Lo studio legale Margiotta & Partners ha diffuso un chiarimento sull’obbligo di geo-localizzazione dei veicoli industriali destinati al trasporto di rifiuti pericolosi nel contesto delle garanzie sulla privacy dei lavoratori. Infatti, l’installazione di tali sistemi Gps sui veicoli aziendali è regolata dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, modificato dal Decreto legislativo numero 151 del 2015. Tale norma prevede che il datore di lavoro, prima d’installare dispositivi di controllo a distanza, debba stipulare un accordo sindacale con le rappresentanze dei lavoratori (Rsa o Rsu) o, in mancanza di intesa, ottenere un’autorizzazione dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La Circolare numero 2 del 2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che i sistemi di geo-localizzazione costituiscono, di norma, strumenti “aggiunti” rispetto a quelli di lavoro e che, pertanto, necessitano dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione amministrativa. Tuttavia, la stessa circolare individua due eccezioni: la prima, quando l’attività lavorativa non può essere eseguita senza il sistema di geo-localizzazione; la seconda, quando l’obbligo di installazione deriva da una disposizione di Legge o da un regolamento specifico di settore. In quest’ultimo caso, la circolare fa riferimento a esempi quali il trasporto di valori superiori a un milione e mezzo di euro, per il quale la normativa impone l’uso di sistemi di tracciamento senza necessità di ulteriori adempimenti autorizzativi.
Nel settore del trasporto di rifiuti pericolosi, l’adozione del sistema Rentri (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), introdotto dal Decreto ministeriale 4 aprile 2023 numero 59 e operativo dal 15 giugno 2023, ha introdotto l’obbligo di geo-localizzare i mezzi impiegati nel trasporto dei rifiuti. A partire dal 1° luglio 2025, le imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali devono avere sistemi Gps sui veicoli destinati a tale tipologia di trasporto, come previsto anche dalla delibera numero 3 del 19 dicembre 2024 dello stesso Albo.
Sebbene la disposizione ministeriale stabilisca un obbligo normativo espresso, l’Albo Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese non sono esonerate dagli adempimenti previsti dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Il chiarimento, richiamando la Circolare Inl numero 2/2016, specifica che l’installazione dei dispositivi Gps, pur essendo imposta per finalità di tracciabilità ambientale, comporta un potenziale controllo a distanza sull’attività dei conducenti e richiede quindi l’accordo sindacale o, in alternativa, l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
Dal punto di vista operativo, le imprese che trasportano rifiuti pericolosi devono dunque programmare l’adeguamento dei veicoli in conformità con le disposizioni del Decreto ministeriale. 59/2023, ma, parallelamente, avviare le procedure per ottenere l’accordo con le rappresentanze sindacali o la relativa autorizzazione amministrativa. Questa duplice condizione richiede un coordinamento tra uffici del personale, responsabili della sicurezza e direzioni operative per evitare sanzioni o ritardi nell’iscrizione e nella gestione dei flussi Rentri.
























































