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Responsabilità negli incidenti

I sinistri nel trasporto di merci pericolose implicano severe conseguenze civili e penali, se si dimostra la responsabilità dei soggetti interessati al trasporto stesso. Chiariamo quali sono le responsabilità per la normativa attuale, mostrando due casi concreti.

Con la sentenza del Tribunale di Ravenna dell’Ottobre 2004, data diventata storica nel trasporto di merci pericolose, per la prima volta un giudice ha rilevato che le infrazioni al regolamento ADR debbano configurare, in occasione d'infortunio sul lavoro, responsabilità di carattere penale oltre a responsabilità di tipo aquiliano implicante certo ed adeguato indennizzo alla parte lesa.

Che cosa dice l'ADR

Quando si parla di responsabilità in tema di trasporto di merci pericolose, le idee sono sempre un po’ confuse. Cerchiamo quindi  qualche aspetto essenziale. Per iniziare, vediamo cosa prevede la normativa internazionale (Accordo ADR 2007) attualmente in vigore in tema di obblighi dei vari operatori:
 
CAPITOLO 1.4: Obblighi di sicurezza degli operatori

1.4.1 Misure generali di sicurezza

1.4.1.1
Gli operatori del trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, in relazione alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se il caso, di minimizzare i loro effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni dell'ADR per quanto li concerne.
1.4.1.2
Quando la sicurezza della popolazione rischia di essere messa direttamente in pericolo, gli operatori devono avvisare immediatamente i servizi d'emergenza e mettere a loro disposizione le informazioni richieste ai fini dell’intervento.
1.4.1.3
L'ADR può precisare alcuni obblighi per i differenti operatori. Se una Parte contraente ritiene che ciò non comporti alcuna diminuzione di sicurezza, essa può trasferire nella sua legislazione gli obblighi di un operatore ad uno o più altri operatori, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui a 1.4.2 e 1.4.3. Queste deroghe devono essere comunicate dalla Parte contraente al Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite che le porterà a conoscenza delle altre Parti contraenti.
Le disposizioni di cui a 1.2.1, 1.4.2 e 1.4.3 relative alle definizioni degli operatori e dei loro rispettivi obblighi non devono modificare le disposizioni di diritto nazionale concernenti le conseguenze giuridiche (penalità, responsabilità, ecc.) derivanti dal fatto che l’operatore in questione è, per esempio, una persona morale, una persona fisica, una persona che lavora in proprio, un datore di lavoro o un dipendente.

1.4.2 Obblighi dei principali operatori


 1.4.2.1 Speditore
1.4.2.1.1
Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR. Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

  • a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
  • b) fornire al trasportatore informazioni e dati, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;
  • c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa
  • (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'ADR;
  • d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
  • e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.
1.4.2.1.2
Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle disposizioni dell'ADR. Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 a), b), c) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.
1.4.2.1.3 Quando lo speditore agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi.

1.4.2.2 Trasportatore
1.4.2.2.1
Nell'ambito del 1.4.1, se il caso, il trasportatore, deve in particolare:
  • a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
  • b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto;
  • c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;
  • d) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne
  • smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata;
  • e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
  • f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per i veicoli;
  • g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo.
  • Tutto questo deve essere fatto, se il caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se il caso, del carico.
1.4.2.2.2
Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.
1.4.2.2.3
Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni dell'ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.
1.4.2.2.4
Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione.
Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto.
Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.

1.4.2.3 Destinatario
1.4.2.3.1
Il destinatario ha l'obbligo di non differire senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che le disposizioni dell'ADR che a lui si riferiscono siano rispettate.
Nell'ambito del 1.4.1, egli deve in particolare:
  • a) effettuare nei casi previsti dall'ADR la pulizia e la prescritta decontaminazione dei veicoli e
  • dei contenitori;
  • b) assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti, degassificati e decontaminati, non portino più le segnalazioni di pericolo prescritte al capitolo 5.3.
1.4.2.3.2
Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate affinché sia garantito che le disposizioni dell'ADR sono rispettate.
1.4.2.3.3
Se queste verifiche evidenziano un'infrazione alle disposizioni dell'ADR, il destinatario potrà restituire il contenitore al trasportatore solo dopo la sua messa in conformità.

1.4.3 Obblighi degli altri operatori
Gli altri operatori e i loro obblighi rispettivi sono indicati qui di seguito in modo non esaustivo. Gli obblighi di questi altri operatori derivano dalla sezione 1.4.1, nella misura in cui essi sappiano o avrebbero dovuto sapere che i loro compiti si esercitano nell'ambito di un trasporto assoggettato all'ADR.

