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    Casello A14 di Riccione chiuso per autocisterna in fiamme

    Un'autocisterna carica di carburante si è ribaltata e ha preso fuoco nei pressi del casello A14 di Riccione nel primo pomeriggio del 18 giugno 2026, causando due feriti ma nessuna vittima accertata. Vigili del Fuoco da Rimini, Forlì e Pesaro sono intervenuti per spegnere l'incendio e gestire il traffico bloccato …

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    La sicurezza navale naviga tra record e nuovi rischi

    Il Safety and Shipping Review 2026 di Allianz registra il numero più basso di perdite totali navali della storia, ma segnala l'aumento dei guasti ai macchinari, degli incendi da batterie al litio e delle minacce ciber-fisiche legate al disturbo dei segnali satellitari.

    Chiarimenti sulle sanzioni per dischi cronotachigrafo mancanti in cabina

    La sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea il 24 marzo 2021 (causa C-870/19 - ECLI:EU:C:2021:233) ha suscitato molto interesse in Italia. Il caso è abbastanza comune e noto alle imprese di trasporto che facciano uso di mezzi dotati di cronotachigrafo analogico: nei controlli su strada da parte delle forze dell’ordine i conducenti devono essere in grado di esibire i fogli di registrazione (i cosiddetti “dischi”) dei 28 giorni di calendario antecedenti quello del controllo. Nel caso in cui il conducente non sia in grado di esibirli in tutto o in parte, subisce la sanzione prevista dall’articolo 19 della Legge numero 727/78, pari ad euro 52,00 nel minimo edittale. Finora, la sanzione di 52,00 euro veniva irrogata per ciascun “disco” mancante. Pertanto, qualora il conducente non avesse avuto con sé, ad esempio, dieci “dischi”, subiva la sanzione di 520,00 euro nel minimo edittale.

    Sembrerebbe che, grazie alla sentenza della Corte di Giustizia, dal 24 marzo 2021 vi sia stata una sorta di liberi tutti: “finalmente si potrà tornare a viaggiare senza dover rendere conto dell’attività dei 28 giorni antecedenti, tanto la sanzione è di soli 52,00 euro!” ho sentito esclamare. Le cose non stanno affatto così e credo che un’informazione di questo tipo sarebbe fuorviante, con gravi conseguenze per le aziende di trasporto che si lasciassero convincere. La sentenza della Corte di Giustizia è di tipo “pregiudiziale” e non decide la controversia. Si tratta di una sentenza che permette ai giudici nazionali di ottenere un’interpretazione autentica della norma europea, ai fini della decisione del caso concreto. Quindi, ad oggi, l’esito dell’opposizione ai verbali del 2013, dalla quale è nata la vicenda, non è ancora noto, perché la Corte di Cassazione italiana non si è ancora pronunciata. Consideriamo che il ricorso per Cassazione è stato presentato la Prefettura di Firenze, perché già il Tribunale di Firenze aveva dato ragione ai ricorrenti, riducendo a una sola le infrazioni e le relative sanzioni.

    Non sappiamo quindi come si risolverà la cosa, soprattutto perché la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che, se da un alto è pacifico che l’infrazione di chi non abbia con sé i dischi dei giorni antecedenti il controllo sia unica, a prescindere dal numero di dischi mancante, dall’altro lato è vero che “in forza dell’articolo 19 del regolamento numero 561/2006, le sanzioni per infrazione dei regolamenti numeri 3821/85 e 561/2006 devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. A tale riguardo, occorre sottolineare che un inadempimento relativo all’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85 non può essere considerato un’infrazione minore (vedi in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2012, Urbán, C-210/10, EU:C:2012:64, punti 33 e 34). Di conseguenza, la sanzione prevista per tale inadempimento deve essere sufficientemente elevata, in considerazione della gravità di tale infrazione, affinché essa possa produrre un reale effetto dissuasivo”.

    Ora, non credo che qualcuno possa pensare che la mancanza dei “dischi” possa essere ragionevolmente sanzionata con un’unica sanzione di 52,00 euro: è evidente che l’effetto dissuasivo non sia affatto rispettato, se si riduce tutto ad un un’unica sanzione. Ancora, la Corte ha chiarito che “un inadempimento relativo all’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento numero 3821/85 è tanto più grave quanto più elevato è il numero di fogli di registrazione che non possono essere presentati dal conducente. Un inadempimento del genere impedisce infatti il controllo effettivo delle condizioni di lavoro dei conducenti e del rispetto della sicurezza stradale relativamente a più giorni”. La Corte, dunque, ha dichiarato che la mancanza dei dischi a bordo del mezzo non è un’infrazione minore ed è tanto più grave quanto maggiore sarà il numero di dischi mancanti. Ciò significa che potrà essere graduata proprio sulla base del numero di dischi mancanti.

    Quali sono dunque gli scenari aperti dalla decisione della Corte di Giustizia? Il primo riguarda il caso concreto: alla luce della sentenza in esame, la Cassazione potrebbe semplicemente confermare la sentenza d’appello del Tribunale di Firenze che aveva già ridotto a una le sanzioni subite dall’azienda ricorrente. Oppure potrebbe pronunciare il principio di diritto in linea con la decisione della Corte di Giustizia europea, rideterminando l’entità della sanzione, in rapporto alla sua gravità, in una somma maggiore rispetto al minimo edittale (sempre, comunque, entro i limiti stabiliti dall’articolo 19 Legge 727/78, che sono molto bassi).

    Il secondo scenario riguarda la tempestività dell’ordinamento italiano nell’adeguare la propria legislazione: è evidente che una norma del 1978 è inadeguata. Appare ragionevole aspettarsi che il legislatore aumenti l’importo della sanzione minima e poi gradatamente preveda aumenti sulla base del numero di dischi mancanti. Se ciò accadesse, mentre oggi la mancanza di un solo disco viene sanzionata con 52,00 euro, domani la medesima infrazione sanzione potrebbe essere sanzionata con un importo sensibilmente maggiore.

    Infine, va considerato il fatto che, a prescindere dall’entità della sanzione pecuniaria, l’assenza dei fogli di registrazione a bordo del mezzo rappresenta una delle infrazioni che comportano la comunicazione dei dati identificativi dell’impresa di trasporto al Centro di Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti, con conseguente rischio dell’impresa di subire il controllo dell’Ispettorato del Lavoro (e in questo caso il controllo potrebbe riguardare fino ad un anno antecedente) e, un domani, perdita di punti nel sistema Erru (Registro Europeo dell’Autotrasporto) che potrebbe comportare, nei casi più gravi, la sospensione della licenza di trasporto.

    Ritengo, quindi, essenziale che gli organi di informazione del settore siano prudenti nel diffondere la notizia in modo eccessivamente entusiastico, per non determinare l’equivoco che grazie alla sentenza della Corte di Giustizia Europea sia stato fatto un passo indietro rispetto alla legalità, a discapito della sicurezza della circolazione stradale e dei lavoratori del settore e per evitare che le aziende di trasporto subiscano conseguenze nefaste per sé stesse, pensando di poter iniziare a girare, omettendo di avere a bordo i fogli di registrazione.

    Avvocato Federico Gallo

    www.federicogallo.it

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