Oggetto della sanzione sono alcune navi prese a noleggio a scafo nudo (con contratto di Bare Boat Charter) e iscritte nel Registro Internazionale Marittimo con la possibilità quindi di accedere alla tonnage tax (il regime fiscale forfettario per le navi iscritte di cui possono disporre dal 2003 le società armatoriali italiane grazie alle legge 30/1998).
La vicenda è esplosa nei giorni scorsi quando Pierluigi Maneschi, numero uno della società controllata dalla taiwanese Evergreen, ha comunicato ai sindacati che i vertici asiatici del gruppo sono pronti a spostare la sede e la flotta in un altro Paese comunitario se fosse confermata la sanzione inflitta dalle Fiamme Gialle. A distanza di qualche giorno, però, è emerso un documento riepilogativo della questione che ha spiegato più nel dettaglio come oggetto delle contestazioni della Guardia di Finanza non sarebbero (come sembrava in un primo momento) le navi di proprietà italiana iscritte nel Registro Internazionale e ammesse al regime fiscale forfetario della Tonnage Tax, bensì solo quelle operate da Italia Marittima con contratti di noleggio a scafo nudo.
Nel documento citato si legge infatti che "il verificatore, non potendo suo malgrado disconoscere l'esistenza del Registro Internazionale e la tonnage tax, ha creato un suo personale ragionamento basato su un'interpretazione distorta della normativa in tema di ritenuta a titolo d'imposta sui redditi percepiti sul territorio italiano da soggetti non residenti (art.25, 4 comma DPR 600/1973). Tale articolo recita che è operata [...] una ritenuta del 30% a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. L'amministrazione finanziaria ha chiarito come criterio base ai fini della presenza del bene nel territorio dello Stato quello dell'individuazione del luogo in cui vi è uso prevalente del bene. In sostanza, se il bene viene utilizzato prevalentemente all'estero, può concludersi che manca il requisito della territorialità e che, quindi, i relativi compensi non sono tassabili in Italia».
I finanzieri, secondo quanto riferito da Italia Marittima ai rappresentanti sindacali, avrebbero eccepito che la peculiarità internazionale della tassa scatta quando la nave si trova nelle acque territoriali di un Paese straniero e secondo i funzionari pubblici anche le acque internazionali, non essendo per definizione di un Paese specifico, sarebbero anche italiane. Quindi quando l'unità navale opera nelle nostre acque territoriali e in quelle internazionali sarebbe, secondo questa interpretazione, assoggettata al regime fiscale ordinario nazionale, quindi con l'applicazione della ritenuta d'imposta sul canone di noleggio a scafo nudo. La Guardia di Finanza ha computato quelli che secondo lei erano giorni di navigazione "extra-territoriali" e su di essi ha calcolato questa sanzione di 60 milioni di euro. In realtà le acque internazionali non sono "di proprietà" di nessuno e per questo sembra difficile poter sostenere che, essendo di tutto il mondo, appartengano anche all'Italia.
Il gruppo Evergreen vuole ovviamente che venga fatta chiarezza e prepara il trasloco all'estero. Nel frattempo è stato già trasmesso un segnale chiaro: tre navi portacontainer, inizialmente destinate alla flotta di Italia Marittima, andranno invece a rafforzare la controllata britannica Evergreen UK, probabile candidata ad accogliere la flotta battente bandiera tricolore, se gli eventi dovessero precipitare.
Nicola Capuzzo
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