L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato l'informativa che definisce le modalità operative per la presentazione delle dichiarazioni di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati dai veicoli industriali tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026. La dichiarazione può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2026. Per questo trimestre bisogna però stare attenti alle modifiche causate da ben due variazioni delle accise stesse.
Infatti, il calcolo degli importi rimborsabili è reso più articolato dalle variazioni dell'aliquota normale di accisa sul gasolio intervenute nel corso del trimestre. A partire dal 1° gennaio 2026, il Decreto Legislativo 28 marzo 2025, numero 43, aumentòo l'aliquota normale a 672,90 euro per mille litri, nell'ambito di un più ampio processo di riallineamento delle accise su gasolio e benzina. Il quadro è poi mutato con il Decreto-Legge 18 marzo 2026, numero 33, emanato in risposta all'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, che ha ridotto l'aliquota normale a 472,90 euro per mille litri a decorrere dal 19 marzo 2026. Il trimestre si articola quindi in due distinti periodi di riferimento: dal 1° gennaio al 18 marzo, e dal 19 marzo al 31 marzo.
L'aliquota agevolata per il gasolio commerciale, quella che definisce il trattamento specifico per gli autotrasportatori, rimane invariata a 403,22 euro per mille litri, come previsto dal punto 4-bis della Tabella A allegata al Decreto Legislativo n. 504/95. È la differenza tra questa aliquota agevolata e le aliquote normali applicate nel periodo a determinare l'entità del rimborso. Per il gasolio tradizionale e per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (Hvo) che non soddisfano i requisiti di sostenibilità previsti dalla normativa europea, l'importo rimborsabile è pari a 269,68 euro per mille litri per i consumi effettuati dal 1° gennaio al 18 marzo, e scende a 69,68 euro per mille litri per i consumi del periodo 19-31 marzo. Questi valori vanno indicati rispettivamente nel Quadro A-1 e nel Quadro A-2 della dichiarazione.
Il regime cambia per l'Hvo che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla direttiva UE 2018/2001 (Red II) ed è prodotto a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX della stessa direttiva. A questi carburanti, il Decreto Legislativo numero 43/2025 applica un'aliquota di accisa ridotta pari a 617,40 euro per mille litri, valida per un periodo quinquennale a partire dal 15 maggio 2025. Il rimborso riconoscibile sull'Hvo conforme è pertanto pari a 214,18 euro per mille litri per l'intero trimestre, da indicare nel Quadro A-3.
L'informativa affronta un problema segnalato da diverse associazioni di categoria: gli esercenti spesso non dispongono delle informazioni necessarie a stabilire se l'Hvo rifornito soddisfi o meno i requisiti di sostenibilità previsti dalla normativa. La carenza documentale, imputabile ai fornitori, espone i trasportatori al rischio di sottoscrivere una dichiarazione non veritiera. Per ovviare a questa situazione, l'Amministrazione delle Dogane ha stabilito che, quando le informazioni non sono disponibili, ai fini del rimborso si applica per cautela l'aliquota minore vigente nel periodo: 617,40 euro per mille litri dal 1° gennaio al 18 marzo (Quadro A-4), e 472,90 euro per mille litri dal 19 marzo al 31 marzo (Quadro A-2). In entrambi i casi l'importo rimborsabile risulta pari, rispettivamente, a 214,18 e 69,68 euro per mille litri.
È previsto infine un Quadro A-5 per i consumi di gasolio rifornito da distributori privati, nel caso in cui il carburante sia riferibile a giacenze pervenute all'impianto prima del 1° gennaio 2026, quando era in vigore l'aliquota normale di 632,40 euro per mille litri. La prova della data di ricezione deve essere fornita tramite il documento di accompagnamento semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-Das) emesso dall'esercente deposito speditore.
Restano esclusi dall'agevolazione i consumi effettuati con veicoli di categoria euro IV o inferiore, per effetto dell'esclusione progressiva introdotta dalla Legge numero 160/2019 e pienamente operativa dal 1° gennaio 2021. Non rientrano nel beneficio neppure i veicoli con massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate. Quanto alla documentazione a supporto della dichiarazione, gli esercenti devono comprovare i consumi attraverso le fatture emesse dal fornitore. A seguito dell'abolizione della scheda carburante, avvenuta con la Legge numero 205/2017, la fattura elettronica è lo strumento principale di giustificazione degli acquisti. L’Amministrazione ribadisce l'obbligatorietà dell'indicazione della targa del veicolo rifornito nella fattura elettronica relativa ai rifornimenti effettuati presso impianti di distribuzione stradale.
La dichiarazione può essere trasmessa per via telematica tramite il Servizio telematico doganale (Edi), oppure via Pec all'ufficio Adm competente, allegando il file in formato ".dic" generato dal software disponibile sul sito www.adm.gov.it nella sezione dedicata ai benefici sul gasolio da autotrazione per il primo trimestre 2026. Solo in via residuale, per chi non dispone né dell'Edi né della Pec, è ammessa la trasmissione cartacea con allegato supporto informatico contenente il file. Le dichiarazioni prive del file informatico dovranno essere regolarizzate.
Il rimborso può essere fruito in compensazione tramite modello F24 con il codice tributo 6740, oppure richiesto come restituzione in denaro secondo le modalità stabilite dal Dpr numero 277/2000. Per i crediti riferiti a consumi dal 2012 in poi non operano le limitazioni al plafond di compensazione annua previste dalla Legge numero 244/2007, il che consente di utilizzare il credito anche quando l'importo complessivo dei crediti d'imposta superi il limite di 250mila euro. L'informativa ricorda infine che i crediti maturati con riferimento al quarto trimestre 2025 possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027. L'eventuale richiesta di rimborso in denaro per le eccedenze non compensate dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.
PAGINA WEB AGENZIA DOGANE SU RIMBORSO ACCISE AUTOTRASPORTO 1° TRIMESTRE 2026



































































