Il Regolamento di esecuzione UE 2024/1255 modifica in modo mirato il Regolamento UE 2015/1998, rafforzando le misure applicative della sicurezza aerea per cargo e posta. L’intervento non introduce un nuovo regime, ma chiarisce obblighi, responsabilità e modalità di protezione lungo l’intera catena logistica.
Il principale impatto riguarda gli autotrasportatori che operano a monte e a valle degli aeroporti, chiamati a garantire la protezione continua delle spedizioni già sottoposte a controlli Avsec. Il trasporto su strada diventa parte integrante della catena sicura, con obblighi documentali, procedurali e formativi allineati a quelli di agenti regolamentati e vettori aerei.
Il regolamento rafforza inoltre il riconoscimento dello status di sicurezza delle spedizioni e il ruolo delle Autorità competenti nella verifica della continuità della protezione. In prospettiva, si consolida un modello di filiera in cui la sicurezza non è più limitata all’aeroporto, ma si estende alle fasi di trasporto di superficie.
Il Regolamento di esecuzione UE 2024/1255 della Commissione Europea, adottato il 3 maggio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, interviene sul Regolamento di esecuzione UE 2015/1998, che contiene le disposizioni dettagliate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea stabilite dal Regolamento CE 300/2008. Si tratta di un atto di modifica puntuale, privo di autonomia sistematica, ma con effetti rilevanti per la filiera del cargo e della posta aerea.
Dal punto di vista giuridico, l’UE 2024/1255 non introduce nuove categorie soggettive né nuovi obblighi primari, ma affina definizioni, responsabilità e requisiti operativi già presenti nel corpus Avsec. L’obiettivo è ridurre le aree di ambiguità applicativa, rafforzando la coerenza delle misure lungo tutta la catena di fornitura, compresi i trasporti di superficie da e verso l’aeroporto. Il Regolamento agisce quindi sull’allegato del UE 2015/1998, dove sono disciplinati in dettaglio i requisiti per cargo e posta, con particolare riferimento alla protezione delle spedizioni dopo l’applicazione dei controlli di sicurezza.
Al centro dell’intervento c’è il principio della protezione continua da interferenze non autorizzate. Il Regolamento UE 2015/1998 già prevedeva che il cargo e la posta, una volta sottoposti a controlli di sicurezza validi, dovessero essere protetti fino al caricamento in aeromobile. L’UE 2024/1255 rafforza questo principio chiarendo che tale obbligo si estende in modo continuo a tutte le fasi della catena, comprese produzione, imballaggio, stoccaggio, spedizione e trasporto, anche quando tali attività sono svolte da soggetti diversi e in luoghi differenti.
In questo quadro assumono particolare rilevanza gli status di sicurezza delle spedizioni, ossia Spx, Sco e Shr. Lo status Spx identifica il cargo e la posta sicuri per il trasporto su aeromobili passeggeri e tutto cargo, lo status Sco limita il trasporto ad aeromobili tutto cargo o tutta posta, mentre lo status Shr riguarda le spedizioni classificate come ad alto rischio, soggette a controlli rafforzati. Il Regolamento chiarisce che il riconoscimento e il mantenimento di tali status dipendono non solo dall’applicazione dei controlli iniziali, ma dalla capacità dell’intera filiera di garantire la protezione del carico da manomissioni o accessi non autorizzati.
Sul piano giuridico, l’UE 2024/1255 rafforza anche il ruolo delle Autorità competenti, chiamate a verificare non soltanto i processi interni di agenti regolamentati, vettori aerei e soggetti conosciuti, ma anche le modalità con cui tali operatori gestiscono le attività esternalizzate, inclusi i trasporti su strada. La validazione Avsec e le ispezioni diventano quindi strumenti di valutazione della filiera nel suo complesso, e non più dei singoli anelli considerati isolatamente.
È in questo contesto che il ruolo dell’autotrasportatore assume una rilevanza nuova. Il Regolamento non crea formalmente una nuova figura giuridica autonoma, ma rafforza quanto già previsto dal punto 6.6 del Regolamento UE 2015/1998, secondo cui un agente regolamentato può affidare la protezione e il trasporto delle spedizioni a un vettore che soddisfa requisiti specifici. L’UE 2024/1255 chiarisce che tale affidamento non ha natura puramente logistica, ma implica l’integrazione del vettore stradale nella catena di sicurezza.
