Il punto più delicato riguarda la modifica dell'attuale regime dei costi minimi, che ha creato una profonda spaccatura non solo tra committenti (contrari) e autotrasportatori, ma anche tra questi ultimi. Per anni nessuno ha osato toccare la normativa, ma lo stallo è stato bruscamente interrotto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso 4 settembre, che non poteva essere ignorata neppure in Italia. Dal testo di Lupi emerge che i costi minimi, così come li conosciamo oggi, non ci saranno più. Da valori obbligatori, infatti, si trasformeranno in valori di riferimento.
Ciò appare dalla modifica dell'articolo 83 bis, dove spariranno i commi da 4 a 4 quinques (quelli che hanno attivato i costi minimi), sostituiti da nuovi testi. Il nuovo comma 4 afferma chiaramente che "i prezzi e le condizioni (del trasporto, ndr) sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti". È indubbiamente un punto a favore dei committenti, che però hanno una maggiore responsabilità nella scelta dell'autotrasportatore, come spiega il seguente comma 4-bis: "Il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità (dell'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, ndr) anche attraverso l'acquisizione di autocertificazione".
Che cosa succede al committente che non adempie alle verifiche? Lo spiega il comma 4-ter: "Il committente che non esegue la verifica (...) è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto di trasporto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative, di cui risponde solo il responsabile dell'adempimento".
Per facilitare al committente la regolarità del vettore, il comma 4-quater prescrive che l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori dovrà emanare, entro sei mesi dall'approvazione della legge, una sezione del portale Internet dove "sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui s'intende affidare lo svolgimento dei servizi di autotrasporto".
Tutto ciò vale, però, in caso di contratto scritto, perché se il contratto tra committente ed autotrasportatore è solo verbale, la situazione per il committente peggiora. Egli, infatti, se non esegue la verifica della regolarità del vettore "si assume anche gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della Strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto eseguito per suo conto".
Il testo Lupi modifica il comma 5, mantenendo l'adeguamento del costo dell'autotrasporto al prezzo del gasolio, ma aggiungendo anche i pedaggi autostradali. Ricordiamo che questa norma ha due limiti: il primo è che vale solo per le prestazioni di trasporto svolte in un arco superiore a trenta giorni, la seconda è che l'adeguamento vale solamente per variazioni dei prezzi del carburante e delle autostrade superiori a due percento.
Infine, la proposta Lupi elimina altri commi dell'articolo 83 bis, ossia i 6, 7, 8, 9, 10,11, 15 e 16, che di fatto riguardano le modalità di applicazione e di verifica delle norme abrogate o cambiate. Comunque, il ministero dei Trasporti continuerà a pubblicare sul suo sito web le tabelle dei costi d'esercizio dell'autotrasporto, basate sul prezzo medio alla pompa rilevato ogni mese dal ministero dello Sviluppo Economico. Tali valori varranno solo "a fini indicativi per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di trasporto merci su strada".
Il testo ministeriale introduce un elemento nuovo, almeno per l'autotrasporto, ossia la mediazione nelle controversie che riguardano il contratto di trasporto. Tale mediazione potrà essere assistita da un avvocato, ma anche dalle associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.
APPROFONDIMENTO: ELIMINAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO E ALTRE MODIFICHE DELLA 286/2005
APPROFONDIMENTO: LIMITAZIONI ALLA SUB-VEZIONE NELL'AUTOTRASPORTO
TESTO INTEGRALE DELLA PROPOSTA PRESENTATA IL 6 NOVEMBRE 2014 DAL MINISTRO LUPI ALL'AUTOTRASPORTO
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