L'Agenzia delle Dogane ha fissato con un'informativa del 30 settembre 2026 le istruzioni per il rimborso dell'accisa sul gasolio consumato dall’autotrasporto tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026. Le dichiarazioni si presentano dal 1° ottobre al 2 novembre 2026 e riguardano l'autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori Euro V o superiori. Attenzione, perché per questo trimestre cambia il canale d'invio: dal 1° ottobre 2026 chi intende usare il credito in compensazione deve trasmettere la dichiarazione esclusivamente in forma telematica. La novità discende dall'articolo 1-ter, comma 7, del Decreto Legge 30 aprile 2026, numero 63, che ha riscritto il comma 5 dell'articolo 24-ter del Testo Unico Accise. Per queste domande la Pec e il formato cartaceo non sono più ammessi e l'unico canale è il Servizio Telematico Doganale (Edi), quindi le imprese non ancora abilitate devono presentare all’Autorità delle Dogane la richiesta di adesione prima dell'invio. La stessa norma riduce a trenta giorni il tempo di maturazione del silenzio-assenso. L'ufficio competente conserva comunque la facoltà di annullare con provvedimento motivato un assenso formato illegittimamente, come prevede l'articolo 4, comma 2, del Dpr 277/2000.
In attesa degli adeguamenti informatici, l'Agenzia prevede una procedura di riserva per un solo caso: la dichiarazione regolare che il sistema Edi scarta per i controlli sostanziali sulle targhe, per esempio perché la targa non risulta in archivio o appartiene a un veicolo estero. In questa situazione l'impresa deve stampare l'esito dell'invio con le relative segnalazioni e trasmettere via Pec all'ufficio competente la dichiarazione firmata, la stampa dell'esito e, se l'ufficio non la possiede già, la documentazione che attesta la regolarità della domanda. Spetta poi all'ufficio verificare la richiesta e caricare il file nel sistema informativo dell'Agenzia.
Per chi chiede il rimborso in denaro restano valide le modalità consolidate. Oltre all'Edi, la circolare 11/2025 del 26 maggio 2025 consente di inviare via Pec all'ufficio territoriale la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del Dpr 445/2000, allegando il file .dic che ne riproduce il contenuto. Le imprese senza Pec, o impossibilitate a usarla, possono ricorrere in via del tutto residuale alla consegna cartacea, accompagnata da un supporto informatico (Cd-rom, Dvd o chiavetta Usb) con lo stesso file e le dichiarazioni prive del file andranno regolarizzate. Il software aggiornato per compilare e stampare la dichiarazione del terzo trimestre è disponibile sul sito dell'Adm, nella sezione dei benefici per il gasolio da autotrazione, insieme al tracciato record per chi preferisce generare i file in autonomia.
L'aliquota agevolata sul gasolio professionale, prevista dal punto 4-bis della Tabella A del Testo unico, resta ferma a 403,22 euro per mille litri e il rimborso corrisponde alla differenza con l'accisa gravante sul prodotto rifornito. Quest'ultima nel trimestre è cambiata più volte: l'aliquota normale sul gasolio, pari a 672,90 euro per mille litri dal 1° gennaio 2026, è stata ridotta in sequenza da Decreti interministeriali e Decreti legge adottati per contenere gli effetti dei rincari energetici, fino al Decreto Legge 162 del 17 settembre 2026. Ne derivano cinque fasce di rimborso per il gasolio e per i gasoli paraffinici (Hvo) che non rispettano le condizioni per l'aliquota ridotta. L'importo più alto spetta ai consumi dal 4 al 27 luglio, quando era in vigore l'aliquota piena: 269,68 euro per mille litri, da indicare nel quadro A-2. Per i rifornimenti dal 1° al 3 luglio e dal 26 al 30 settembre, con l'accisa a 622,90 euro, il rimborso scende a 219,68 euro (quadri A-1 e A-5). Il lungo periodo dal 28 luglio al 17 settembre, coperto da una catena di provvedimenti che hanno mantenuto l'aliquota a 532,90 euro, vale 129,68 euro per mille litri (quadro A-3). Per la settimana dal 18 al 25 settembre, con accisa a 572,90 euro, si arriva a 169,68 euro (quadro A-4).