Dal punto di vista operativo, ciò significa che l’autotrasportatore che trasporta cargo o posta già sottoposti a controlli Avsec deve garantire condizioni di protezione equivalenti a quelle previste nelle aree sterili aeroportuali. Il veicolo, le modalità di carico, le soste, la gestione delle emergenze e il comportamento del conducente diventano elementi rilevanti ai fini della sicurezza aerea. Il camion non è più soltanto un mezzo di trasporto, ma un’estensione funzionale della catena sicura.
Le norme richiedono che durante il trasporto non vi siano interferenze non autorizzate e che il carico non venga lasciato incustodito. Le soste non programmate devono essere evitate e, se inevitabili, devono essere gestite secondo procedure precise. Alla ripartenza, il conducente è tenuto a verificare l’integrità di porte, serrature, sigilli e unità di carico. In presenza di anomalie, la spedizione deve essere considerata non più protetta e segnalata immediatamente al soggetto responsabile della sicurezza, interrompendo la catena fino a una nuova decisione sulle misure da adottare.
Un ulteriore elemento importante riguarda la documentazione. La tracciabilità dello status di sicurezza delle spedizioni è un elemento centrale del sistema Avsec. L’autotrasportatore deve poter sempre conservare e presentare la documentazione che accompagna il carico, inclusi gli identificativi dell’agente regolamentato, lo status Spx, Sco o Shr, la base su cui tale status è stato attribuito e gli estremi temporali dei controlli. Ogni passaggio di responsabilità deve essere registrato, così come eventuali interruzioni o eventi che possano incidere sulla protezione del carico.
Il regolamento rafforza anche il legame tra trasporto di superficie e accesso alle aree aeroportuali. I veicoli e i conducenti che accedono alle aree lato volo o alle parti critiche devono essere sottoposti a controlli specifici, disporre di autorizzazioni valide ed essere ispezionati secondo le procedure previste. Anche in questo caso, il trasporto su strada viene trattato come parte integrante del sistema di sicurezza e non come attività esterna.
Un elemento fondamentale è rappresentato dai programmi di sicurezza e dalla formazione del personale. Gli operatori coinvolti nella catena Avsec devono adottare programmi che descrivano in modo dettagliato le misure applicate, le responsabilità e i sistemi di autocontrollo. Gli autotrasportatori che operano per conto di agenti regolamentati devono essere compresi in tali programmi o disporre di programmi propri coerenti con i requisiti normativi. La formazione degli addetti, compresi i conducenti, diventa quindi un presupposto essenziale per il mantenimento dello status di sicurezza delle spedizioni.
Nel complesso, il Regolamento di esecuzione UE 2024/1255 consolida un modello di sicurezza basato sulla continuità e sulla responsabilità condivisa. Ogni anello della catena, compreso il trasporto di superficie, è chiamato a garantire lo stesso livello di protezione, pena la perdita dello status di sicurezza del cargo o della posta.
Nel contesto italiano, queste evoluzioni normative trovano un riscontro nelle attività istituzionali. La formazione degli addetti alla sicurezza e l’entrata in vigore del Regolamento europeo sulla certificazione degli autotrasportatori che operano negli aeroporti sono stati al centro dell’ultima riunione del Cisa, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e degli Aeroporti, presieduto da Pierluigi Di Palma, anche presidente di Enac.
Durante l’incontro del 4 febbraio, il Cisa ha preso atto della normativa europea che prevede, dal 1° gennaio 2027, l’obbligo di approvazione da parte di Enac per tutti gli autotrasportatori che consegnano merci negli aeroporti. Lo stabilisce proprio il Regolamento UE 2024/1255. Enac ha comunicato di avere già avviato le procedure necessarie per dare attuazione alle indicazioni europee nei tempi previsti per l’entrata in vigore della normativa.
A.I.









































































