Il testo ricorda innanzitutto che il "caricatore" ha la responsabilità sia della sistemazione delle merci sul veicolo, sia di eventuali violazioni delle norme sui pesi massimi consentiti (ossia il sovraccarico). Risulta che in molti casi, il caricatore opera a "fine linea", seguendo le istruzioni del proprietario della merce quando la ritira dal magazzino, oppure dell'autista del camion quando lo sta caricando. Dopo tali premesse, la circolare fornisce alcune indicazioni per individuare il "caricatore" ai fini delle norme sulla corresponsabilità. Per farlo, separa il caso di presenza di un contratto di movimentazione in magazzino scritto da quello verbale.
Nel caso di contratto scritto, bisogna valutare se il testo dell'accordo prevede espressamente l'obbligo da parte di chi effettua la movimentazione di consegnare la merce al vettore e di sistemare la merce all'interno del veicolo. In questo caso, il contratto scritto deve prevedere l'obbligo da parte del committente di comunicare al caricatore la massa complessiva massima del veicolo da caricare, oppure di dare mandato al caricatore stesso di chiedere tale informazione al vettore. Inoltre, il contratto deve imporre al caricatore d'informarsi sul tipo di percorso che effettuerà il camion e altre informazioni utili per pedisporre il carico nel veicolo.
Nel caso di contratto verbale per la movimentazione in magazzino affidata a terzi, la circolare spiega che "la ripartizione delle responsabilità tra caricatore, committente e/o proprietario della merce e vettore seguirà gli ordinari principi civilistici relativi all'onere probatorio".
La circolare ministeriale contempla anche il caso di un contratto di logistica integrata: "Salvo quanto previsto in precedenza, si presume che il soggetto che svolge tale attività sia l'impresa che assume il ruolo di caricatore".
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