Dal 22 gennaio 2026 è attiva sul portale Rentri la sezione dedicata alla configurazione dei dispositivi mobili — smartphone e tablet — necessari per l'utilizzo dell'applicazione xFir digitale, lo strumento con cui gli autisti firmano i formulari di identificazione rifiuti lungo il viaggio, registrano carichi e scarichi e segnalano anomalie. Senza questa associazione il sistema non è pienamente operativo. Secondo i sindacati Fnilt/Cse e Ugl Viabilità e Logistica, molte aziende, invece di fornire dispositivi aziendali dedicati, hanno scelto — o imposto — l'uso dei telefoni personali dei propri autisti.
Le segnalazioni raccolte dalle due sigle descrivono un quadro preoccupante. Diversi lavoratori hanno riferito di aver ricevuto pressioni esplicite, con la formula "o installi il Rentri sul tuo telefono personale, o non lavori". I due sindacati hanno annunciato che presenteranno segnalazioni formali a tutti gli organi competenti, chiederanno ispezioni mirate agli organi di vigilanza e stanno predisponendo un comparto legale dedicato per tutelare i lavoratori coinvolti.
La normativa Rentri — istituita dal decreto legislativo 152/2006 e disciplinata nel dettaglio dal Decreto ministeriale 59 del 4 aprile 2023 — impone l'uso di un dispositivo mobile configurato per l'applicazione, ma non specifica che debba trattarsi del telefono personale del lavoratore. La scelta tra dispositivo aziendale e modello "bring your own device" è lasciata all'organizzazione interna dell'impresa. È su questo margine interpretativo che si è aperta la controversia.
Però, caricare l'applicazione Rentri sullo smartphone personale di un autista comporta conseguenze giuridiche tutt'altro che trascurabili. Questo apparecchio non nasce come strumento di lavoro ma come bene privato del lavoratore, e il suo utilizzo combinato — personale e professionale — complica in modo sostanziale la distinzione tra le due sfere. L'applicazione può tecnicamente tracciare posizione e attività anche al di fuori dell'orario lavorativo e oltre i confini fisici del mezzo, con un rischio concreto di sorveglianza che supera i limiti consentiti dalla normativa ambientale. Sul piano del diritto del lavoro, l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori permette l'uso di strumenti idonei al controllo a distanza solo per esigenze organizzative, di sicurezza o di tutela del patrimonio aziendale, e solo previo accordo sindacale o autorizzazione ispettiva, salvo che si tratti di meri strumenti di lavoro.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha già chiarito, con riferimento ai sistemi Gps installati sui mezzi per finalità Rentri, che tali dispositivi — se configurati esclusivamente come strumenti di lavoro per adempiere a un obbligo di Legge — non richiedono accordo sindacale né autorizzazione. La distinzione però vale per i Gps sul veicolo, non per l'applicazione installata sul telefono personale dell'autista: in quest'ultimo caso la linea di confine tra strumento di lavoro e bene privato è molto più difficile da tracciare, e la tenuta giuridica della pratica assai meno solida.
A questi profili si aggiunge quello della privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che i sistemi di geolocalizzazione e gli strumenti digitali che possono controllare la prestazione lavorativa richiedono una chiara base giuridica, un'informativa trasparente e limiti stringenti alla conservazione dei dati. Le imprese sono tenute a comunicare ai lavoratori quali dati vengono raccolti, per quali finalità, chi vi accede e per quanto tempo. Il Garante ha segnalato casi in cui la conservazione di dati di geolocalizzazione aveva superato i 180 giorni, soglia già ritenuta oltre il limite di proporzionalità.
A complicare ulteriormente il quadro, in molte aziende l'unico supporto fornito agli autisti è stato un documento Pdf informativo, del tutto insufficiente rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa ambientale. L'assenza di formazione obbligatoria strutturata rappresenta, secondo i sindacati, un'ulteriore violazione: il Decreto legislativo 152/2006 e il Decreto ministeriale del 13 febbraio 2022 richiedono ben altro rispetto a una scheda informativa.
Le imprese che hanno scelto una strada diversa offrono un modello già rodato. Alcune hanno riconosciuto un indennizzo economico per l'uso del dispositivo personale; altre hanno scelto per smartphone o tablet aziendali dedicati al Rentri, da lasciare stabilmente sul veicolo, qualificandoli in modo inequivocabile come strumenti di lavoro. Consulenti e associazioni di categoria concordano che questa seconda soluzione sia la più prudente sul piano della legittimità: consente d’inquadrare applicazione e Gps come strumenti di lavoro, limita l'uso dei dati alle sole finalità ambientali e permette di adottare policy interne chiare, informative conformi al Gdpr e, ove necessario, accordi sindacali.
Resta aperta una domanda di fondo sollevata dagli stessi sindacati: aziende che operano nel trasporto di rifiuti pericolosi e non sono in grado — o non vogliono — dotare i propri autisti di un dispositivo aziendale dedicato, il cui costo è minimo e interamente deducibile, possiedono realmente i requisiti organizzativi e professionali richiesti per operare in questo segmento?




































































