- Il 23 febbraio 2026 il Portale dell’Automobilista ha pubblicato l’elenco dei dispositivi alcolock ammessi e delle officine autorizzate. Con la disponibilità ufficiale dei modelli approvati, la disciplina prevista dalla legge 177/2024 e dal Decreto Mit 162/2025 entra nella fase applicativa su scala nazionale.
- L’obbligo riguarda i conducenti con patente italiana condannati per guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,8 g/l. Sulla patente viene apposto il codice 69 che limita la guida ai soli veicoli dotati di alcolock conforme, inclusi furgoni e veicoli industriali.
- I dispositivi devono rispettare la norma europea En 50436, essere installati da officine meccatroniche autorizzate e prevedere registrazione dei dati, sigilli anti manomissione e taratura periodica. I costi di acquisto, installazione e manutenzione restano a carico del conducente obbligato.
Il 23 febbraio 2026 il ministero dei Trasporti ha pubblicato sul Portale dell’Automobilista l’elenco ufficiale dei dispositivi alcolock ammessi all’installazione in Italia e delle relative officine autorizzate. Con questo adempimento, previsto dal Decreto Mit 2 luglio 2025 numero 162, la disciplina introdotta dalla Legge 14 dicembre 2024 numero 177 diventa quindi pienamente operativa. Alla data di pubblicazione sono inseriti solamente due dispositivi conformi alla norma europea En 50436: Breatech Alcolock B1000 e Zaldy Alcolock. Per ciascun modello il Portale riporta costruttore o distributore, officine autorizzate e veicoli compatibili. La messa a disposizione di questi elenchi consente ai conducenti obbligati d’individuare il percorso di adeguamento previsto dalla normativa.
L’obbligo di installazione dell’alcolock nasce dalla modifica degli articoli 186 e 125 del Codice della Strada operata dalla Legge 177/2024. La misura si applica ai titolari di patente italiana condannati o sanzionati per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, nei casi individuati dal nuovo impianto normativo. Sulla patente viene apposto il codice unionale 69 con la dicitura “Limitata alla guida di veicoli dotati di dispositivo alcolock”. La limitazione è personale e non legata alla proprietà del mezzo. Il conducente destinatario della misura può guidare esclusivamente veicoli sui quali sia installato un dispositivo conforme e correttamente certificato, siano essi privati, aziendali, in locazione o concessi in uso da terzi.
Il Decreto Mit 162/2025 definisce l’alcolock come dispositivo immobilizzatore collegato al sistema di avviamento del veicolo, la cui accensione è subordinata all’esito negativo del test sull’aria espirata. Per i soggetti obbligati il limite è fissato a 0 mg/l, con impostazione di tolleranza zero. Il sistema deve registrare tentativi di avviamento, esiti dei test e possibili manomissioni, consentendo la verifica dei dati in caso di controllo.
I requisiti tecnici richiedono la conformità alla norma europea En 50436, certificazione da laboratorio accreditato, presenza di sigilli anti manomissione, funzioni di auto diagnosi e procedure di taratura periodica. L’installazione può essere effettuata solo da officine abilitate alla meccatronica ai sensi della Legge 122/1992 e autorizzate dal fabbricante del dispositivo, con obbligo di rilascio della certificazione di corretta installazione e di taratura iniziale.
Un elemento fondamentale per l’autotrasporto riguarda l’applicazione dell’alcolock a furgoni e veicoli industriali. Precisiamo che la normativa non distingue tra autovetture e mezzi commerciali: infatti, come chiarito nel Decreto Mit 2 luglio 2025, il termine “veicolo” comprende tutte le categorie internazionali M e N previste dal regolamento Ue 2018/858: M1, M2, M3 per il trasporto persone e N1, N2, N3 per il trasporto merci. Ciò significa che l’alcolock può essere installato non solo su autovetture, ma anche su furgoni leggeri tipicamente classificati N1, su autocarri medi N2 e su veicoli pesanti N3.
È rilevante sottolineare che l’obbligo non si estende automaticamente all’intera flotta aziendale. Come abbiamo detto, la misura riguarda i singoli conducenti condannati o sanzionati per guida in stato di ebbrezza oltre 0,8 g/l. Anche nel caso di autisti professionali di motrici, camion o furgoni aziendali, l’alcolock diventa necessario solo se il soggetto rientra nella categoria prevista dal nuovo articolo 186 del Codice della Strada e dalle disposizioni attuative. In termini operativi, ciò implica che un’impresa di autotrasporto potrebbe trovarsi a dover installare il dispositivo su uno o più mezzi assegnati a uno specifico autista, oppure riorganizzare le assegnazioni dei veicoli. La guida di un camion o di un furgone privo di alcolock da parte di un conducente con codice 69 sulla patente costituisce violazione autonoma, con sanzioni amministrative e possibile sospensione o revoca della patente.
I costi di acquisto del dispositivo, stimati tra 1.000 e 2.500 euro, oltre a installazione e tarature periodiche, restano a carico del conducente obbligato. Tuttavia, per le imprese possono emergere costi indiretti legati a fermo tecnico del mezzo, pianificazione degli interventi e gestione documentale delle certificazioni. Le forze di Polizia possono verificare su strada la presenza dell’annotazione sulla patente, controllare l’installazione effettiva del dispositivo e richiedere la documentazione rilasciata dall’officina autorizzata. La manomissione o il tentativo di elusione del sistema costituisce aggravante e può avere rilievo anche penale.
Pietro Rossoni











































































