- A sei mesi dalla conversione in legge del Decreto-Legge 73 del 2025, il monitoraggio di Assotir rileva un’applicazione limitata della nuova disciplina sui tempi di attesa. Solo il 50% delle imprese del primo campione (aziende medie) dichiara di applicare l’indennizzo da 100 euro dopo 90 minuti, spesso però in deroga.
- La resistenza del mercato emerge con maggiore forza tra le imprese di dimensioni minori. Nel secondo campione, composto da microimprese, soltanto il 5% riesce a ottenere l’indennizzo pieno previsto dalla legge, mentre il 95% resta privo di una tutela effettiva.
- Il timore di perdere il cliente rappresenta il principale freno all’attivazione della norma. Secondo Assotir, l’assenza di meccanismi automatici e di sanzioni per i committenti replica i limiti della normativa precedente, senza produrre effetti correttivi sul sistema logistico.
A sei mesi dalla conversione in Legge del Decreto-Legge 73 del 21 maggio 2025, che ha ridefinito la disciplina delle soste per il carico e lo scarico delle merci, l’impatto della nuova normativa sull’autotrasporto appare contenuto. È quanto emerge dal monitoraggio presentato da Assotir a Roma il 10 febbraio 2026, nel corso di una conferenza stampa dedicata agli effetti del cosiddetto Decreto Infrastrutture sui tempi di attesa e sull’indennizzo riconosciuto ai vettori.
Il provvedimento prevede che, trascorsi 90 minuti di franchigia, al trasportatore spetti un indennizzo di 100 euro per ogni ora di attesa imputabile alla committenza. Tuttavia, come già accadeva con la disciplina precedente (che prevedeva un indennizzo di 40 euro dopo due ore di franchigia), non è previsto alcun meccanismo automatico di riconoscimento: l’attivazione della tutela resta affidata all’iniziativa del vettore, che deve richiedere formalmente il pagamento al cliente.
L’analisi di Assotir si basa su due campioni distinti d’imprese di autotrasporto merci per conto terzi, rappresentativi dell’intero territorio nazionale e attivi in diversi comparti, tra cui merci deperibili, farmaceutico, grande distribuzione organizzata e rifiuti. Il primo campione è composto da 50 aziende con un parco complessivo di 2.119 veicoli, pari a una media di 42 veicoli per impresa. Il secondo campione comprende 20 aziende di dimensioni ridotte, con un totale di 55 veicoli e una media di 2,75 mezzi per impresa.
Considerando l’intero campione, emerge che solo il 28% delle imprese interpellate riesce a ottenere un indennizzo per le attese dei veicoli, mentre il 72% non lo riceve. Ma tra i primi, solo il 22% ottiene la cifra prevista dalla Legge, mentre il 20% riceve un indennizzo inferiore e il 30% opera con franchigie superiori a quelle di Legge.
Nel gruppo delle imprese di maggiori dimensioni, il 50% degli interpellati dichiara di applicare la nuova normativa sull’indennizzo. Tuttavia, all’interno di questa quota, il 44% opera in deroga rispetto a quanto previsto dal Decreto. Queste imprese, pur rappresentando meno della metà di chi applica formalmente la norma, concentrano il 78,21% del parco veicolare del sottogruppo, pari a 822 veicoli. Solo 14 imprese su 50 applicano integralmente l’indennizzo senza deroghe.
Le difficoltà risultano ancora più marcate tra le imprese di minori dimensioni. Nel secondo campione, che gestisce un parco complessivo di 879 veicoli, solo il 5% delle aziende riesce a ottenere l’indennizzo pieno previsto dal Decreto. Il 40% ottiene riconoscimenti inferiori, in deroga, mentre il 55% non riceve alcuna compensazione per le soste eccessive.
Secondo Assotir, principale fattore che limita l’applicazione effettiva della norma resta di natura commerciale. Il 60% delle imprese che non riconosce l’indennizzo dichiara di non poter avanzare alcuna richiesta per il timore di perdere il cliente. Anna Vita Manigrasso, presidente nazionale di Assotir, spiega che il limite strutturale della normativa risiede nell’aver lasciato l’attivazione della tutela esclusivamente nelle mani dei vettori. La Legge precedente, in vigore per oltre vent’anni, non ha prodotto risultati, e la nuova disciplina ripropone lo stesso impianto, indicando come unico strumento di difesa l’azione del trasportatore nei confronti del proprio cliente.
Nel corso dei lavori al tavolo ministeriale, Assotir propose di affiancare all’indennizzo per il vettore una sanzione a carico del committente, ritenuta dall’associazione l’unica soluzione in grado di rendere effettiva la norma. In questo modo, lo Stato potrebbe effettuare controlli diretti presso le imprese committenti, in maniera automatica e indipendente da eventuali azioni di rivalsa del trasportatore.







































































