Si stanno svolgendo le assemblee dei lavoratori per votare l’accordo firmato il 6 dicembre 2024 tra sindacati confederali e associazioni datoriali relativo al rinnovo del contratto nazionale Trasporto Merci, Logistica e Spedizioni. Un testo che viene contestato in molte parti, che riguardano soprattutto gli autisti e i magazzinieri, dal sindacato di base SiCobas, in più presente tra le sigle autonome nell’ambito della logistica. Se approvato, il nuovo contratto entrerà immediatamente in vigore.
Per quanto riguarda gli aumenti delle retribuzioni, il SiCobas ritiene che sono “evidentemente insufficienti” perché “vagamente recuperano il potere d’acquisto perso dai lavoratori a causa dell’inflazione”. Inoltre, dal primo gennaio 2025 tali aumenti assorbono completamente l’indennità di copertura economica introdotta ad aprile 2024 e saranno erogati in più rate, “non tenendo conto che l’inflazione continuerà verosimilmente ad aumentare”. La nota del sindacato aggiunge che gli aumenti favoriscono “maggiormente i ruoli apicali a sfavore delle maestranze decisamente più numerose che nella busta paga di gennaio 2025 troveranno concretamente circa 40/45 euro lordi in più”. Un’altra critica riguarda gli scatti di anzianità, che “rimangono al massimo cinque ogni due anni”.
Per quanto riguarda il personale non viaggiante, resta “inalterata l’articolazione dell’orario di lavoro già resa esasperata nella sua formulazione all’articolo 9 introdotto nel 2017”. Ciò significa “una banca ore senza necessità di verifica di crisi che di base conguaglia l’orario ogni quattro mesi, rendendo possibile lavorare settimanalmente dal lunedì al sabato e giornalmente da sei a nove ore (a seconda delle necessità) imponendo lo straordinario senza doverlo nemmeno retribuire”. In diversi casi tale limite è stato superato dalla contrattazione di secondo livello.
Il SiCobas precisa che ci sono in realtà due modifiche all’articolo nove: “La prima sicuramente peggiorativa che riguarda la temporalità a cui è soggetta la possibilità di variare l’orario di lavoro che in un anno che passa da sei mesi a tre mesi (articolo 9 4bis); la seconda (articolo 9.10) semplifica e accorda a tutti i tipi di turnisti trenta minuti di pausa retribuita interna alle ore ore giornaliere”.
Per il personale viaggiante, ossia gli autisti dei veicoli industriali, l’attenzione del sindacato di base si pone sull’articolo 11, bis e quinques, che porta nuove disposizioni. Il rinnovo introduce la clausola sociale per gli autisti dell’ultimo chilometro (livello 1 G-H), applicando l’articolo 42, che prevede il mantenimento del posto di lavoro nel caso di cambio di appalto. Il SiCobas rileva però che da questa innovazione resta escluso il resto del personale viaggiante, quindi gli autisti degli altri livelli. Per questi ultimi resta inalterata la discontinuità fino a 47 ore, aumentando la trasferta di un paio di euro.
Un altro elemento che riguarda gli autisti è il pagamento di eventuali danni al veicolo, per il quale è introdotta una parziale garanzia a favore del lavoratore: nell’arco di un anno civile, per il primo danno l’autista non paga nulla e per il secondo paga fino al 65%. Il sindacato rileva che “rimane la possibilità di dover concorrere al danno da parte del lavoratore sino a 15.000 euro (viene ridotta di 5.000 euro)”.
La nota del SiCobas torna sulla clausola sociale, che in questo caso riguarda tutti i lavoratori che ne beneficiano, criticando la deroga nel caso in cui l’appalto è affidato a un’impresa consorziata e che fa parte dello stesso gruppo societario: “Si sceglie pertanto di non contrastare ab origine e in maniera radicale la possibilità di ‘inventare le consuete e note frodi’ operate con il solito metodo delle società cartiere che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttrici di utilizzarle ai fini dell’evasione fiscale. Operando altresì un sistematico sfruttamento della manodopera”.
Sempre restando nell’ambito del subappalto, il Si Cobas denuncia “l’assordante silenzio” sulle internalizzazioni, che non sono disciplinate: “Non si richiama il trasferimento d’azienda (articolo 2112 Codice Civile) ma nemmeno si prova a porre una clausola di salvaguardia per il personale che cessato l’appalto venga internalizzato, per la gioia delle committenze che continuano a voler internalizzare alle proprie condizioni, scegliendo i lavoratori, sottoponendoli a visite di idoneità pre-assuntiva, non mantenendo i diritti precedentemente acquisiti… tutto viene rimandato ad un’eventuale contrattazione di secondo livello di cui intendono mantenere con arroganza la titolarità”.
Un altro articolo al centro dell’attenzione del sindacato è il 54 bis, scritto per contrastare l'assenteismo. Tale clausola, in precedenza riservata a personale viaggiante, viene ora estesa a tutti e prevede una riduzione della retribuzione per malattie che iniziano il giorno prima o quello successivo di una giornata non lavorativa, nel caso di più eventi dello stesso lavoratore in un anno civile. A tale proposito, la nota afferma che il rinnovo non prevede nulla “sul miglioramento delle condizioni di lavoro e sui rischi derivanti da un’attività svolta in condizioni disagevoli, esposta alle intemperie e perlopiù condotta in orario notturno”.
Infine, il sindacato critica la norma sulla flessibilità, che aumenta il numero del possibile uso del personale di lavoratori a tempo determinato o in somministrazione dal 35% al 41%. Inoltre, questo limite può essere superato dalle società di nuova costituzione. A tale proposito il SiCobas rileva che ciò avviene “in un settore in cui in media ogni due anni c’è un cambio appalto e si creano ad hoc aziende nuove perlopiù considerate per l’appunto start-up”.