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    Nove camion con centraline AdBlue alterate scoperti a Villorba

    A Villorba, nel Trevigiano, nove camion avevano le centraline riprogrammate per eludere i controlli sulle emissioni. Nel bilancio dei tre giorni della Polizia Locale anche un cronotachigrafo manomesso, altri non funzionanti, carte di conducenti altrui e sanzioni per oltre 20mila euro.

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    Quando c’è omissione in incidenti con danni alle cose?

    Se un autista causa un incidente stradale che produce un danno solamente alle cose, può subire le sanzioni previste dall’articolo 189 del Codice della Strada? Un chiarimento viene dalla sentenza del Giudice di Pace di Milano, numero 6556 dell’11 aprile 2023. il caso riguardava un autista cui venne contestata la violazione dell’articolo 189, comma 1 e 5, perché “coinvolto in incidente stradale con soli danni a cose ma con danni tali da richiedere la revisione straordinaria dei veicoli, non ottemperava all’obbligo di fermarsi”.

    Lo scopo avuto di mira dall'articolo 189 del Codice della Strada, valutato nel suo complesso, è imporre ai consociati in genere (poi distinguendosi nelle disposizioni di dettaglio tra "utenti della strada", "persone coinvolte in un incidente" e "conducenti"), anzitutto, di fermarsi con atteggiamento costruttivo e solidale, per poi, con espressione di sintesi, "mettersi a disposizione" civilmente di chi abbia ipoteticamente subito danni reali o personali per effetto di un incidente, addirittura contribuendo, per quanto possibile, nell'attesa dell'intervento della Polizia Stradale, ad attuare le misure idonee a salvaguardare la sicurezza della circolazione e a conservare immodificato lo stato dei luoghi (Decreto Legislativo numero 285 del 1992, articolo 189, comma 2).

    Nel caso in questione, sono stati contestati i commi 1 e 5 essendosi verificati solo danni alle cose e gli agenti hanno elevato il verbale in quanto il conducente “non ottemperava all’obbligo di fermarsi”. Forse tratti in inganno dalla giovane età del ragazzo e dall’ora e dal giorno in cui si sarebbe verificato il sinistro ( le 6.00 di domenica mattina) e, consentiteci, dalla cattiva abitudine di molti di fuggire senza neppure lasciare il biglietto con i dati di contatto sul parabrezza, gli agenti hanno erroneamente interpretato la vicenda che invece, per come si è verificata, assolve da ogni responsabilità con riferimento al 189 commi 1 e 5 i ricorrenti.

    Questo articolo è noto agli utenti per le plurime revisioni legate alla tragica figura di reato della omissione di soccorso in caso di feriti. Il legislatore ha assunto estremo rigore con l’obiettivo supremo di tutelare le vittime della strada e la salute e sicurezza dei suoi utenti. Tuttavia - in particolare il comma 1 e soprattutto il comma 5 - afferiscono alle norme di comportamento in caso di incidente su strada con soli danni alle cose.

    Infatti, secondo il comma 1 l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Secondo il comma 5, chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da 302 a 1.208 euro). In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163)).

    Ebbene il ricorrente, come ha riconosciuto il giudice di pace dopo un lungo procedimento con istruttoria documentale e testimoniale, è stato riconosciuto aver assolto a tutti gli obblighi di legge, perché: ha chiamato aiuto nelle persone più vicine al luogo del sinistro ovvero dei suoi genitori; ha verificato che non vi fossero persone a bordo dell’auto danneggiata; ha chiamato con i genitori il carro attrezzi liberando la sede stradale per evitare danni alla circolazione; ha scattato foto dei danni sul suo e l’altrui veicolo parcheggiato; si è allontanato dal luogo del sinistro per comprovate ragioni di salute lasciando ivi i genitori; ha lasciato i dati sul veicolo parcheggiato per essere contattato e dar seguito alle procedure assicurative; ha risposto alla chiamata del vigile che lo ha cercato due giorni dopo; si è presentato con il padre presso il comando per spiegare l’accaduto; ha dato seguito alla apertura del sinistro presso la propria assicurazione correttamente descrivendo i fatti in Cid.

    Il giudice di pace che ha accolto il ricorso ha riconosciuto che il conducente si era allontanato dal veicolo dopo il sinistro senza lo scambio generalità, ma quanto dallo stesso fatto con la sua condotta è stato ritenuto idoneo a garantire la ratio della norma violata. Quindi la condotta del conducente, tenuto conto anche delle sue condizioni di salute e della presenza dei genitori sul posto, deve quindi ritenersi scusabile ed il verbale annullato.

    È noto un certo orientamento in base al quale secondo il vecchio Codice della Strada era da considerarsi inottemperanza allo obbligo di fermarsi anche il fatto di allontanarsi momentaneamente dal luogo del sinistro, per recarsi al vicino comando di Polizia o lasciando altro soggetto sul posto essendo l’obbligo personale.

    È noto che detto orientamento può dirsi superato ragionevolmente e pertanto si considera ora adempiuto l’obbligo quando il conducente, seppur materialmente allontanatosi ha fatto comunque in modo da consentire la propria identificazione lasciando i dati di contatto. Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che detto obbligo subisce alcune eccezioni.

    Secondo la giurisprudenza, nella più grave ipotesi di incidente con danni alle persone, è fatto salvo naturalmente il caso in cui l'allontanamento sia motivato dalla necessità di chiamare soccorso o provvedere all'assistenza del ferito, o sottrarsi alla violenza dei coinvolti, eccetera (Cassazione Penale, sez. IV, 28 gennaio 1997 numero 579) a condizione che appena possibile, il conducente si metta a disposizione dell'Autorità competente, per l'identificazione e le altre formalità di rito.

    Orbene, la evidente ratio solidaristica della disciplina complessivamente posta dall'articolo 189 del Codice della Strada, che emerge sin dalle prime parole della norma (comma 1) deve guidare nella interpretazione della stessa (Cassazione Penale Sezione IV – 11 febbraio 2020, numero 9212) unitamente alla considerazione che la norma del Codice della Strada che impone all'utente della strada coinvolto in un incidente di fermarsi in ogni caso, prevede un obbligo strumentale per l'attività dell'apparato giudiziario dello Stato.

    Avvocato Maria Cristina Bruni

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