È una norma che ha fatto molto discutere e che provocherà sicuramente vertenze e ricorsi in Tribunale. Ma è anche uno dei pilastri della riforma dell'autotrasporto, perché rappresenta il contrappeso principale alla liberalizzazione tariffaria. In determinati casi, chi ordina il trasporto e il proprietario della merce vengono ritenuti responsabili, insieme al trasportatore, di alcune gravi infrazioni che compromettono la sicurezza stradale. Con tale norma, il legislatore ha voluto attenuare le pressioni per "correre" cui viene spesso sottoposto il vettore.
La norma viene descritta nell'articolo 7 della legge 286 del 21 novembre 2005. La prima (e più grave) mancanza che può attivare il principio di corresponsabilità è l'uso di un autotrasportatore abusivo, ossia privo dell'autorizzazione al conto terzi o, se straniero, privo dei requisiti per operare in Italia. Le sanzioni sono quelle previste dalla precedente legge 298 all'articolo 26, comma 2 (autotrasporto abusivo), cui si aggiunge la confisca della merce trasportata. In questo caso, la legge ritiene corresponsabili il committente, il caricatore e il proprietario della merce.
Uno dei modi per rendere trasparente il rapporto tra vettore e committente è la stipula di un contratto scritto. Il Ministero dei trasporti ha già pubblicato in Gazzetta Ufficiale quattro modelli di contratti, che possono essere liberamente adattati secondo le esigenze. Ma anche in questo caso, è bene chiarire che non decade il principio di corresponsabilità. Esso rimane nel caso in cui il committente (o il caricatore o il proprietario) abbiano imposto al conducente del camion istruzioni chiaramente incompatibili con il rispetto del Codice della Strada. Per esempio, se vengono imposti tempi di resa che riducono i tempi di riposo. La legge precisa che sono da ritenere nulli "gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione". Insomma, niente clausole liberatorie.
Nel caso che non vi sia un contratto scritto e l'autista abbia commesso delle violazioni gravi al Codice della Strada (relativamente al superamento dei limiti di velocità e dei tempi di guida), il committente (o il caricatore o il proprietario) "sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione". Ma è possibile che questa norma provocherà numerosi ricorsi, perché potrebbe in certi casi rappresentare un'inversione dell'onere della prova.
Sempre nel caso che non vi sia un contratto scritto, l'articolo 7 prescrive che "il committente è tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori". Se non viene acquisita tale documentazione, al committente viene applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 26, comma 2, della legge 298/1974.
L'articolo 7 si conclude con l'elenco delle violazioni su cui si applica il principio di corresponsabilità. Esse sono previste dai seguenti articoli del Codice della Strada:
articolo 61 (sagoma limite);
articolo 62 (massa limite);
articolo 142 (limiti di velocità);
articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
Inoltre "Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo".
La procedure dell'accertamento delle responsabilità da parte delle autorità competenti sono descritte nel successivo capitolo 8 della legge 286. Si possono così sintetizzare:
1) All'atto della contestazione dell'infrazione, le autorità di controllo chiedono al conducente la documentazione scritta prevista dalla legge.
2) Se tale documentazione non è a bordo del veicolo, l'autorità di controllo deve chiederla entro 15 giorni ai soggetti interessati, che hanno 30 giorni per presentarla.
3) Entro i 30 giorni successivi alla ricezione, l'autorità può applicare le sanzioni. Tali sanzioni vengono applicate anche se non viene presentata la documentazione richiesta.
DOCUMENTO: Legge 286/2005 di riforma dell'autotrasporto

Primo piano
La Romania vuole reclutare autisti in Asia
Il Governo rumeno si sta muovendo per reclutare autisti di veicoli industriali in alcuni Paesi asiatici e per fornire loro la Carta di qualificazione del conducente tramite esami in inglese e spagnolo.
Podcast K44
Normativa
Quando si può eccedere il tempo di guida in UE
Come organizzare il rientro dell’autista nel trasporto internazionale
Multa per riposo in cabina solo se l’autista è colto sul fatto
K44 videocast: UE contro le multe su velocità al cronotachigrafo
UE contro Italia per multe su velocità con il cronotachigrafo
Cronaca
Responsabilità condivisa nell’autotrasporto
CONTENUTI SPONSORIZZATI
Videocast K44
Autotrasporto
Possibile una proroga dei tampone al Brennero per camionisti
Il 3 marzo scade il termine imposto dall’Austria per la certificazione di negatività alla Covid-19 per gli autisti di veicoli industriali. Ma potrebbe essere prorogato e le associazioni dell’autotrasporto temono proteste.
Mare
Cambio ai vertici del La Spezia Container Terminal
Walter Cardaci è stato nominato General Manager della società La Spezia Container Terminal, nell’ambito di un processo di rinnovamento della dirigenza attuato da Contship Italia.