- Il Regolamento UE 2026/2108 è stato approvato dal Consiglio il 3 settembre e dal Parlamento Europeo il 16 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 19 settembre e in vigore dal 20 dello stesso mese. Sostituisce il Regolamento 952/2013 e la gran parte delle norme si applicherà dal 21 settembre 2027.
- La riforma istituisce l'Autorità Doganale dell'UE (Euca), con sede a Lille, e il Data Hub, la piattaforma comune destinata a sostituire i sistemi informatici nazionali. L'uso sarà obbligatorio per il commercio elettronico dal 1° luglio 2028 e per tutti gli operatori dal 1° marzo 2034, con adesione volontaria dal 2031.
- Per le vendite a distanza nasce la figura dell'importatore, responsabile di dati, dazi e conformità dei prodotti, e arriva una tassa di gestione di 2 euro per articolo, fissata dal Regolamento delegato del 21 settembre e da applicare entro il 1° novembre 2026. Il regime Trust and Check alleggerisce i controlli per gli operatori affidabili.
Il Codice Doganale dell'Unione Europea cambia impianto con il Regolamento UE 2026/2108 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE, che istituisce il nuovo testo e l'Autorità Doganale dell'UE (Euca), abrogando il Regolamento UE 952/2013. Il testo porta la data del 16 settembre 2026, giorno dell'approvazione definitiva del Parlamento in seconda lettura, dopo il via libera del Consiglio del 3 settembre. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 19 settembre ed è entrato in vigore il giorno successivo, mentre la gran parte delle disposizioni si applicherà dal 21 settembre 2027. Gli obblighi ricadono su importatori, esportatori, rappresentanti doganali, piattaforme e venditori a distanza, oltre che sulle amministrazioni doganali dei 27 Stati membri.
Il perno della riforma è il passaggio da un sistema fondato sulla dichiarazione doganale a uno basato sulla condivisione dei dati della catena di approvvigionamento. La Commissione Europea indica tre obiettivi: controlli più mirati, meno adempimenti ripetitivi e un'applicazione più uniforme delle regole tra gli Stati membri. Chi risponde delle merci davanti alla Dogana è il soggetto responsabile, cioè l'importatore, l'esportatore o il titolare del transito, che deve fornire o rendere disponibili i dati prima dello svincolo. Il rappresentante doganale indiretto assume tutti gli obblighi del rappresentato, compresa la conformità alle altre norme applicate dalle dogane, e deve essere stabilito nell'Unione, mentre i rappresentanti di Paesi terzi possono continuare a operare per i soggetti che non hanno l'obbligo di stabilimento.
Il Data Hub diventerà la piattaforma comune che sostituirà i sistemi informatici nazionali, che il Parlamento europeo ha censito in almeno 111. Le sue funzionalità per le vendite a distanza dovranno essere operative dal 1° giugno 2028 e sarà obbligatorio per il commercio elettronico dal 1° luglio 2028, mentre per gli altri operatori l'uso sarà volontario dal 2031 e obbligatorio dal 1° marzo 2034. Durante la transizione gli operatori potranno ancora presentare dichiarazioni doganali, che scompariranno quando il Data Hub diventerà pienamente operativo. Le informazioni conservate potranno includere dati personali, per i quali il testo fissa un termine massimo di conservazione di dieci anni.
L'Autorità Doganale dell'UE avrà sede a Lille, in Francia e avrà il compito di coordinare la gestione dei rischi a livello europeo, proporre alla Commissione le aree da trattare in via prioritaria, sostenere la gestione delle crisi e affiancare le amministrazioni nazionali, che restano titolari dei controlli sul campo. Le norme del suo governo varranno valgono dall'entrata in vigore del regolamento. In particolare, i compiti sulla gestione del rischio saranno applicabili in generale dal 21 settembre 2027 e la Commissione potrà svolgere alcune funzioni al posto dell'Autorità fino al 30 giugno 2028.
