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Cronaca

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    17 camionisti arrestati a Savona per furto di gasolio

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    A Hormuz navigazione limitata a 15 navi e a pagamento

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    Nuovi chiarimenti sull’uso del cronotachigrafo smart di seconda generazione

    A marzo 2026, la Commissione Europea ha pubblicato un documento sulle disposizioni in materia di cronotachigrafo del Primo Pacchetto Mobilità. Il testo affronta tre argomenti: gli obblighi di registrazione manuale dei passaggi di frontiera e i criteri per individuare la prima fermata utile, le scadenze e le condizioni del retrofit obbligatorio al cronotachigrafo intelligente di seconda generazione (con termine ultimo al 18 agosto 2025 per i veicoli già dotati di prima versione) e la gestione delle carte cronotachigrafo nel periodo transitorio fino al 2028. Sono inoltre chiariti i casi di esenzione dall'obbligo di retrofit e il trattamento delle carte emesse da Paesi Aetr extra-UE.

    Dal 20 agosto 2020 per i veicoli dotati di cronotachigrafo analogico e dal 2 febbraio 2022 per quelli dotati di cronotachigrafo digitale, inclusa la prima generazione del cronotachigrafo intelligente, i conducenti sono tenuti a inserire manualmente nel dispositivo il simbolo del Paese nel quale entrano dopo aver attraversato un confine tra Stati membri. Lo stabilisce il Regolamento UE numero 165/2014, rispettivamente all'articolo 34 e al secondo comma dell'articolo 34. L'obiettivo è facilitare il controllo delle operazioni di cabotaggio, disciplinate dal Regolamento CE numero 1072/2009, e delle norme sul distacco dei conducenti, previste dalla Direttiva Ue 2020/1057. L'obbligo si applica a tutti i veicoli rientranti nel campo d'applicazione del Regolamento UE numero 165/2014, indipendentemente dal tipo di operazione svolta.

    Si tratta di una misura transitoria, destinata a rimanere in vigore finché la seconda generazione del cronotachigrafo intelligente — capace di registrare automaticamente i passaggi di frontiera — non sarà installata sull'intera flotta circolante. Tutti i veicoli immatricolati per la prima volta dal 21 agosto 2023 devono già essere equipaggiati con questo dispositivo. Per i mezzi attualmente dotati di cronotachigrafo analogico o digitale non intelligente, il termine per il retrofit è stato fissato al 31 dicembre 2024. I veicoli già dotati di cronotachigrafo intelligente di prima generazione hanno invece tempo fino al 18 agosto 2025. Infine, i veicoli commerciali leggeri con massa complessiva compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate, impiegati in trasporto internazionale o in operazioni di cabotaggio, dovranno essere dotati del nuovo dispositivo a partire dal 1° luglio 2026, in applicazione dell'articolo 2 del Regolamento CR numero 561/2006.

    La Commissione Europea precisa che la registrazione manuale del Paese deve avvenire "alla prima fermata possibile nella prima area di sosta raggiungibile dopo il confine". Il testo comunitario usa l'espressione "nearest possible stopping place", ovvero il punto di fermata più vicino tra quelli effettivamente accessibili. La valutazione di questa condizione deve tenere conto delle circostanze del traffico e delle norme sulla sicurezza stradale vigenti al momento del passaggio. In nessun caso il rispetto dell'obbligo di registrazione può compromettere la sicurezza della circolazione.

    A tale proposito, il documento di marzo 2026 fornisce due esempi operativi. Nel primo, la Commissione chiarisce che la corsia di emergenza non è da considerare un punto di fermata ammissibile per questo scopo, in quanto il suo utilizzo violerebbe le norme del Codice della Strada. Nel secondo, illustra il caso di un'area di sosta con corsia di decelerazione congestionata o già piena: in questa situazione, il conducente può proseguire fino alla fermata successiva senza incorrere in violazione. Di conseguenza, la stessa area di sosta può essere "la più vicina possibile" per un autista, ma non per un altro che la raggiunge in un momento di maggiore afflusso. Le Autorità preposte ai controlli su strada sono invitate a tenere conto di questi elementi nella verifica della conformità, mentre le imprese di trasporto sono tenute a fornire istruzioni adeguate ai propri conducenti, come prescritto dall'articolo 10 del Regolamento CE numero 561/2006.

    Per quanto riguarda le carte tachigrafiche, il documento affronta la complessità generata dalla coesistenza di versioni diverse di dispositivi e carte nel periodo compreso tra agosto 2023 e agosto 2028. Le carte di prima generazione del cronotachigrafo intelligente sono state emesse fino ad agosto 2023, dopodiché gli Stati membri hanno iniziato a rilasciare carte di seconda generazione. Poiché la validità delle carte non può superare cinque anni, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento UE numero 165/2014, la transizione completa al nuovo sistema non si concluderà prima di agosto 2028, data entro la quale tutti i conducenti che operano in Stati membri diversi da quello d'immatricolazione del veicolo dovranno essere in possesso di una carta di seconda generazione.

