La Gazzetta ufficiale del 19 luglio 2025 ha pubblicato la conversione del Decreto-Legge 73/2025, meglio conosciuto come Decreto Infrastrutture, che tra gli altri provvedimenti cambia anche la normativa sul risarcimento dei lunghi tempi di attesa dei veicoli industriali per carico e scarico delle merci, frutto dal confronto tra le associazioni degli autotrasportatori e il Governo. Ne parla nell’articolo 4, che sostituisce l’articolo 6-bis del Decreto Legislativo n. 286 del 2005. La norma stabilisce un periodo di franchigia fisso di novanta minuti per ciascuna operazione di carico o scarico, a partire dall’arrivo del vettore nel luogo indicato. È un tempo che tiene conto anche delle eventuali inattività da parte del committente, del caricatore o del destinatario.
Il committente, il destinatario della merce o altri soggetti coinvolti nella filiera devono fornire indicazioni precise su luogo, orario e modalità di accesso ai punti operativi. Se queste informazioni mancano, il vettore ha ora diritto a dimostrare autonomamente il proprio orario di arrivo, grazie ai dati registrati dal sistema satellitare di bordo o dal cronotachigrafo smart di seconda generazione. La norma riconosce così valore legale a strumenti informatici diffusi nella gestione delle flotte.
Un’attesa superiore al tempo di franchigia impone al committente e al caricatore - in solido - a versare al vettore un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ritardo, con un meccanismo di rivalutazione automatica annuale secondo l’indice Istat (Foi). È un dispositivo che vuole compensare i fermi non imputabili al vettore e, nel contempo, a responsabilizzare chi organizza e gestisce le operazioni di movimentazione. L’indennizzo può essere richiesto entro i termini previsti dall’articolo 2951 del Codice Civile e resta valido anche se nel contratto erano stati specificati tempi materiali di esecuzione inferiori, purché il ritardo risulti documentato.
Sul piano operativo, si riconosce esplicitamente il diritto del conducente ad assistere alle operazioni di carico, in particolare per verificare la corretta sistemazione della merce. La norma richiama in questo senso gli articoli 164 e 167 del Codice della Strada, che disciplinano la sicurezza del carico e la responsabilità del conducente, rafforzando il legame tra operatività logistica e sicurezza stradale.






























































