Il ministero dei Trasporti ha emanato il 17 febbraio 2026 una circolare che chiarisce come le imprese di autotrasporto merci per conto terzi devono dimostrare ogni anno il requisito dell'idoneità finanziaria. Il provvedimento risponde a dubbi applicativi sollevati dagli Uffici Motorizzazione e ha lo scopo di ridurre le differenze di interpretazione che si erano accumulate tra le diverse sedi territoriali.
Il requisito in questione è stabilito dal regolamento Ce 1071/2009, che disciplina le condizioni di accesso e permanenza nella professione di trasportatore su strada. Tra queste condizioni, la capacità finanziaria non è un adempimento una tantum richiesto solo in fase di avvio dell'attività, ma un obbligo ricorrente che deve essere assolto con cadenza annuale da tutte le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale, che svolgono trasporto di merci per conto terzi.
La circolare chiarisce che la dimostrazione del requisito può avvenire attraverso due modalità alternative. La prima prevede la compilazione del modello Idofin, corredato dalla certificazione di un revisore legale iscritto al relativo registro ministeriale. La seconda consiste in un'attestazione rilasciata da un istituto bancario o da un'impresa di assicurazione. Le due vie non sono cumulabili all'interno dello stesso anno di riferimento: ciascuna impresa deve scegliere una sola modalità per ciascun periodo, senza possibilità d’integrare i due strumenti.
Sul piano procedurale, la circolare stabilisce con precisione chi è legittimato a presentare la documentazione agli Uffici Motorizzazione. La trasmissione spetta all'impresa interessata oppure a soggetti che agiscono formalmente per suo conto, come gli studi di consulenza automobilistica autorizzati o altri delegati. Non è invece ammessa la trasmissione diretta da parte dei soggetti che rilasciano le attestazioni, ossia revisori legali, banche e compagnie assicurative. Questa distinzione è importante sul piano operativo perché esclude prassi informali che in alcune sedi si erano consolidate.
Il ruolo degli Uffici Motorizzazione è definito in modo circostanziato. Gli uffici devono limitarsi a verificare la completezza formale della documentazione ricevuta e la sua conformità ai modelli previsti, senza entrare nel merito dei dati economico-finanziari certificati. La responsabilità del contenuto resta in capo al soggetto attestatore, sia esso il revisore legale, la banca o la compagnia di assicurazione. Questa impostazione intende separare nettamente il ruolo amministrativo di ricezione e controllo formale da quello tecnico di valutazione della solidità finanziaria.
La nuova circolare s’inserisce in un percorso normativo avviato con il precedente provvedimento del ministero dei Trasporti, la circolare n. 11436 del 16 maggio 2025, che aveva già affrontato il tema dell'idoneità finanziaria per gli autotrasportatori stabilendo i criteri generali. Il testo del 17 febbraio 2026 interviene su aspetti applicativi che quella circolare lasciava aperti, rispondendo in modo diretto alle richieste di chiarimento pervenute dagli uffici territoriali.
La dimostrazione annuale dell'idoneità finanziaria resta un adempimento centrale nel calendario amministrativo di chi opera nel trasporto merci per conto terzi. La mancata ottemperanza a questo obbligo espone le imprese al rischio di perdere l'iscrizione al Ren, con la conseguente impossibilità di continuare a operare legalmente sul mercato. La circolare, sottolineando la necessità di una gestione attenta e documentata della capacità economica, chiama gli operatori a strutturare con maggiore rigore le proprie procedure interne di controllo finanziario e di archiviazione della documentazione.







































































