Ceva Logistics Europe acquisirà il controllo esclusivo di Fagioli Holding, gruppo specializzato nella logistica di progetti complessi, con un’operazione notificata il 13 febbraio 2026 e valutata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella riunione del 3 marzo 2026. L’accordo, formalizzato il 12 dicembre 2025 tramite un contratto di compravendita, prevede il passaggio dell’intero capitale della società italiana al gruppo controllato da Cma Cgm, operatore globale nel trasporto marittimo di container e nei servizi portuali.
L’operazione riguarda due soggetti con posizionamenti distinti ma complementari. Ceva, parte del gruppo Cma Cgm, opera su scala globale nella spedizione merci end-to-end e nella logistica integrata, mentre Fagioli Holding si concentra su spedizioni legate a progetti industriali complessi nei settori energia, infrastrutture e industria pesante. L’acquisizione rafforza la presenza di Ceva nel segmento del project forwarding, ossia la gestione di trasporti tecnicamente complessi e integrati per grandi opere. Si tratta di un ambito caratterizzato da elevata specializzazione operativa, pianificazione logistica avanzata e coordinamento multimodale.
Secondo quanto riportato dall’Autorità, l’operazione non determina sovrapposizioni rilevanti nei mercati della spedizione merci. La quota congiunta delle parti resta inferiore all’1% nei principali segmenti, inclusi trasporto via terra e via mare, e non supera il 3% nel project forwarding. Questo dato mostra un impatto limitato sulla struttura concorrenziale, anche considerando la frammentazione del mercato e la presenza di numerosi operatori specializzati. L’analisi ha considerato anche possibili effetti verticali, legati all’integrazione tra le attività di spedizione via mare di Fagioli e quelle di trasporto marittimo di container del gruppo Cma Cgm. Tuttavia, la quota della società acquisita nella spedizione marittima risulta inferiore allo 0,01%, escludendo di fatto rischi di preclusione lungo la filiera.
L’Autorità ha quindi stabilito che l’operazione non ostacola in modo rilevante la concorrenza né determina la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, deliberando di non avviare un’istruttoria formale. La valutazione s’inserisce nel solco della prassi nazionale ed europea che distingue il mercato della spedizione merci da quello del trasporto, riconoscendo alla prima una componente organizzativa e gestionale più ampia. L’accordo comprende clausole di non concorrenza e non sollecitazione. L’Autorità le ritiene ammissibili solo se limitate a un periodo massimo di due anni e alle aree geografiche in cui opera Fagioli, in linea con la normativa europea sulle concentrazioni.




























































