Il Tribunale civile di Messina ha riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di Ecopass da parte di un’impresa di autotrasporto, oggi fallita, condannando la compagnia di navigazione Caronte & Tourist alla restituzione di oltre 256mila euro, oltre a circa 11mila euro di spese legali. La sentenza, depositata tra il 29 e il 30 dicembre 2025 dalla Seconda Sezione Civile, riguarda i pagamenti imposti tra settembre 2011 e settembre 2013 dal Comune di Messina per l’attraversamento urbano dei veicoli industriali diretti o provenienti dagli imbarchi per attraversare lo Stretto.
Il Comune di Messina decise d’imporre l’Ecopass attraverso la riscossione diretta da parte delle compagnie di navigazione al momento dell’acquisto del biglietto. Un sistema che trasferì sugli operatori dell’autotrasporto un costo aggiuntivo legato all’accesso al porto, incidendo sui flussi merci e sull’organizzazione dei collegamenti intermodali nello Stretto.
La legittimità dell’Ecopass venne definitivamente esclusa tra il 2017 e il 2018. Prima il Tar di Catania annullò la delibera comunale istitutiva dell’imposta, poi il Consiglio di Giustizia Amministrativa confermò la decisione, sancendo che il pagamento non era dovuto. Da quel momento si è aperta una fase di contenzioso civile per il recupero delle somme versate negli anni precedenti dagli autotrasportatori.
Il nodo centrale affrontato dal Tribunale di Messina riguarda il rapporto giuridico tra le parti coinvolte. Caronte & Tourist ha sostenuto di avere agito come semplice esattore per conto del Comune, ritenendo quindi che eventuali richieste di rimborso dovessero essere indirizzate direttamente all’ente locale. Il giudice ha respinto questa impostazione, chiarendo che il contratto di trasporto intercorreva esclusivamente tra la compagnia di navigazione e l’autotrasportatore. In quanto soggetto che ha materialmente incassato le somme, Caronte & Tourist è stata ritenuta obbligata alla restituzione di quanto percepito.
La sentenza affronta anche il ruolo del Comune di Messina, richiamando la clausola di garanzia prevista nella convenzione stipulata all’epoca con gli armatori. Tale clausola stabiliva l’obbligo per l’ente di manlevare le compagnie di navigazione nel caso di annullamento della delibera istitutiva dell’Ecopass o di richieste di rimborso da parte degli utenti. In base a questo meccanismo, l’esborso economico finale ricadrà sulle casse comunali, che dovranno rimborsare a Caronte & Tourist le somme restituite agli autotrasportatori.
La decisione del Tribunale è destinata ad avere un impatto rilevante sul settore del trasporto merci nello Stretto. Il valore della singola causa supera il quarto di milione di euro e rappresenta un precedente che potrebbe incoraggiare altre imprese di autotrasporto ad avviare analoghe azioni di rimborso per i pagamenti effettuati negli stessi anni. L’esposizione potenziale per il Comune di Messina, in caso di moltiplicazione dei contenziosi, potrebbe quindi raggiungere importi complessivi di diversi milioni di euro, con effetti diretti sugli equilibri di bilancio.



























