Per gli operatori affidabili nasce il regime Trust and Check, costruito sui requisiti dell'operatore economico autorizzato (Aeo) con un obbligo in più: consentire alle dogane l'accesso ai sistemi elettronici in cui l'impresa registra conformità e movimenti delle merci, in una misura proporzionata e strettamente necessaria. In cambio, il testo prevede lo svincolo delle merci per conto delle dogane senza attendere il loro intervento, il pagamento differito del debito doganale e il versamento dei dazi allo Stato membro di stabilimento. Questo regime è escluso per chi ha commesso infrazioni gravi o ripetute. La qualifica Aeo resta in vigore, anche per le imprese più piccole, e dovrà essere verificata almeno ogni tre anni. Lo status Trust and Check si potrà chiedere dal 21 settembre 2027 e si potranno usare le agevolazioni dal 1° luglio 2028.
Le novità più immediate riguardano le vendite a distanza da Paesi terzi. Il venditore o la piattaforma che facilita la vendita assume il ruolo d’importatore per le vendite a distanza: deve trasmettere i dati prima dello svincolo, rispondere del debito doganale e garantire la conformità dei prodotti alle norme UE. Gli operatori extra-UE devono essere stabiliti nell'Unione o ricorrere a un rappresentante qualificato. Nel regime dello sportello unico per le importazioni (Ioss) il debito doganale sorge all'accettazione del pagamento e i dati sulle vendite vanno inviati entro il giorno successivo. Il testo introduce anche il magazzino doganale per le vendite a distanza, riservato agli operatori che soddisfano i criteri di affidabilità del regime Trust and Check: le merci entrano alla rinfusa, le dogane ne verificano la conformità all'ingresso e l'immissione in libera pratica avviene al momento della vendita e dell'uscita dal magazzino. In concreto, l'acquirente europeo non dovrà più fare i conti con richieste inattese di dazi o tasse di gestione bloccate alla dogana locale, poiché queste saranno processate e garantite dalla piattaforma direttamente al momento del checkout online.
Per le tariffe vanno distinti due provvedimenti. Il dazio forfettario di 3 euro per articolo si applica dal 1° luglio 2026 alle importazioni di basso valore, dopo la fine della franchigia fino a 150 euro, e vale in via transitoria fino all'operatività del Data Hub per il commercio elettronico, mentre La tassa di gestione dell'UE, introdotta dal nuovo Codice, è un importo fisso per articolo a copertura dei costi dei controlli doganali. Il Regolamento delegato C(2026) 6694, adottato dalla Commissione il 21 settembre 2026, la fissa in 2 euro per articolo e interesserà tutte le vendite a distanza, anche con valore superiore a 150 euro, non è rimborsabile e grava sull'importatore per le vendite a distanza o, finché le norme su questa figura non si applicheranno, sul dichiarante, mentre il consumatore non ne è debitore. L'atto entrerà in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, che finora non è avvenuta, e si applicherà dal decimo giorno successivo. il Codice indica nel 1° novembre 2026 il termine entro cui la tassa dovrà entrare in vigore.
Il capitolo sulle sanzioni stabilisce un elenco minimo comune di violazioni e, per le vendite a distanza, sanzioni pecuniarie commisurate al valore delle merci importate. Per le violazioni ripetute c’è una forchetta dall'1% al 6% del valore delle merci importate nei dodici mesi precedenti, con possibile sospensione, revoca o annullamento degli status agevolati. Gli operatori che violano le regole in modo sistematico sono classificati ad alto rischio, perdendo le agevolazioni, e nei casi più gravi lo svincolo di tutte le merci importate può essere sospeso e le Autorità competenti possono limitare temporaneamente l'accesso all'interfaccia online dell'operatore. L'accertamento di infrazioni sistematiche nelle vendite a distanza vale come prova per rifiutare lo svincolo per almeno sei mesi.
Restano aperte due questioni. Entro il 31 dicembre 2031 la Commissione valuterà i due modelli di vigilanza, quello dello Stato di stabilimento per gli operatori Trust and Check e quello del luogo in cui si trovano le merci per tutti gli altri, e potrà decidere con atto delegato se mantenerli. Per le merci rilasciate dai magazzini doganali per le vendite a distanza è prevista dal 1° luglio 2028 una tassa di gestione ridotta, il cui importo il Regolamento delegato del 21 settembre non fissa.
Antonio Illariuzzi





































































