Il 21 aprile 2026 a Lussemburgo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea terrà l’udienza nella causa C-524/24, avviata dall’Italia contro l’Austria per le restrizioni al traffico pesante lungo il corridoio del Brennero. Il ricorso, promosso dal Governo italiano attraverso il ministero dei Trasporti, contesta la compatibilità dei divieti introdotti dal Land Tirolo con la libertà di circolazione delle merci garantita dagli articoli 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’Austria è convenuta in giudizio, mentre la Commissione Europea è intervenuta a sostegno dell’Italia.
Questa udienza è il passaggio procedurale decisivo prima della sentenza attesa per l’estate 2026. Il teatro materiale della controversia è il tratto tirolese dell’autostrada A12 Inntal, tra Langkampfen e Ampass, e più in generale il valico del Brennero, nodo centrale della rete trans-europea dei trasporti Ten-T. Al centro del contenzioso vi sono quattro gruppi di misure adottate dall’Austria. Il primo riguarda il divieto di transito notturno per i veicoli industriali, applicato in determinate fasce orarie con eccezioni limitate. Il secondo è il divieto settoriale, che impedisce il trasporto su strada di specifiche categorie merceologiche, tra cui carta, cemento, prodotti in metallo e alcune tipologie di merci agricole e di largo consumo, con l’obiettivo dichiarato di favorire il trasferimento verso la ferrovia.
Il terzo gruppo comprende i divieti invernali e quelli nei periodi di punta, in particolare nei fine settimana caratterizzati da forti flussi turistici. Per il 2026 l’Austria ha esteso nei sabati dal 10 gennaio al 14 marzo le fasce di blocco per i veicoli oltre 7,5 tonnellate, ampliando la finestra oraria di fermo. Il quarto elemento è il sistema di dosaggio del traffico, che consente il passaggio di un numero contingentato di mezzi pesanti dall’A12 verso il Brennero a intervalli prestabiliti. Il calendario 2026 del Land Tirolo prevede circa 30 giornate di dosaggio con gestione operativa affidata ad Asfinag.
La ricostruzione giuridica della causa evidenzia che il ricorso italiano si articola in quattro motivi, ciascuno riferito a uno dei provvedimenti contestati. L’Italia sostiene che le restrizioni costituiscano misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative e che non rispettino i requisiti di necessità e proporzionalità richiesti dal diritto dell’Unione per derogare alla libera circolazione delle merci. In particolare, secondo la posizione italiana, il pacchetto di divieti determinerebbe una compressione sistematica della capacità del corridoio, incidendo in modo marcato sui flussi con origine o destinazione Italia.
Un passaggio rilevante si è verificato il 14 maggio 2024, quando la Commissione europea ha espresso un parere formale nell’ambito della procedura attivata dall’Italia ai sensi dell’articolo 259 del Trattato. Secondo quanto riportato da Confetra e da European Litigation, la Commissione ha ritenuto che le misure austriache non siano giustificate né coerenti rispetto agli obiettivi dichiarati, censurando divieto notturno, divieto settoriale, divieti stagionali e sistema di dosaggio. L’intervento successivo della Commissione nel giudizio C-524/24 a sostegno dell’Italia rafforza il rilievo sistemico della controversia.
Sul versante austriaco, il Governo federale e il Land Tirolo difendono le restrizioni come strumenti indispensabili per la tutela della salute dei cittadini e della qualità dell’aria nelle valli alpine, nonché per la sicurezza stradale e la gestione dei picchi di traffico. Vienna sostiene che le misure siano proporzionate e inserite in una strategia di lungo periodo volta a incentivare il trasferimento modale verso la ferrovia, in coerenza con gli obiettivi climatici europei e con la futura piena operatività della galleria di base del Brennero.
Per le imprese di autotrasporto italiane ed europee l’impatto è soprattutto operativo ed economico. I divieti e il dosaggio determinano tempi di percorrenza meno prevedibili, soste forzate e necessità di riprogrammare i viaggi, con effetti a catena sulla pianificazione delle consegne e sull’utilizzo dei mezzi. Le alternative d’instradamento, come il valico di Tarvisio o altri attraversamenti alpini, comportano maggiori percorrenze chilometriche e costi aggiuntivi, incidendo sulla competitività delle filiere che utilizzano il corridoio del Brennero per l’interscambio con l’Europa centro-settentrionale.
La dimensione del caso supera il perimetro bilaterale. Il Brennero è uno dei principali assi nord-sud della rete Ten-T e rappresenta un collegamento chiave tra il sistema produttivo italiano e i mercati tedeschi e dell’Europa centrale. Una pronuncia che confermi la legittimità delle misure austriache potrebbe ampliare il margine di intervento degli Stati membri nell’introdurre restrizioni al traffico per motivi ambientali e sanitari, purché motivate. Una decisione favorevole all’Italia, al contrario, imporrebbe una revisione del pacchetto tirolese e fisserebbe limiti più stringenti alle misure nazionali che incidono sui corridoi strategici del mercato interno.
M.L.






































































