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Podcast K44

Cronaca

  • Finisce male il furto di un “topo” a Venezia

    Finisce male il furto di un “topo” a Venezia

    La mattina dell’11 dicembre 2025 una donna è saltata su un “topo”, imbarcazione per il trasporto merci a Venezia, per rubare il carico di pacchi natalizi, ma si è schiantata contro il ponte di Rialto. La donna è stata arrestata e si valutano i danni al ponte.

Normativa

Mare

    Differenze e limiti di ruoli, incarichi e responsabilità nelle spedizioni

    Il contratto di spedizione è un mandato attraverso cui lo spedizioniere si obbliga verso il committente limitatamente alla stipula di un contratto di trasporto ma non alla esecuzione materiale della prestazione di autotrasporto merci per conto terzi. Diverso il caso che vedremo più avanti dello spedizioniere-vettore. Sono stati di recente modificati gli articoli 1737, 1739 e 1741 del Codice Civile sul contratto di spedizione: l’articolo 1737 ora stabilisce che lo spedizioniere può concludere i contratti di trasporto non solo per conto del mandante, ma anche in nome e per conto del mandante. È poi specificato che un unico contratto di spedizione può avere ad oggetto anche più contratti di trasporto con diversi vettori; l’articolo 1739 relativo agli obblighi dello spedizioniere è stato riformulato. Le modifiche mirano a valorizzare l’istituto del mandato e, più in generale, l'autonomia contrattuale delle parti.

    Nel contratto di trasporto con subtrasporto, invece, il vettore si obbliga a svolgere il trasporto avvalendosi dell’opera di un vettore terzo. È necessario che il primo vettore verifichi la sussistenza dei requisiti di Legge ed autorizzativi in capo al subvettore per lo svolgimento dei servizi, la regolarità previdenziale, il rispetto della normativa giuslavoristica e di sicurezza. A seconda delle ipotesi cosa succede se si verifica l’ammanco della merce trasportata sul mezzo vettore in conseguenza di furto? Chi ne risponde?

    Nel primo caso, lo spedizioniere non sarà ritenuto responsabile in relazione al furto della merce avendo responsabilità solo per l’effettiva stipula del contratto e per la corretta scelta del vettore a cui affidare il servizio. Se quindi ha scelto un trasportatore autorizzato e in regola con le disposizioni di Legge non può essergli addebitato alcunché. Diverso il caso in cui abbia optato per un vettore inaffidabile: un esempio di colpa in eligendo – ossia nella scelta del trasportatore - è quando lo spedizioniere abbia incaricato un vettore che non sia in regola con le coperture assicurative adeguate oppure verta in condizioni finanziarie precarie. Non possono invece imputarsi allo spedizioniere colpe in vigilando, ossia nella vigilanza dell’attività svolta dal trasportatore incaricato.

    Nel secondo caso il vettore o, quando lo spedizioniere abbia assunto anche il ruolo di spedizioniere-vettore, risponderà anche dell’eventuale inadempimento del contratto di trasporto. La giurisprudenza considera il furto delle merci come caso fortuito solo ove ricorra il requisito della sua assoluta inevitabilità. L’onere della prova incombe sul vettore e la presunzione di responsabilità può essere vinta solo mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito. Non basta quindi un fatto del terzo fuori della volontà del vettore ma occorre anche la diligenza nel porre in essere tutte quelle misure atte a difendere il carico. A seconda poi se la colpa sia lieve oppure grave vi sarà l’applicazione o meno dei limiti risarcitori di Legge.

    A tale riguardo, analizziamo il testo del recente articolo 1696 Codice Civile come integrato: il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, numero 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle Leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

    Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

    Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

    Infine, la riforma dell’articolo 1741, relativo al cosiddetto spedizioniere-vettore, cioè al caso dello spedizioniere che assume anche l’esecuzione del trasporto, introduce una importante modifica, secondo la quale a fronte di perdita o avaria delle cose trasportate, si applica la disciplina sulla limitazione della responsabilità del vettore di cui all’articolo 1696 del Codice Civile.

    La giurisprudenza per poter individuare l’esatto inquadramento di ruolo delle varie figure procede di norma ad una verifica di chi sia il soggetto indicato come vettore nei documenti di trasporto, del grado di autonomia dello spedizioniere nell’organizzare il trasporto e nell’assunzione o meno da parte di questi del rischio economico del trasporto. Occorrerà dunque esaminare i contratti ed i documenti di trasporto per chiarire ruoli competenze, grado e tipo di responsabilità. Per questa ragione è sempre più di fondamentale importanza - ed è l’obiettivo della legislazione specifica di settore - procedere alla redazione di documenti contrattuali in grado di individuare i soggetti della filiera del trasporto e della logistica per fissare con chiarezza limiti e misure a seconda dei casi, delle responsabilità rispettive.

    Avvocato Maria Cristina Bruni

    https://avvocati-sl.it/professionisti/maria-cristina-bruni/

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