Il ministero dei Trasporti ha cambiato le regole per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada mentre la campagna per il 2027 era già in corso. Il Decreto dirigenziale del 24 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 232 del 6 ottobre, modifica il Decreto dirigenziale 22 settembre 2025, numero 326, che contiene le disposizioni di applicazione del Decreto ministeriale 2 agosto 2005, numero 198. Le novità interessano le imprese di autotrasporto, in conto terzi e in conto proprio, che chiedono autorizzazioni multilaterali Cemt, bilaterali o di transito e si applicano dal 7 ottobre, giorno successivo alla pubblicazione. Il testo del 2025 aveva aggiornato l'intera disciplina alla luce della digitalizzazione delle Cemt, operativa dal 1° gennaio 2026, abrogando il precedente Decreto del 9 luglio 2013. Nelle premesse del nuovo provvedimento la Direzione generale spiega che, dopo un anno di applicazione, è emersa l'esigenza di agevolare le domande di rinnovo delle assegnazioni fisse e di rinnovo e graduatoria Cemt, di regolare il contingente massimo di Cemt attribuibile a una singola impresa e di chiarire quando si possono usare veicoli noleggiati senza conducente nei trasporti bilaterali.
Proprio il noleggio è il primo intervento. Il Decreto del 2025 lo includeva già tra i titoli di disponibilità dei veicoli di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, accanto a proprietà, locazione finanziaria, usufrutto e vendita con riserva di proprietà. La modifica all'articolo 1, comma 11, ne delimita l'impiego: il noleggio è ammesso "esclusivamente nei casi espressamente previsti e disciplinati dall'Accordo bilaterale o dalla Commissione mista". La possibilità di usare un veicolo noleggiato dipende quindi dalla singola relazione di traffico e da quanto concordato con il Paese interessato.
Più articolato il capitolo dei limiti quantitativi. Il Decreto sopprime il comma 5 dell'articolo 2, la norma sui rinnovi che conteneva il tetto di 30 autorizzazioni, ma non elimina il vincolo per impresa. All'articolo 6, che fissa in 20 il numero massimo di Cemt ottenibili tramite graduatoria, aggiunge infatti che resta fermo "il limite massimo di trenta autorizzazioni annuali previsto dal comma 12 dell'art. 1". Il tetto di 20 da graduatoria era già nel testo del 2025: la correzione ne esplicita il rapporto con il limite complessivo. Nel conteggio, la disciplina vigente considera dodici autorizzazioni Cemt di breve durata equivalenti a un'autorizzazione annuale.
Cambia anche il regime delle autorizzazioni triangolari, quelle per trasporti verso Paesi terzi. L'articolo 9 consente alle imprese di convertire in assegnazione fissa le autorizzazioni utilizzate in un determinato periodo; il nuovo testo esclude le triangolari da questa possibilità, richiamando la "peculiarità della tipologia di autorizzazione" e la limitata consistenza del contingente, con l'obiettivo dichiarato di garantire il libero accesso al mercato. Per le bilaterali il Decreto introduce all'articolo 11 un nuovo comma 4, che separa la data della domanda dall'avvio dell'istruttoria. Qualunque sia il momento in cui l'impresa presenta la richiesta, la Divisione competente apre la pratica solo quando il contingente risulta effettivamente disponibile nel Portale dell'Automobilista e dopo la consegna materiale dei titoli da parte del Paese terzo.
L'articolo 12, dedicato ai termini, viene riscritto in più punti. Le domande di rinnovo e di graduatoria Cemt vanno presentate dal 1° ottobre ed entro il termine perentorio del 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validità, mentre quelle di rinnovo e di conversione delle assegnazioni fisse bilaterali seguono la finestra dal 1° al 30 settembre. Le due scadenze finali esistevano già nel 2025; la novità è la data di apertura. Le richieste di bilaterali a titolo precario e di Cemt per il trasporto di masserizie si possono invece presentare durante tutto l'anno di riferimento, e le precarie vengono rilasciate di norma in ordine cronologico, compatibilmente con il contingente residuo e con i tempi dell'istruttoria. Se una domanda è incompleta o priva della documentazione prescritta, l'ufficio può chiedere integrazioni da trasmettere entro il termine perentorio di quindici giorni.
Il provvedimento aggiorna inoltre la modulistica, sostituendo integralmente gli allegati da 1 a 9 del Decreto 2025, e per le domande presentate dal 7 ottobre occorre usare i nuovi modelli. Su questo passaggio Assotir rileva che il Decreto è entrato in vigore quando la finestra Cemt era aperta da una settimana e quella per le assegnazioni fisse bilaterali era già chiusa, quindi l'associazione chiede al ministero di chiarire se le domande inviate sui vecchi modelli restino valide o debbano essere adeguate.
Antonio Illariuzzi









































































