Il tribunale di Messina, sezione Lavoro, ha condannato Rete Ferroviaria Italiana al risarcimento di circa 1,2 milioni di euro in favore degli eredi di un ex dipendente deceduto per mesotelioma pleurico, riconoscendo il nesso causale tra la patologia e l’esposizione professionale all’amianto avvenuta durante l’attività lavorativa. La sentenza è stata depositata nel gennaio 2026 e riguarda un elettricista che ha operato dal 1977 al 2001 sui traghetti ferroviari dello Stretto di Messina e negli impianti elettrici delle Ferrovie dello Stato, in ambienti nei quali la presenza di materiali contenenti asbesto era diffusa e continuativa.
Secondo quanto accertato dal giudice del lavoro Valeria Totaro, l’azienda non ha adottato misure adeguate a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, pur in un contesto in cui i rischi legati all’amianto erano già noti alla comunità scientifica e tecnica. La decisione s’inserisce nel solco della giurisprudenza fondata sull’articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie, secondo esperienza e tecnica, per proteggere la salute dei dipendenti.
Il lavoratore, residente a Messina, ha svolto per ventiquattro anni mansioni di elettricista e addetto alla manutenzione a bordo dei traghetti ferroviari impiegati per il collegamento tra Messina Marittima e Villa San Giovanni, oltre che in impianti e officine delle Ferrovie dello Stato nell’area dello Stretto. Le unità navali utilizzate per il trasporto dei convogli ferroviari erano caratterizzate da un impiego esteso di amianto, utilizzato per coibentazioni, pannellature, guarnizioni e componenti degli impianti elettrici e meccanici, una scelta tecnologica comune nel settore navale e ferroviario fino agli anni Ottanta.
Il tribunale ha rilevato come l’esposizione fosse prolungata e significativa e come le misure di prevenzione risultassero insufficienti. Dalle risultanze processuali emerge che i dispositivi di protezione individuale forniti non erano idonei a impedire l’inalazione delle fibre, e che mancavano un’adeguata informazione sui rischi e procedure operative in grado di ridurre l’esposizione durante le attività di manutenzione e le manovre di attracco, fasi nelle quali la dispersione di polveri risultava più intensa.
Nel 2014, a tredici anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, all’elettricista è stato diagnosticato un mesotelioma pleurico, una neoplasia aggressiva e quasi sempre letale, direttamente associata all’inalazione di fibre di amianto. La malattia, caratterizzata da tempi di latenza molto lunghi, si è manifestata in modo rapido e ha portato al decesso del lavoratore nell’aprile 2015, all’età di 68 anni. Il giudice ha ritenuto pienamente provato il collegamento tra l’attività svolta sui traghetti e l’insorgenza della patologia, escludendo fattori alternativi rilevanti.
Rete Ferroviaria Italiana è subentrata nel 2001 nella gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e dei servizi di traghettamento dei convogli, ereditando un sistema produttivo e logistico nel quale l’amianto era stato utilizzato per decenni. La sentenza evidenzia come già negli anni Settanta e Ottanta fossero disponibili conoscenze scientifiche sufficienti a imporre una revisione delle condizioni di sicurezza, in particolare in settori ad alta intensità tecnica come il trasporto ferroviario marittimo, nel quale l’interazione tra nave, impianti e manutenzione esponeva il personale a rischi elevati.
Il risarcimento disposto dal tribunale copre i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla vittima e dai familiari, tenendo conto della perdita del reddito, delle sofferenze patite e del danno morale derivante dalla morte prematura. Le prestazioni riconosciute dagli enti assicurativi e dal Fondo Vittime Amianto, come previsto dalla normativa vigente, restano distinte e non sostitutive rispetto al risarcimento civile.

































