1.4.3.1 Caricatore
1.4.3.1.1
Nell'ambito del 1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi:
  • a) consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente
  • all'ADR;
  • b) verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l'imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c'è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;
  • c) osservare le condizioni relative al carico e alla movimentazione quando carica merci pericolose in un veicolo, in un grande contenitore o in un piccolo contenitore;
  • d) osservare le disposizioni relative alle segnalazioni di pericolo conformemente al capitolo 5.3,
  • dopo aver caricato merci pericolose in un contenitore;
  • e) osservare, quando carica i colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande contenitore, come pure le disposizioni concernenti la separazione dalle derrate alimentari, da altri oggetti di consumo o da alimenti per animali.
1.4.3.1.2
Il caricatore può tuttavia, nel caso del 1.4.3.1.1 a), d) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.3.2 Imballatore
Nell'ambito del 1.4.1, l'imballatore deve in particolare osservare:
  • a) le disposizioni relative alle condizioni di imballaggio, alle condizioni di imballaggio in comune;
  • b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli.

1.4.3.3 Riempitore
Nell'ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti obblighi:
  • a) assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico;
  • b) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne
  • smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata;
  • c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;
  • d) rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose
  • in compartimenti contigui;
  • e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile o la massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia di riempimento;
  • f) verificare, dopo il riempimento della cisterna, la tenuta dei dispositivi di chiusura;
  • g) assicurarsi che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno
  • delle cisterne che lui stesso ha riempito;
  • h) assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le prescritte etichette e la segnalazione arancio siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui veicoli, sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa;
  • i) (riservato)
  • j) assicurarsi, durante il riempimento di veicoli o di contenitori con merci pericolose alla rinfusa, che siano applicate le pertinenti disposizioni del capitolo 7.3.

1.4.3.4 Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile
Nell'ambito del 1.4.1, il gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile deve in particolare:
  • a) assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, all'equipaggiamento, alle
  • prove e alla marcatura;
  • b) assicurare che la manutenzione dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che garantisca che il contenitore-cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni dell'ADR, fino alla prova successiva;
  • c) effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente.
 
A carico dell’impresa che esercita trasporti di merci pericolose:

1.8.3 Consulente per la sicurezza
1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio,
di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per
la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare
l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.
(Per un approfondimento sul tema ”consulente”, abbiamo pubblicato un dettagliato articolo)

Quando al verificarsi di un sinistro che coinvolge un trasporto di merci pericolose oppure l’attività di scarico e carico delle stesse, si riscontrano infrazioni alle norme appena viste, si configurano precise responsabilità a carico di aziende (responsabilità civili contrattuali ed extracontrattuali per il risarcimento del danno) e, in caso di feriti e/o vittime, a carico di persone fisiche (responsabilità di natura penale).

Il caso di Ravenna

Esaminiamo ora, brevemente, quanto accaduto nel Settembre del 2000 in uno stabilimento petrolchimico di Ravenna dove durante la fase di carico di una cisterna, l’autista (dipendente dell’azienda incaricata del trasporto), che operava nella zona del “passo d’uomo” (ove si trovano le “aperture” per il carico della cisterna), veniva investito da un getto di bitume ad alta temperatura (circa 150°C.) che gli procurava gravi lesioni da ustioni in gran parte del corpo con impossibilità di attendere alle sue funzioni lavorative per un periodo superiore ai 12 mesi.

La cisterna, non bonificata, conteneva residui di un’emulsione acqua-bitume che a contatto con il carico introdotto ad alta temperatura ha generato una pressione di vapore d’acqua tale da proiettare lo stesso bitume al di fuori della cisterna investendo cosi, gravemente, l’autista che controllava le fasi del carico a distanza ravvicinata. Il mezzo utilizzato per il carico era quindi “incompatibile” con il carico stesso.
L’autista, era stato assunto da circa un mese, non era pratico di carico di sostanze “a caldo” come il bitume e non aveva ricevuto alcuna informazione specifica in merito da parte della sua azienda. Nonostante l’assistenza tecnica durante le operazioni di carico all’interno dello stabilimento da parte di un “tecnico” all’uopo designato in forza di un regolare contratto perché persona con specifica esperienza e professionalità nel campo dei trasporti di bitumi e prodotti petroliferi, non si riusciva ad evitare il sinistro.

