L’8 ottobre 2025 il Senato ha approvato il disegno di Legge sulle semplificazioni con 86 voti favorevoli, 48 contrari e 7 astensioni, collegato alla Legge di Bilancio e presentato dal ministro Paolo Zangrillo. Il testo introduce una riforma organica della disciplina sull’interscambio dei pallet e passa ora alla Camera dei Deputati per l’esame finale. Per il trasporto merci e la logistica è un intervento che incide su valutazione economica, regole di scambio, responsabilità operative e digitalizzazione dei documenti di restituzione.
La genesi del provvedimento è legata ai problemi emersi con la Legge numero 51 del 20 maggio 2022, che aveva inserito gli articoli 17-bis e 17-ter nel Decreto-Legge n. 21 del 2022. L’impianto precedente fondava la determinazione del valore dei pallet su un Decreto ministeriale, soluzione che nella pratica non ha prodotto un parametro ritenuto affidabile e tempestivo. Le principali associazioni della filiera — tra cui Assologistica, Federalimentare, Federlegnoarredo, Union Food, Federdistribuzione e i consorzi Rilegno e Servizi Legno Sughero — hanno chiesto e sostenuto un cambio di approccio, per rimettere a sistemi di riferimento nazionali, europei e internazionali la definizione delle metodologie di calcolo, con un regime di natura convenzionale e fondato sulla libera contrattazione.
Al centro della della riforma c’è l’introduzione, per via legislativa, dei “sistemi-pallet”, vale a dire le organizzazioni di riferimento per pallet standard interscambiabili, tra cui spiccano Epal ed Eur-Uic. I sistemi-pallet devono essere titolari o gestori di marchi registrati, riconoscibili e identificabili; adottare capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione come documenti di riferimento; disporre di sistemi ispettivi permanenti con verifiche di qualità condotte da enti terzi indipendenti; pubblicare sui propri siti ufficiali la documentazione tecnica e le caratteristiche di qualità. Questo impianto riconosce il ruolo tecnico-industriale dei marchi collettivi e di certificazione e lo lega a un circuito di controllo qualità esterno e continuativo.
Il metodo di calcolo del valore medio di mercato dei pallet è sottratto alla fonte amministrativa e attribuita a questi sistemi-pallet. Ogni sistema dovrà adottare una metodologia propria e pubblicare sul sito ufficiale il valore medio entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre, quindi tre volte l’anno, con cadenza allineata alle dinamiche di approvvigionamento e di riparazione. La pubblicazione periodica rende verificabile la base economica di scambio e consente agli operatori di adeguare rapidamente listini, cauzioni e condizioni di resa lungo la filiera.
La riforma stabilisce quattro definizioni cardine. Il pallet riutilizzabile è destinato a più cicli di utilizzo e quindi è soggetto a criteri di idoneità e riparabilità coerenti con il capitolato tecnico. La tipologia di pallet identifica i marchi registrati del sistema-pallet di appartenenza, con effetti diretti sulla compatibilità nello scambio. Lo stato di conservazione attesta il grado di usura rispetto agli standard di qualità. La conformità tecnica certifica l’allineamento alle specifiche di produzione o riparazione del sistema di riferimento, punto decisivo per l’accettazione in interscambio e per la valorizzazione economica.
Il campo di applicazione è circoscritto ai pallet standard interscambiabili impiegati nel territorio nazionale e contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Restano esclusi i pallet non interscambiabili e gli scambi con destinazione o provenienza estera, delimitazione che evita conflitti di Legge con regimi di altri ordinamenti e preserva la coerenza del sistema di valori pubblicati dai sistemi-pallet.
Sul piano operativo, il Decreto sostituisce il vecchio “voucher” con il “buono pallet” e ne disciplina forma e contenuti. Quando l’interscambio non può essere effettuato contestualmente, il soggetto che riceve i pallet emette un buono che, nella fase iniziale, può essere digitale o cartaceo; decorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della Legge, sarà valido solo il buono digitale, con un salto di qualità nella tracciabilità documentale.
Il buono deve riportare data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione (compreso l’indirizzo pec), i dati del beneficiario e le informazioni su tipologia, quantità e qualità dei pallet da restituire. Il possesso del buono attribuisce il diritto alla restituzione ai sensi dell’articolo 1996 del Codice Civile sui titoli rappresentativi di merci, con una tutela giuridica chiara per il creditore dei pallet.
La norma puntualizza gli obblighi e le responsabilità lungo la catena di fornitura. Resta l’obbligo di restituzione per i soggetti che ricevono pallet interscambiabili, salvo i casi di compravendita o cessione a titolo gratuito. La restituzione avviene nel luogo di consegna o in altro luogo concordato, entro una “distanza ragionevole” che sarà definita dalle linee guida operative condivise. In caso di mancata riconsegna o di mancata emissione del buono pallet, è dovuto il pagamento immediato del valore commerciale. Se la restituzione non avviene entro sei mesi dalla data del buono, scatta l’obbligo di corrispondere il valore commerciale dei pallet non restituiti. La combinazione fra regole chiare e sanzione economica proporzionata incentiva la chiusura dei cicli di scambio e riduce il contenzioso.
Il Decreto prevede un meccanismo di coordinamento tra rappresentanze e sistemi-pallet: entro sei mesi dall’entrata in vigore, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, d’intesa con i sistemi-pallet, redigono linee guida operative da trasmettere al ministero delle Imprese. Le linee guida definiranno in particolare la nozione di “distanza ragionevole” per la restituzione e le “motivate ragioni organizzative e dimensionali” che, nella fase transitoria, possono giustificare l’uso del buono cartaceo. Questo livello tecnico-applicativo è essenziale per tradurre le norme in procedure uniformi per trasportatori, distributori, produttori e riparatori.
Le reazioni della filiera sono improntate a favore. Federlegnoarredo, tramite assoimballaggi, ha apprezzato il superamento delle criticità precedenti e il ritorno a una valorizzazione fondata su criteri di mercato, in coerenza con la partecipazione ai circuiti internazionali come Epal e Fefpeb. Assologistica ha definito il passaggio una svolta operativa, con maggiore trasparenza e efficienza nell’interscambio grazie al trasferimento del calcolo del valore dalle strutture ministeriali alle organizzazioni tecnico-settoriali.
Le associazioni di categoria indicano in venti milioni il numero dei pallet Epal immessi ogni anno, tra nuovi e riparati, con un prezzo medio unitario di 11 euro e un fabbisogno di reintegro stimato in 220 milioni di euro. Sullo stock circolante, si stimano 400 milioni di pallet Epal presenti sul mercato. Secondo l’Osservatorio permanente sui valori del pallet Epal di Gs1 Italy, il valore del pallet interscambiabile ha toccato nel 2021 i 7,98 euro, mentre il numero di pallet rilevati è quasi triplicato fra 2014 e 2021, passando da 332.094 a 905.151.




























































