La Gazzetta Ufficiale numero 116 del 21 aprile 2025 pubblica il Decreto Legge numero 73/2025 (conosciuto come Decreto Infrastrutture), con efficacia immediata. Tra le norme che sono entrate in vigore c’è anche la modifica alla disciplina dei indennizzi per le lunghe attese al carico e allo scarico dei veicoli industriali. È una richiesta avanzata più volte dagli autotrasportatori, che ritengono le modalità precedenti squilibrate a favore dei committenti i difficilmente applicabili.
Il provvedimento riduce da due ore a novanta minuti la cosiddetta franchigia gratuita, cioè il tempo massimo durante il quale un camion può essere trattenuto senza che maturi alcun diritto a compensi. Superata questa soglia, scatta un indennizzo forfettario pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora eccedente, importo che sarà rivalutato annualmente in base all’indice Foi Istat.
La grande novità, rispetto alla normativa precedente, è che l’indennizzo diventa automatico, fisso e opponibile. Non sarà più necessario stabilirlo preventivamente nel contratto, né affidarsi alla disponibilità delle controparti. Inoltre, la responsabilità per il pagamento è solidale: risponderanno sia il committente sia il caricatore, rendendo più concreta la possibilità di ottenere il ristoro. Il Decreto disciplina anche le modalità di prova del ritardo: per attestare l’orario di arrivo, sarà possibile utilizzare i dati del tachigrafo intelligente di seconda generazione o la geolocalizzazione di bordo, strumenti ormai comuni nelle flotte moderne e coerenti con le norme europee sul trasporto stradale.
I trasportatori potranno così recuperare una parte dei costi legati all’inattività, stimata in alcuni casi tra il 4% e il 6% del valore medio di un trasporto nazionale. D’altro canto, le imprese committenti saranno incentivate a migliorare la gestione degli slot logistici, evitando i ritardi che oggi rappresentano uno dei principali colli di bottiglia della filiera. In parallelo, la riforma introduce una tutela rafforzata per il conducente, sancendo il suo diritto a presenziare al carico e a verificare la sistemazione della merce, riducendo così il rischio di sanzioni per carichi mal distribuiti e aumentando la sicurezza su strada.
Tuttavia, non mancano i nodi da sciogliere. L’attivazione dell’indennizzo resta comunque in capo al vettore, che dovrà fare richiesta e documentare con precisione i tempi effettivi. In caso di rifiuto, l’unica strada sarà quella del contenzioso. Inoltre, la co-obbligazione tra committente e caricatore, pur chiara nel principio, apre a incertezze nella pratica, poiché non viene esplicitato il criterio di ripartizione del debito.
Altro nodo è la necessità di aggiornare la contrattualistica: molte condizioni generali attualmente in uso non sono coerenti con la nuova disciplina e andranno riscritte per evitare squilibri e potenziali pratiche scorrette. Sul fronte dei controlli, il decreto affida anche all’Autorità Garante della Concorrenza il potere d’intervenire nei casi in cui il mancato pagamento dell’indennizzo configuri un abuso di dipendenza economica, ma resta da capire con quale intensità questa leva verrà effettivamente utilizzata. Sul piano operativo, le imprese di autotrasporto più strutturate potranno muoversi più facilmente per dotarsi di strumenti idonei a certificare i tempi, rivedere i contratti e proporre soluzioni digitali per la gestione dei piazzali. Le più piccole, invece, rischiano di rimanere ai margini se non supportate da un quadro applicativo chiaro e da strumenti di assistenza.