Negli ultimi anni molte imprese di autotrasporto e logistica hanno investito nel rafforzamento delle competenze interne, ricorrendo anche al credito d’imposta Formazione 4.0. A tale proposito, l’associazione dell’autotrasporto Fiap spiega che questo strumento, introdotto nell’ambito del Piano industria 4.0, è stato utilizzato spesso affidandosi in modo prevalente a consulenti o fornitori esterni, con l’obiettivo di cogliere un’agevolazione pubblica destinata a sostenere l’innovazione dei processi e l’aggiornamento professionale del personale.
L’associazione aggiunge però che contesto attuale è cambiato: l’Amministrazione finanziaria ha avviato e intensificato controlli mirati sui crediti d’imposta agevolativi e la Formazione 4.0 rientra tra le misure poste sotto la lente. Le verifiche non si limitano agli aspetti formali, ma riguardano la reale esistenza dei percorsi formativi, la coerenza dei contenuti con gli obiettivi del Piano industria 4.0 e la correttezza e completezza della documentazione prodotta a supporto del beneficio.
Le contestazioni possono avere effetti che vanno oltre il recupero dell’imposta. In caso di disconoscimento del credito, l’impresa può essere chiamata alla restituzione integrale delle somme utilizzate, con l’applicazione di sanzioni elevate, soprattutto se il credito viene qualificato come inesistente. Nei casi più gravi possono emergere anche profili di rilievo penale. Per le imprese di autotrasporto si aggiunge un ulteriore elemento di criticità, spesso sottovalutato, legato al requisito dell’onorabilità necessario per l’iscrizione e la permanenza all’Albo degli Autotrasportatori. Eventuali contestazioni rilevanti possono quindi incidere direttamente sulla continuità dell’attività.
Fiap rileva che situazioni riscontrate dagli uffici fiscali non sono tuttavia omogenee. In diversi casi la formazione è stata effettivamente svolta, ma viene oggi messa in discussione per interpretazioni restrittive, per la non perfetta coerenza dei contenuti con le tecnologie 4.0 o per carenze nella documentazione richiesta. In altri casi le imprese hanno fatto affidamento in modo eccessivo su consulenti che hanno proposto soluzioni standard, minimizzando i rischi connessi all’agevolazione.
In questo scenario assume rilievo la recente riforma fiscale, che ha esteso l’istituto dell’accertamento con adesione anche agli atti di recupero dei crediti d’imposta. Lo strumento consente, nei casi in cui la formazione sia reale e dimostrabile, di avviare un confronto preventivo con l’Amministrazione finanziaria, rideterminare la pretesa e gestire il rischio in modo più ordinato, evitando il contenzioso. L’adesione non rappresenta però una sanatoria e non è applicabile a situazioni caratterizzate da condotte fraudolente o da corsi fittizi. Per questo motivo un’analisi preventiva e puntuale della propria posizione resta un passaggio imprescindibile.
Accanto a queste ipotesi esistono però anche situazioni più critiche, in cui la formazione risulta solo formalmente dichiarata o del tutto inesistente. Distinguere correttamente la propria posizione è oggi un passaggio essenziale, perché una valutazione errata può trasformare una contestazione amministrativa in un problema di ben altra portata. Nella nota, la Fiap ricorda che mette a disposizione delle imprese analisi e audit preventivo e le affianca nella gestione del rischio.


































































