Dal 30 luglio 2025 è operativo il reverse charge, un meccanismo fiscale che interessa il trasporto delle merci e la logistica. Con un provvedimento pubblicato il 28 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni per esercitare la possibilità per il committente di versare l’Iva in nome e per conto del prestatore del servizio. Si tratta di un regime transitorio, introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, numero 207) e successivamente ampliato dal Decreto Legge fiscale 84 del 2025, che resterà in vigore fino a quando non arriverà l’autorizzazione dell’Unione europea alla piena applicazione del reverse charge nel settore.
Alla base di questa novità c’è la volontà di contrastare fenomeni di frode legati all’Iva e, allo stesso tempo, garantire maggiore trasparenza nei rapporti commerciali. Normalmente l’Iva sulle prestazioni viene riscossa dal prestatore del servizio, che la incassa dal cliente e poi la riversa all’Erario. Nel nuovo regime, invece, sarà il committente a farsi carico direttamente del versamento, senza possibilità di compensazione con altri crediti. In questo modo si riduce il rischio che l’imposta venga incassata dal fornitore ma non effettivamente versata allo Stato. Il prestatore rimane comunque solidalmente responsabile, a garanzia del corretto adempimento.
L’uso del reverse charge è volontario, ha durata triennale e decorre dalla data di trasmissione della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Ogni comunicazione riguarda uno specifico contratto, ma se tra le stesse parti ne esistono più di uno è possibile trasmettere un unico modello con moduli distinti per ciascun rapporto. Per i contratti non inclusi in precedenti invii occorrerà una nuova comunicazione, che avrà una decorrenza autonoma. La stessa logica si applica anche ai subappalti: ogni livello della catena contrattuale può decidere indipendentemente se optare o meno per il nuovo regime, a prescindere dalla scelta effettuata a monte.
Dal punto di vista operativo, il committente dovrà versare l’Iva tramite modello F24, secondo le scadenze ordinarie previste dal decreto legislativo 241 del 1997, vale a dire entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura da parte del prestatore. La norma specifica che non è consentita alcuna compensazione con crediti fiscali o contributivi. Per rendere più semplice la gestione, l’Agenzia ha messo a disposizione un software gratuito denominato ReverseChargeLogistica, che permette di generare il file telematico da inviare attraverso i canali istituzionali. La trasmissione può essere effettuata direttamente dal committente oppure tramite un intermediario abilitato, che rilascia copia della comunicazione e ricevuta di presentazione. Tutti i dati restano poi consultabili nel cassetto fiscale, sia da parte del committente e del prestatore, sia dall’intermediario delegato.
Il provvedimento prevede anche la possibilità di inviare una comunicazione correttiva, ma solo per rimediare a errori materiali o dati inesatti: non è invece consentito utilizzare questa funzione per modificare la scelta di fondo, che rimane vincolante per i tre anni di validità. La scelta, dunque, va valutata con attenzione, perché non è possibile cambiare idea una volta esercitata.
Sul piano normativo, l’intervento si fonda sui commi 59-61 della legge di Bilancio 2025 e trova corrispondenza nell’articolo 17 del Dpr 633/1972, che disciplina il meccanismo del reverse charge in vari settori. L’attuazione è stata resa necessaria perché l’Italia, per estendere il reverse charge al comparto dei trasporti e della logistica in modo strutturale, deve ottenere una specifica autorizzazione dall’Unione Europea, come previsto dall’articolo 395 della Direttiva Iva 2006/112/CE. In attesa dell’approvazione comunitaria, il legislatore ha introdotto questo regime transitorio, che trasferisce l’onere dell’imposta sul committente e prepara il terreno a un’applicazione più ampia.
Il reverse charge, o inversione contabile, è un meccanismo già noto in Italia in altri settori, come l’edilizia e la vendita di prodotti elettronici. In questi ambiti, il fornitore emette la fattura senza applicare l’Iva, e il cliente integra il documento con l’imposta dovuta, registrandola sia tra l’Iva a debito che tra l’Iva a credito. La logica è quella di sottrarre al fornitore la gestione dell’imposta, per evitare che questa venga usata in modo illecito. Nel caso della logistica, la novità sta nel fatto che il regime non è ancora obbligatorio e automatico, ma deve essere attivato attraverso una specifica comunicazione, e ha una durata temporale determinata.
Dal punto di vista pratico, la novità ha implicazioni importanti per le imprese. Per i committenti significa dover gestire direttamente i flussi finanziari legati all’Iva, con impatti di cassa da considerare, visto che non sarà possibile compensare i versamenti con altri crediti. Per i prestatori comporta un alleggerimento formale, ma anche la necessità di coordinarsi strettamente con i clienti per verificare che la comunicazione sia stata effettivamente inviata e che i contratti siano correttamente registrati. Per chi opera nei subappalti, la gestione rischia di essere più complessa, perché ogni livello può fare scelte diverse, rendendo necessario un attento tracciamento delle opzioni esercitate.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si chiude con le disposizioni sul trattamento dei dati personali, che viene affidato all’Agenzia in qualità di titolare e a Sogei come responsabile esterno, secondo i principi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. La pubblicazione sul sito dell’Agenzia vale come pubblicazione ufficiale, in linea con quanto stabilito dalla Legge finanziaria del 2007.




















































