Il Consiglio dei ministri che si è riunito nel pomeriggio del 18 marzo 2026 ha approvato un Decreto (il numero 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del giorno stesso) che prevede alcune misure urgenti per affrontare l’impennata dei prezzi del carburante, causata dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e relativa risposta. Alcune di questi misure riguardano il trasporto delle merci su strada, al fine di ridurre l’impatto sia sulle aziende che lo svolgono, sia sull’intera economia.
Il principale provvedimento per l’autotrasporto è all’articolo 3 del Decreto, che stabilisce un “contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta” alle imprese che esercitano l’attività di trasporto indicate “all'articolo24-ter, comma 2, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”. In concreto, sono persone fisiche o giuridiche iscritte nell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, persone fisiche o giuridiche munite di licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito elenco degli autotrasportatori in conto proprio e imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
Il contributo è “commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica”. Quindi la sua percentuale (che il testo del Decreto non precisa, ma che alcune fonti di stampa hanno indicato nel 28%) andrebbe calcolata non sulla spesa totale del gasolio, ma sulla differenza tra il costo rilevato dal ministero a febbraio e quello rilevato nei tre mesi successivi. Inoltre, il contributo non viene riscosso al momento della spesa, ma come credito d’imposta, nel limite di uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per il 2026.
Il Decreto precisa che tale credito d’imposta si può usare esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Inoltre, si può cumulare “con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”.
I criteri e le modalità per calcolare e usare il credito d’imposta saranno stabiliti da un apposito Decreto che i ministeri dei Trasporti, dell’Economia e dell’Ambiente dovranno adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto del 18 marzo. Il provvedimento dovrà avere “particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli”.
Un altro elemento importante del terzo articolo di questo Decreto stabilisce che l’aggiornamento dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi, svolto dal ministero dei Trasporti, dovrà avvenire ogni mese invece che ogni tre mesi, almeno fino al 30 giugno 2026. Ma ciò solo per quanto riguarda la componente del costo del gasolio.
Il secondo importante provvedimento del Decreto del 18 marzo è la riduzione generalizzata (quindi direttamente alla pompa) delle accise sul gasolio e sulla benzina. Le nuove accise sono di 472,90 euro per 1000 litri per quanto riguarda il gasolio, oli da gas e benzina e di 167,77 euro per mille chili per quanto riguarda il gas di petrolio liquefatto (Gpl). Il testo non prevede contributi per il gas naturale (compresso o liquefatto), che quindi dovrebbe mantenere un’accisa di 0,00331 euro per metro cubo, e le varie forme di biocarburante (tra cui lo Hvo), che attualmente hanno due tipi di accisa: 617,40 euro per mille litri se conformi ai requisiti di sostenibilità UE e 672,90 euro per mille litri in caso contrario.




































