Un calendario distinto riguarda i soli Hvo, i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento, che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 43/2025. Dal 15 maggio 2025 e per cinque anni la norma assegna a questi prodotti un'aliquota ridotta di 617,40 euro per mille litri, a patto che rispettino i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni della Direttiva UE 2018/2001 (Red II) e siano ottenuti dalle materie prime elencate nel suo allegato IX. Con l'aliquota ridotta il rimborso è di 214,18 euro per mille litri, valore che si applica dal 1° al 29 luglio, il 25 e 26 agosto, dal 6 al 10 settembre e dal 26 al 30 settembre (quadri A-6, A-8, A-10 e A-13). Nei periodi in cui anche l'aliquota degli Hvo è stata portata a 532,90 euro, ossia dal 30 luglio al 24 agosto, dal 27 agosto al 5 settembre e dall'11 al 17 settembre, il rimborso scende a 129,68 euro (quadri A-7, A-9 e A-11), mentre dal 18 al 25 settembre è di 169,68 euro (quadro A-12).
L'informativa affronta anche il caso, segnalato da associazioni di categoria e operatori, in cui il trasportatore non riesce a stabilire se l'Hvo acquistato rispetti le condizioni, perché la documentazione dei fornitori non lo indica. Per evitare che gli aventi diritto firmino dichiarazioni non veritiere, l'Agenzia stabilisce che in questi casi si consideri applicata l'aliquota più bassa in vigore nel periodo. Il rimborso è quindi di 214,18 euro dal 1° al 27 luglio (quadro A-6), di 129,68 euro dal 28 luglio al 17 settembre (quadro A-3), di 169,68 euro dal 18 al 25 settembre (quadro A-4) e di nuovo di 214,18 euro dal 26 al 30 settembre (quadro A-13). Quando le informazioni sono disponibili, per esempio nelle annotazioni dell'e-Das, nella documentazione commerciale o in fattura, tocca al trasportatore separare i consumi di Hvo conformi da quelli non conformi.
La dichiarazione comprende così tredici quadri A-n, uno per ogni combinazione di prodotto e periodo, più due quadri residuali per chi si rifornisce da distributori privati con carburante arrivato all'impianto nel trimestre precedente e consumato tra luglio e settembre. Il quadro A-14 accoglie gasolio e Hvo non conformi giunti all'impianto tra il 1° aprile e il 22 maggio 2026, quando l'accisa era di 472,90 euro, con un rimborso di 69,68 euro per mille litri; il quadro A-15 raccoglie gli Hvo conformi arrivati tra l'8 aprile e il 10 maggio alla stessa aliquota. Il prodotto pervenuto tra il 7 e il 30 giugno va invece nel quadro A-1, quello arrivato tra il 23 maggio e il 6 giugno con accisa a 572,90 euro nel quadro A-4 (o nel quadro A-12 per gli Hvo conformi). Gli Hvo conformi, o di cui non si conosce la qualifica, giunti nel periodo di vigenza dell'aliquota ridotta a 617,40 euro confluiscono nel quadro A-6. In tutti i casi la data di arrivo va provata con il documento di accompagnamento semplificato elettronico (e-Das) emesso dal deposito speditore. Per assegnare i consumi al quadro giusto conta la data del rifornimento, ricavata dalla descrizione dell'operazione nella fattura del distributore stradale, dai dettagli dei prelievi nella fattura differita prevista dall'articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/1972, anche sotto forma di allegato riepilogativo, oppure, per gli impianti privati, dalla data di ricezione del gasolio riportata nell'e-Das.

































































