- Il Milleproroghe 2026 sospende per tutto l'anno l'aggiornamento Istat degli importi sanzionatori del Codice della Strada, sterilizzando l'indicizzazione automatica delle multe per i vettori stradali. Parallelamente, proroga al 2030 il contributo per le manovre ferroviarie nei porti, con obbligo di trasferire il 50% del beneficio alle imprese ferroviarie, rafforzando la logistica intermodale.
- Per i trasporti eccezionali — movimento di macchinari industriali, componenti eolici e carichi fuori sagoma — viene mantenuto per il 2026 il regime autorizzativo transitorio, evitando un irrigidimento improvviso delle condizioni operative.
- Sul versante economico-occupazionale, la norma proroga il Fondo di garanzia per le Pmi e gli esoneri contributivi per assunzioni di giovani, donne e lavoratori nelle Zone economiche speciali del Mezzogiorno. La mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa è estesa al 2026, fornendo margini di gestione graduale per l'indotto dei trasporti nelle zone più fragili.
Il Decreto Legge 31 dicembre 2025 numero 200, il cosiddetto Milleproroghe 2026, è stato convertito in Legge dal Parlamento nel febbraio 2026 dopo il passaggio alla Camera e l'approvazione definitiva al Senato. Il provvedimento, che reca "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", agisce come strumento di continuità amministrativa: proroga o rimodula scadenze legislative e amministrative che, senza intervento, sarebbero giunte a maturazione tra il 2025 e il 2026. Per il settore dei trasporti e della logistica, questo approccio si traduce in un insieme articolato di misure che riguardano la strada, la ferrovia, i porti, il trasporto pubblico locale e i trasporti in condizioni di eccezionalità, affiancate da strumenti orizzontali sul credito e sull'occupazione.
La misura di più immediato impatto per i vettori stradali è la sospensione, per tutto il 2026, dell'aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada. L'articolo 9, comma 1, congela i valori agli importi già vigenti, sterilizzando l'effetto dell'indicizzazione Istat che avrebbe generato un rincaro automatico delle multe. Per le flotte medio-grandi, il costo sanzionatorio rappresenta una voce rilevante di bilancio in ragione del volume di percorrenze e dell'esposizione statistica al rischio di infrazioni. La sospensione non attenua in alcun modo la disciplina sostanziale del Codice, ma riduce il rischio regolatorio economico per le imprese, almeno nel corso dell'anno.
Sempre sul fronte infrastrutturale stradale, il decreto proroga i termini per l'accesso e l'utilizzo dei finanziamenti destinati alla messa in sicurezza dei ponti nel bacino del Po. La misura consente agli enti territoriali di completare progettazioni, gare e cantieri evitando la perdita di fondi già stanziati. In un'area — la Pianura Padana — dove la densità di attività logistiche e industriali è particolarmente elevata, la rete dei ponti sul Po e sui principali affluenti costituisce l'ossatura di molti corridoi stradali criticamente utilizzati dall'autotrasporto nazionale e transfrontaliero. Gli effetti per le imprese sono prevalentemente prospettici: maggiore sicurezza strutturale e minori interruzioni di traffico nel medio periodo.
Una delle disposizioni di maggiore rilevanza strategica per la logistica intermodale è contenuta nel comma 3-quater dell'articolo 9, dedicato al contributo per gli operatori ferroviari in area portuale. Il Milleproroghe proroga fino al 2030 il regime di contribuzione a favore delle imprese che svolgono servizi di manovra ferroviaria nei porti e prevede stanziamenti specifici per proseguire il sostegno al cosiddetto ultimo chilometro ferroviario. La norma introduce inoltre l'obbligo per i soggetti beneficiari di retrocedere alle imprese ferroviarie il 50% del contributo ricevuto, consolidando un meccanismo di redistribuzione del beneficio lungo la filiera. Per gli operatori logistici e i terminalisti portuali, il sistema di manovra diventa economicamente più sostenibile, con potenziali ricadute sulla competitività degli scali italiani rispetto ad altri porti europei. Le imprese ferroviarie merci, a loro volta, vedono ridotti i costi di accesso ai terminal, con un incentivo indiretto all'uso del ferro nei collegamenti porto-retroporto e porto-interporti.
Il provvedimento interviene anche sui trasporti in condizioni di eccezionalità. Il comma 3-septies dell'articolo 9 introduce disposizioni urgenti che prorogano per il 2026 un regime transitorio più favorevole rispetto a una disciplina a regime più restrittiva: permessi, percorsi e condizioni operative restano quelli consolidati negli anni precedenti per i veicoli e i convogli che superano i limiti ordinari di peso e dimensioni. Si tratta di un segmento molto specifico — movimentazione di macchinari industriali, componenti eolici, elementi prefabbricati, carichi fuori sagoma tipici dell'energia e delle infrastrutture — per il quale un improvviso irrigidimento delle condizioni autorizzative avrebbe potuto compromettere la fattibilità economica di molti trasporti. La proroga preserva la capacità delle catene logistiche industriali di operare senza discontinuità normative per tutto il 2026.
Sul versante portuale e marittimo, i commi 3-octies, 3-novies e 3-undecies dell'articolo 9 prorogano e rifinanziamo il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale. Le misure comprendono la prosecuzione di interventi per la formazione, la riqualificazione e la stabilizzazione del personale impiegato nei porti, oltre a disposizioni transitorie sull'organizzazione del lavoro e sulle autorizzazioni ai fornitori di servizi tecnico-nautici. Per i terminalisti e gli operatori logistici insediati in porto, la continuità del Fondo si traduce in potenziali ricadute sulla produttività e sulla qualità del servizio, riducendo nel contempo l'incertezza regolatoria in un settore storicamente caratterizzato da un quadro normativo complesso. Queste misure si collocano in una strategia di medio periodo di rafforzamento della competitività degli scali italiani, agendo sulla professionalizzazione della forza lavoro come fattore chiave.
Sul piano degli strumenti orizzontali, l'articolo 14 del decreto estende al 2026-2027 le condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia per le Pmi, comprese le imprese di trasporto e logistica. Il Fondo consente il rinnovo di parchi veicoli, attrezzature e infrastrutture logistiche beneficiando della garanzia pubblica, con una riduzione dell'esposizione bancaria. La stessa norma proroga gli esoneri contributivi per assunzioni di giovani, donne svantaggiate e lavoratori nelle aree delle Zone economiche speciali del Mezzogiorno.
M.L.





























































