La Corte di Cassazione, con una decisione depositata a gennaio 2026, ha respinto il ricorso di un sovrintendente della Polizia di Stato e ha ricondotto alla concussione la richiesta di una banconota da cinque euro durante un controllo su strada a un autotrasportatore dipendente. Al centro della vicenda c’è un fermo in piazzola: il conducente era in regola con la documentazione, ma consegna comunque il denaro dopo un gesto dell’agente che mima la richiesta di un "caffè".
I fatti riguardano un controllo della Polizia Stradale su un veicolo industriale. L’autista viene fermato e, mentre sta per esibire i documenti, l’agente interrompe la prassi ordinaria facendo capire che non è necessario completare le verifiche. Subito dopo, con un segnale non verbale, chiede di fatto un piccolo pagamento: il gesto delle dita che richiama l’offerta di un "caffè". A quel punto l’autotrasportatore estrae una banconota da cinque euro dalle proprie tasche e la consegna. La pattuglia si allontana senza terminare il controllo.
Questo episodio non sarebbe stato isolato. Nell’ambito di un’indagine più ampia su presunti omessi controlli, gli inquirenti avrebbero utilizzato attività di osservazione e intercettazioni, comprese captazioni ambientali, rilevando una "metodica del caffè". L’idea di una consuetudine, più che di un’iniziativa estemporanea, diventa uno snodo del contesto probatorio: la richiesta di denaro non è stata letta come una leggerezza occasionale, ma come un modo di gestire il potere di controllo su strada.
Il passaggio decisivo, però, è giuridico e riguarda la linea di confine tra concussione e induzione indebita, un tema che dal 2012 accompagna molte vicende legate agli abusi nel rapporto tra pubblici ufficiali e privati. La riforma del 2012 (Legge 190 del 2012) ha separato ciò che prima stava dentro un’unica fattispecie: da un lato la concussione dell’articolo 317 del Codice Penale, rimasta per le condotte di costrizione, dall’altro l’induzione indebita dell’articolo 319 quater, pensata per le condotte induttive, in cui il privato conserva un margine di scelta e agisce anche per conseguire un vantaggio che non gli spetta. Secondo la Cassazione, nella concussione il fulcro è la minaccia di un danno ingiusto, anche implicita, mentre nell’induzione indebita il fulcro è la prospettiva di un vantaggio indebito, che rende il privato non soltanto vittima ma anche soggetto punibile per la parte di condotta che lo riguarda.
È su questo crinale che i giudici, collocano il caso dei 5 euro in modo netto, sostenendo che "trova comoda sede" nella concussione e non in una zona grigia. Per capirne la logica bisogna guardare alla posizione dell’autotrasportatore e al tipo di pressione esercitata. Nella vicenda l’autista non appare come qualcuno che paga per ottenere un favore illegittimo, per far sparire una violazione o per ricevere un trattamento di favore a cui non avrebbe diritto. Al contrario, viene descritto come pienamente in regola, senza ragioni oggettive per temere sanzioni. Inoltre è un dipendente: non essendo il titolare dell’azienda, non ha un interesse economico diretto a “comprare” scorciatoie, e il denaro esce dalle sue tasche personali. Questo assetto rende difficile sostenere che l’autista stia perseguendo un vantaggio indebito in senso proprio. Non evita una multa dovuta, non ottiene una facilitazione contraria alla Legge, non si assicura un profitto personale: paga per togliersi da una situazione di soggezione.
Nella lettura della Cassazione la componente della costrizione sta nella minaccia implicita, che non ha bisogno di parole. L’agente ha il potere di prolungare le verifiche, fermare il mezzo, rendere la sosta più lunga e gravosa, e può farlo in modo difficile da contestare nell’immediato. In un contesto operativo come quello dei controlli su strada, anche pochi minuti possono pesare sulla catena delle consegne e sulle responsabilità interne del lavoratore. La Corte individua proprio nel “protrarsi del controllo” il danno ingiusto prospettato: un aggravio non giustificato, perché non ancorato a irregolarità reali, ma collegato al rifiuto di corrispondere l’utilità richiesta. Il punto non è che il controllo in sé sia illegittimo, ma che l’uso del potere di controllo venga piegato a una finalità privata. È questo abuso che trasforma un gesto apparentemente minimo in una condotta che può integrare la concussione.
La decisione ha anche un riflesso concreto sul piano processuale: se il fatto fosse stato qualificato come induzione indebita, il privato che dà il denaro sarebbe punibile e la sua posizione cambierebbe, con conseguenze anche sull’utilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le garanzie previste per chi è indagato. La riqualificazione in concussione, invece, mantiene l’autotrasportatore nel ruolo di persona offesa e rafforza la tenuta delle sue dichiarazioni come prova, tema richiamato nel materiale con riferimento all’articolo 63 del Codice di Procedura Penale e ai principi giurisprudenziali sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa.
Sul piano delle sanzioni, la concussione comporta un trattamento più severo rispetto all’induzione indebita, con un massimo edittale più alto e con pene accessorie rilevanti. Nella vicenda in esame, sempre secondo quanto riportato, il ricorso dell’agente della Polstrada contro la precedente condanna per concussione è rigettato e le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente. La Cassazione usa il caso dei 5 euro per ribadire un criterio: quando il privato non compra un vantaggio indebito ma paga per evitare un danno ingiusto legato all’abuso del potere pubblico, la fattispecie non è induzione indebita ma concussione. La dimensione “piccola” della somma non cambia la qualità della condotta, perché ciò che viene in rilievo è l’asimmetria tra chi tutela la sicurezza e chi, fermato in piazzola, dipende da quel potere per ripartire e lavorare.

























































