Il primo luglio 2026 entrerà in vigore una delle principali estensioni normative introdotte dal Pacchetto Mobilità dell’Unione Europea, con effetti diretti sull’organizzazione operativa delle imprese che utilizzano veicoli commerciali leggeri: quelli con massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, se impiegati nel trasporto internazionale di merci o in operazioni di cabotaggio per conto terzi, dovranno rispettare gli stessi obblighi previsti oggi per i veicoli pesanti, compreso l’uso del cronotachigrafo intelligente di seconda generazione, versione G2V2.
Secondo quanto spiega l’Autorità Europea del Lavoro Ela, l’ambito di applicazione riguarda esclusivamente il trasporto per conto terzi, escludendo quindi quello in conto proprio. Le nuove regole si applicano sia ai conducenti cittadini dell’Unione sia a quelli extra UE, purché dipendenti di imprese di trasporto stabilite in uno Stato membro. Restano invece esclusi i trasporti nazionali, che continueranno a essere regolati dalle normative interne.
L’obbligo di cronotachigrafo si accompagna all’applicazione integrale delle regole sui tempi di guida e di riposo. La guida giornaliera non potrà superare le 9 ore, estendibili a 10 ore per un massimo di due volte alla settimana, mentre la guida settimanale sarà limitata a 56 ore, con un massimo di 90 ore in due settimane consecutive. Dopo 4,5 ore di guida sarà obbligatoria una pausa di almeno 45 minuti, anche frazionabile in 15 e 30 minuti. Il riposo giornaliero dovrà essere di almeno 11 ore consecutive, con possibilità di riduzione a 9 ore in casi specifici, mentre il riposo settimanale regolare resterà fissato a 45 ore continue.
L’introduzione del cronotachigrafo G2V2 è strettamente collegata anche alle regole sul distacco dei conducenti. In base alla normativa europea, un conducente è considerato distaccato quando lavora temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l’impresa. Nel cabotaggio, cioè il trasporto interno effettuato in uno Stato in cui l’impresa non è stabilita, il distacco si applica sempre. Lo stesso vale per le operazioni di cross-trade, quando il trasporto avviene tra due Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo senza che l’impresa sia stabilita in nessuno dei due. Sono invece escluse dal distacco le operazioni bilaterali, ossia i viaggi dallo Stato di stabilimento verso un altro Paese e ritorno, così come il semplice transito senza carico o scarico.
In questo contesto, il cronotachigrafo assume un ruolo operativo anche nella gestione amministrativa del distacco, poiché i dati registrati possono essere utilizzati per verificare la tipologia di operazioni svolte e la loro durata. I conducenti dovranno inoltre avere con sé la dichiarazione di distacco e la documentazione richiesta dalle autorità di controllo, mentre le imprese saranno tenute a organizzare i turni di lavoro in modo coerente con i limiti orari e con i periodi minimi di riposo.
Pietro Rossoni


































































