Il ministero dei Trasporti ha pubblicato il 17 marzo 2026 le tabelle aggiornate dei costi di esercizio per l'autotrasporto, a ben sette mesi dalla precedente pubblicazione, risalente all'agosto 2025. Lo ha fatto dopo le crescenti pressioni delle associazioni di categoria, spinte dall’aumento dei pedaggi autostradali (dal 1° gennaio) e soprattutto da quelli del gasolio. Queste tabelle, lo ricordiamo, non hanno carattere obbligatorio: dopo l'abolizione dei costi minimi obbligatori, il loro ruolo si è trasformato da vincolo normativo a strumento tecnico di riferimento. Nella pratica, tuttavia, il loro peso è rilevante: nei rapporti privi di contratto scritto — una quota rilevante del mercato dell'autotrasporto italiano — rappresentano il principale parametro oggettivo disponibile, mentre nei contenziosi, la giurisprudenza le utilizza con frequenza crescente per valutare la sostenibilità economica di una tariffa e verificare l'eventuale squilibrio tra corrispettivo pattuito e costi effettivi.
Nel rapporto con il committente, l’autotrasportatore deve comparare le tabelle di agosto 2025 con quelle di marzo 2026 e quindi inviare una comunicazione formale che richiami il rapporto continuativo — anche se instaurato verbalmente — allegando i dati ministeriali a sostegno della richiesta. La proposta di adeguamento può limitarsi alla sola quota carburante, lasciando invariata la struttura contrattuale complessiva. Se il committente non accetta la revisione, le tabelle ministeriali in sede di contenzioso, permettono di dimostrare in modo documentato l'entità dell'aumento dei costi, la non sostenibilità della tariffa applicata e la violazione dei principi di adeguatezza del corrispettivo.
Accanto alle valutazioni ministeriali, per quanto riguarda le variazioni del prezzo del gasolio l'articolo 6 del Decreto Legislativo 286 del 2005 e l'articolo 83 bis del Decreto Legge 112 del 2008 stabiliscono che, nei contratti continuativi, la componente carburante debba essere adeguata ogni volta che la sua variazione supera il 2%. Nell’attuale situazione di forti aumenti, le condizioni per richiedere la revisione tariffaria sono pienamente soddisfatte.
Le quattro tabelle ministeriali – divise sulla base della massa complessiva del veicolo - distinguono tra valori minimi e valori massimi in funzione dell'efficienza del mezzo: i primi si riferiscono a veicoli di nuova generazione, omologati Euro VI o con trazioni alternative; i secondi si applicano a flotte più datate, classificate Euro V o inferiori. La forbice tra le due fasce è ampia su tutte le voci, ma diventa particolarmente accentuata sul carburante. Un'impresa che opera con mezzi datati si trova oggi collocata automaticamente nella fascia alta dei costi ministeriali, con valori chilometrici che rendono difficile competere con vettori dotati di flotte più efficienti.
Considerando solo il gasolio nella tabella della fascia di peso D (quella dei veicoli con massa complessiva superiore a 26 tonnellate), il valore di riferimento del costi chilometrico va dal minimo di 0,50218 al massimo di 0,86449 euro al chilometro, il che significa, sempre secondo la tabella ministeriale, un costo per 100mila chilometri che varia da 50.218,19 a 86.449,37 euro. Sempre in questa fascia, il costo dei pedaggi è di 0,17157 euro a chilometro. Ma la seconda voce di costo, dopo il carburante, è quella del personale, che varia da 38.467,35 a 51.180,50 euro ogni 100mila chilometri, cui bisogna aggiungere – se è il caso – altri 836,10-79.23,75 euro ogni 100mila chilometri per le trasferte e 3.407,84 ogni 100mila chilometri per straordinari.
COSTI ESERCIZIO VEICOLI INDUSTRIALI MARZO 2026 TABELLA A
COSTI ESERCIZIO VEICOLI INDUSTRIALI MARZO 2026 TABELLA B





























