    Fino a quella data, i conducenti in possesso di una carta di prima generazione devono essere in grado di dimostrare le attività delle ultime 56 giornate, come richiesto dall'articolo 36 del medesimo Regolamento. Le carte di seconda generazione dispongono per specifica tecnica di una capacità di memoria sufficiente a contenere tutti i dati richiesti per questo periodo. La grande maggioranza delle carte di prima generazione — in particolare quelle emesse prima di agosto 2023 — consente anch'essa di conservare dati relativi a più di 56 giorni. Tuttavia, in un numero limitato di casi, carte emesse tra agosto 2020 e agosto 2023 con una capacità di memoria inferiore al massimo consentito, abbinate a conducenti con attività molto frequenti, potrebbero non contenere l'integralità dei dati richiesti. Questo tipo di sovrascrittura è al di fuori del controllo del conducente e non costituisce, in linea di principio, una violazione delle norme.

    In tali casi, il documento individua alcune soluzioni percorribili. Come primo passo, i controllori devono verificare se i dati mancanti siano presenti nel cronotachigrafo del veicolo sottoposto a verifica. Se anche questa ricerca non produce risultati, il conducente o l'impresa dispongono di due alternative: la trasmissione elettronica dei dati scaricati in precedenza dall'impresa al conducente, in conformità all'articolo 33 del Regolamento UE numero 165/2014, oppure il mantenimento da parte del conducente di stampe dei propri dati di attività per il periodo rotante degli ultimi 56 giorni. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di richiedere la sostituzione di determinate carte, in applicazione dell'articolo 26 dello stesso Regolamento, qualora ciò sia necessario per garantire il rispetto delle specifiche tecniche previste dalla norma.

    Riguardo ai passaggi di frontiera nel periodo transitorio, la Commissione chiarisce che, una volta che il veicolo è dotato di cronotachigrafo intelligente di seconda generazione, la registrazione automatica dei passaggi di frontiera avviene indipendentemente dalla generazione della carta in uso. Non è quindi richiesta alcuna registrazione manuale, anche nel caso in cui la carta del conducente non consenta la memorizzazione automatica di tale dato. Le Autorità di controllo possono, ove necessario, leggere i dati direttamente dal cronotachigrafo del veicolo.

    Una questione distinta riguarda i conducenti provenienti da Paesi terzi firmatari dell'Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada, comunemente noto come Aetr. Molti di questi Paesi emettono ancora carte cronotachigrafo digitali non intelligenti, che non dispongono delle funzionalità delle carte di seconda generazione. Il Regolamento UE numero 165/2014 si applica ai veicoli immatricolati nell'UE, ma il documento sottolinea che le imprese e i conducenti sono tenuti a verificare la "residenza normale" ai sensi dell'articolo 26 del medesimo Regolamento quando un conducente proveniente da un Paese Aetr non comunitario inizia a lavorare per un'impresa stabilita nell'Ue. Alla scadenza della carta originaria, il conducente potrà richiedere una carta di uno Stato membro dell'Ue, ai sensi degli articoli 30 e 28 del Regolamento. Nel frattempo, dovrà comunque essere in grado di dimostrare il rispetto degli obblighi previsti, inclusa la produzione dei dati delle ultime 56 giornate.

    Tra i Paesi extra-UE, il documento identifica quelli che applicano regole identiche a quelle europee in materia di cronotachigrafo intelligente: Regno Unito, Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera. Bosnia Erzegovina e Serbia, in quanto firmatari del Trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, hanno ottenuto dalla Commissione Europea i certificati crittografici necessari per emettere carte cronotachigrafo intelligenti. I veicoli immatricolati in Ucraina possono essere dotati di cronotachigrafo intelligente e le relative carte sono riconoscibili nell'UE in forza dell'accordo bilaterale sul trasporto di merci su strada, come stabilito dalla Decisione numero 2/2025 del Comitato misto istituito da tale accordo, del 17 gennaio 2025.

    L'obbligo di retrofit al cronotachigrafo intelligente di seconda generazione, previsto dal Regolamento UE numero 165/2014, si applica ai veicoli immatricolati nell'Unione che operano in Stati membri diversi da quello d'immatricolazione. Il documento chiarisce con precisione i casi in cui tale obbligo non trova applicazione. Un veicolo immatricolato in Romania che effettua trasporti esclusivamente tra Romania e Macedonia del Nord con transito attraverso la Bulgaria, ad esempio, rientra nel campo d'applicazione dell'Aetr e non in quello del Regolamento CE numero 561/2006: non è quindi soggetto all'obbligo di retrofit. Viceversa, se lo stesso veicolo viene impiegato per un'operazione interamente svolta all'interno dell'UE, l'obbligo si applica a partire dall'inizio di quel viaggio e il retrofit deve essere effettuato prima della sua partenza. Anche il semplice transito attraverso un altro Stato membro nel corso di un'operazione di trasporto nazionale non configura un'operazione internazionale ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento CE numero 1072/2009 e non attiva quindi l'obbligo di retrofit.

    Pietro Rossoni

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