazione o la richiesta di rimborso in denaro. Nel primo caso il credito è spendibile tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6740, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione, in assenza di rilievi da parte dell’amministrazione. In alternativa è possibile richiedere l’erogazione diretta del rimborso, opzione che deve essere indicata espressamente in fase di compilazione.
L’informativa dell’agenzia delle dogane e dei monopoli ribadisce infine gli obblighi di conservazione documentale. Le imprese sono tenute a mantenere le fatture di acquisto del carburante, con indicazione della targa del veicolo rifornito, la documentazione attestante i chilometri percorsi, come i dati del cronotachigrafo, e copia della dichiarazione presentata con la relativa ricevuta. La corretta tenuta di questi documenti è essenziale in caso di controlli successivi.
PAGINA WEB DELL’AGENZIA DELLE DOGANE SUL RIMBORSO ACCISE GASOLIO 4° TRIMESTRE 2025


























































