Array ( [0] => 9 [1] => 21 )

Podcast K44

Cronaca

  • Sequestrati in Sicilia due autocarri con targhe non proprie

    Sequestrati in Sicilia due autocarri con targhe non proprie

    La Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta ha sequestrato due autocarri intestati a una ditta autotrasporto che erano privi di copertura assicurativa e con targhe riferite ad altri veicoli. Il secondo camion era stato inviato dall'impresa per trasbordare il carico del primo. Sanzioni per circa 8mila euro.

Transpotalk

Normativa

Mare

  • La Golden Week frena i noli container

    La Golden Week frena i noli container

    Il World Container Index di Drewry scende del 2% a 4.351 dollari per feu, trascinato dal calo sul transpacifico e sull'Asia-Europa durante le festività cinesi. Sulla rotta verso il Nord Europa i noli container arretrano per la tredicesima settimana consecutiva, mentre Genova resta stabile.

    Ammanco di merce senza giustificazione è un problema per il vettore

    Non aver saputo spiegare come siano spariti cinque colli durante un trasporto è costato a un vettore la perdita dei limiti legali al risarcimento. Con la sentenza numero 1522/2026, il Tribunale di Milano ha ravvisato nella mancanza di spiegazioni un indice di colpa grave, condannando il vettore contrattuale a rimborsare integralmente l'assicuratore del mittente. Il giudice ha inoltre disposto le manleve tra il vettore e i due subvettori ai quali era stato affidato il trasporto. La vicenda risale al 13 dicembre 2021, quando un mittente affidò al vettore un trasporto nazionale di sette colli di prodotti tecnologici da Brendola a Milano. All'arrivo ne mancavano cinque, per un totale di 103 articoli, e l'autista riferì di non sapere in che modo né quando la merce fosse stata sottratta o smarrita. L'assicuratore del mittente liquidò un indennizzo di 15.787,64 euro e poi agì in surroga contro il trasportatore, in base all'articolo 1916 del Codice Civile. Quest’ultimo chiamò in manleva il subvettore al quale aveva affidato il servizio, che a sua volta chiamò in causa un secondo subvettore, rimasto contumace.

    Il Tribunale inquadra il rapporto nel contratto di trasporto di cose disciplinato dall'articolo 1678 del Codice Civile e applica la responsabilità ex recepto dell'articolo 1693: il vettore risponde della perdita fino alla riconsegna, a meno che non dimostri il caso fortuito, i vizi o la natura delle cose, oppure il fatto del mittente o del destinatario. Per la quantificazione del danno il giudice richiama l'articolo 1696, che determina il valore della merce al momento e nel luogo della riconsegna e fissa limiti legali al risarcimento, destinati però a cadere in caso di dolo o colpa grave del vettore o dei suoi ausiliari. Quando interviene un subvettore, verso il mittente non c'è solidarietà: il vettore contrattuale risponde per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1218, anche del fatto del subvettore, come stabilito dalla Corte di Cassazione con le sentenze numero 18299 e 19050 del 2003. Presa in carico e ammanco sono stati ritenuti pacifici, mentre il vettore non ha provato alcuna causa esimente: da qui la sua responsabilità contrattuale. Polizza, quietanza e bonifico dell'indennizzo documentano la surroga dell'assicuratore. Il danno, quantificato sulla base della fattura, delle note di credito e di una relazione tecnica, è stato liquidato in 15.787,64 euro, oltre agli interessi legali dal 23 dicembre 2022, data del pagamento dell'indennizzo.

    Il passaggio decisivo riguarda l'esclusione dei limiti risarcitori. Il giudice ha desunto la colpa grave dalla totale mancanza di spiegazioni sulla sparizione della merce, considerata indice di una negligenza qualificata nella custodia. L'eccezione di prescrizione è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata, anche per i numerosi atti interruttivi e nei rapporti tra l'assicuratore e il terzo chiamato in causa il Tribunale ha escluso l'applicazione dell'articolo 2951 del Codice Civile, perché tra i due non esisteva alcun contratto. Le manleve ricalcano la filiera contrattuale: il primo subvettore deve tenere indenne il vettore contrattuale e il secondo deve tenere indenne il primo.

    Sui principi, la pronuncia milanese si muove nel solco dell'orientamento consolidato della Cassazione: presunzione ex recepto con onere per il vettore di provare un fatto estraneo e inevitabile, responsabilità del vettore contrattuale senza solidarietà del subvettore, inapplicabilità dei limiti dell'articolo 1696 in presenza di dolo o colpa grave. Un profilo delicato però c'è. La Suprema Corte precisa che la colpa grave va accertata in concreto e non può essere ricavata in modo automatico dalla sola presunzione di responsabilità per inadempimento: servono elementi sintomatici di straordinaria imprudenza o di carenza di cautele, come le condotte organizzative gravemente inadeguate rilevate in casi di furti ripetuti. Misurata su questo criterio di verifica "qualificata", la scelta del Tribunale di far discendere la colpa grave dalla sola assenza di spiegazioni operative sullo smarrimento appare rigorosa e potrebbe risultare estensiva. Resta coerente l'impianto complessivo, che conferma in capo al vettore contrattuale il rischio del trasporto.

    Dal fascicolo non emergono accertamenti sul divieto di sub-subvezione, né l'applicazione dell'articolo 6-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 21 novembre 2005 numero 286: il giudice si è concentrato sulla responsabilità civilistica e sulle manleve tra vettore e subvettori. La violazione del divieto, tuttavia, ha conseguenze precise sul piano contrattuale. La norma consente al vettore di avvalersi di subvettori solo se le parti lo concordano, alla stipula del contratto o nel corso della sua esecuzione. In questo caso il vettore assume gli oneri e le responsabilità del committente legati alla verifica della regolarità del subvettore e ne risponde direttamente, secondo il comma 4-ter dell'articolo 83-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008 numero 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 numero 133. Senza questo accordo, l'affidamento in subvezione permette di risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

    Il subvettore, a sua volta, non può affidare il trasporto a un altro vettore. Se lo fa, il contratto è nullo, salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già svolte: il secondo subvettore ha diritto al compenso previsto per il primo, che in caso di giudizio è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Se poi emergono inadempimenti degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il subvettore che ha affidato la prestazione assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità e ne risponde direttamente, sempre in base al comma 4-ter dell'articolo 83-bis. Affidare il trasporto a un'impresa qualificata, secondo una prassi contrattuale conforme al Decreto Legislativo 286/2005, significa quindi pretendere dal subvettore l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori, l'abilitazione e la regolarità previdenziale attestata dal Durc, oltre alla stipula di un contratto scritto con gli elementi essenziali previsti dall'articolo 6 dello stesso Decreto. Il contratto di trasporto deve avere "di regola" forma scritta e "comunque" data certa e tra gli elementi minimi ci sono anche i tempi massimi di carico e scarico, introdotti nel 2009 con la lettera e-bis. La documentazione contrattuale pesa anche nell'accertamento delle responsabilità lungo la filiera.

    Presunzione ex recepto e onere di provare l'esimente o il caso fortuito spingono i vettori ad adottare cautele organizzative e probatorie in grado di evitare o limitare la responsabilità. Risultano determinanti una tracciabilità documentale rigorosa, dalla presa in carico ai sigilli, dalle scansioni alla catena di custodia, e politiche contro le sottrazioni proporzionate al valore del carico, con soste in aree vigilate, fermate ridotte al minimo, percorsi e orari sicuri. Vi si aggiungono verifiche preventive e requisiti minimi di sicurezza imposti ai subvettori, insieme a procedure immediate di gestione del sinistro per raccogliere le prove di eventi esterni imprevedibili e inevitabili.

    La sentenza disegna un assetto in cui il vettore contrattuale resta l'unico referente del mittente per l'intero tragitto, mentre la ripartizione finale del rischio economico verso i subvettori passa per le clausole di manleva e per la prova di un'organizzazione diligente lungo la catena. Il punto sensibile è la soglia probatoria per qualificare la colpa grave: la Cassazione chiede una verifica in concreto e non un trasferimento automatico della presunzione di inadempimento, e questo impone agli operatori di organizzare con cura sicurezza e prove per restare entro il perimetro della limitazione legale del danno. Sul piano operativo, l'affidataria conserva la responsabilità verso il committente per tutto il percorso e il ricorso alla subvezione richiede controlli sostanziali su requisiti e misure di sicurezza: in loro assenza, o in mancanza di spiegazioni operative sulla perdita, cresce il rischio di una qualificazione in colpa grave, con la perdita della limitazione prevista dall'articolo 1696 del Codice civile.

    Avvocato Maria Cristina Bruni

    https://avvocati-sl.it/professionisti/maria-cristina-bruni/

    © TrasportoEuropa - Riproduzione riservata - Foto di repertorio
    Segnalazioni, informazioni, comunicati, nonché rettifiche o precisazioni sugli articoli pubblicati vanno inviate a: redazione@trasportoeuropa.it


      Puoi commentare questo articolo nella pagina Facebook di TrasportoEuropa

      bottone newsletter piccolo Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche una notizia di TrasportoEuropa? Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di tutti gli articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!

     

     

    CONTENUTI SPONSORIZZATI

     

Videocast K44

Aereo

  • La domanda di cargo aereo supera la capacità ad agosto 2026

    La domanda di cargo aereo supera la capacità ad agosto 2026

    Le rilevazioni della Iata ad agosto 2026 mostrano che il trasporto merci aereo mondiale è cresciuto del 4,4% su base annua mentre la capacità è sostanzialmente stabile, portando il riempimento al 46%. Guidano Nord America e Asia-Pacifico, arretrano i corridoi mediorientali e il cherosene sale a 157 dollari al barile.

Ferrovia

  • La ferrovia Genova-Ventimiglia candidata ai fondi comunitari

    La ferrovia Genova-Ventimiglia candidata ai fondi comunitari

    La ferrovia Genova-Ventimiglia, e in particolare il raddoppio tra Finale e Andora, sarà inserito nei corridoi europei Ten-T e quindi potenzialmente finanziato con i fondi comunitari. La novità è nel recente Connecting Europe Days con l’approvazione del commissario europeo e della direzione Move.

Persone

  • DB Group perde il fondatore Vittorino De Bortoli

    DB Group perde il fondatore Vittorino De Bortoli

    Si è spento l’8 ottobre 2026 a 76 anni Vittorino De Bortoli, che nel 1980 avviò con il fratello Valter la casa di spedizioni di Montebelluna DB Group. Nel distretto dello scarpone hanno creato a una rete di circa 80 uffici.
Allo Iaa Tata ha mostrato la sua tecnologia per veicoli industriali

TECNICA

Allo Iaa Tata ha mostrato la sua tecnologia per veicoli industriali
previous arrow
next arrow
DB Group perde il fondatore Vittorino De Bortoli

LOGISTICA

DB Group perde il fondatore Vittorino De Bortoli
previous arrow
next arrow
Scoperta a Venezia una frode sui carburanti

ENERGIE

Scoperta a Venezia una frode sui carburanti
previous arrow
next arrow
Sanilog avvia una nuova campagna oncologica

SERVIZI

Sanilog avvia una nuova campagna oncologica
previous arrow
next arrow