A seguito degli accertamenti, delle perizie svolte e del conseguente giudizio, il 14/10/2004 (ben quattro anni dopo!) veniva pronunciata sentenza di condanna penale dal Tribunale penale di Ravenna (sentenza nr.1368/2004) nei confronti delle seguenti persone:
  • datore di lavoro dell’autista infortunato,
  • legale rappresentante dello stabilimento petrolchimico,
  • direttore dello stabilimento con delega alla sicurezza del lavoro,
  • tecnico specialista in affiancamento durante le operazioni di carico

i capi d’imputazione erano:

artt. 40/2°comma, 113, 590/1°-2°-3° comma c.p. (*)
perché in cooperazione tra loro, con colpa consistita per tutti in generica negligenza, imprudenza ed imperizia  e violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare:
(*) Art. 40 c.p.
Rapporto di causalità 
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 113 c.p.
Cooperazione nel delitto colposo 
Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.

Art. 590  c.p.
Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila (1).
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2).
(1) Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.
(2) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
art.4 – lettera B D.Lgs. 626/1994 (documento valutazione rischi), art.7 – 2°comma – lettera A D.Lgs. 626/1994 (misure di prevenzione),
art.249 – DPR 547/55 (bonifica recipienti)
(*), non impedivano il verificarsi dell’incidente cagionando così gravi lesioni fisiche all’autista.

Pertanto l’infortunio, secondo l’accusa, è derivato da una mancanza di adeguata e specifica preparazione e sensibilizzazione del personale incaricato delle operazioni di carico ed in particolare dall’assenza di precise disposizioni ed istruzioni scritte idonee ad evitare anche omissioni e condotte negligenti quali quelle che si sono verificate nello stabilimento. Il giudice, sostenendo questa tesi, ha rilevato determinante la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel manuale ADR, all’epoca dei fatti in vigore (ADR 1999, nda).

Dalla condanna penale riportata (lesioni personali colpose – art. 590 c.p.) si passa inesorabilmente alle conseguenti azioni civili per il risarcimento del danno alle parti civili costituite. Esistono, come noto, due diversi piani di responsabilità per danno: la prima è di natura contrattuale, legata cioè al mancato rispetto degli impegni assunti, la seconda è invece extracontrattuale (o aquiliana) e relativa al mancato rispetto di regole generali. Con l`influenza del diritto anglo-sassone si è affinato il concetto di responsabilità oggettiva, ovvero l`esistenza di una responsabilità a prescindere dalla colpa (vedi art. 2050 c.c.). Se l`evento dannoso si verifica vuol dire che non sono state adottate tutte le precauzioni necessarie, perché altrimenti l`evento non si sarebbe verificato: in sostanza si è in presenza di un tipico caso di responsabilità oggettiva. Le merci pericolose sono in grado, sia quando sono ferme, sia e soprattutto quando sono in movimento, di ledere i diritti alla salute e alla tutela dell`ambiente, riconosciuti dalla legge come diritti che obbligano al risarcimento. Il vettore può essere ritenuto responsabile del danno cagionato a terzi per aver trasportato merci pericolose senza rispettare le normali regole di diligenza, prudenza, perizia e per non aver rispettato leggi e regolamenti in vigore.

La legislazione civile

Si riportano di seguito alcuni fondamentali articoli del codice civile in tema di responsabilità extracontrattuale:
Art. 2043 c.c
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art. 2049 c.c-
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2050 c.c.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
 (*)(Art.249 - dpr 547/55)
1. I recipienti di cui all’art. 248, compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti
appositi e separati, con l’indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.
2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già contenute, devono,
subito dopo l’uso, essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti
adottando le necessarie cautele.
3. In ogni caso e` vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili, o
suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da
quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno,
con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di
trasformazione.
Art. 2055 c.c
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
…omissis…

E non ultimo, in tema d’imprenditore:

Art. 2087 c.c
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Ricordiamo, infine, in tema di responsabilità, l’art.7 della Legge 286/2005 (riforma dell’autotrasporto) che stabilisce per la prima volta il criterio della corresponsabilità del committente o del proprietario delle merci, nel caso di gravi infrazioni al Codice della Strada effettuate dal vettore.


Vediamo, riassumendo, nella fattispecie, quali parti del regolamento ADR sono state disattese:
  • Formazione del personale: l’autista infortunato era stato assunto da circa un mese, aveva scarsa esperienza con il bitume e purtroppo non aveva ricevuto alcuna formazione specifica sul caricamento del bitume a caldo e sui rischi connessi all’operazione;
  • Il libretto della cisterna (MC813) non conteneva alcune importanti indicazioni quali l’elenco delle materie trasportabili, la data dell’ultima revisione e la temperatura di calcolo;
  • la ditta non aveva provveduto alla nomina del consulente ADR cosi come prescritto dal D.Lgs. 40/2000, quindi la ditta non aveva la Relazione Annuale, non aveva le procedure per il trasporto di merci pericolose, ecc…
  • l’autista non era stato sensibilizzato sulla verifica della compatibilità dei carichi.

Sono obblighi previsti dall'articolo 1.4.2 del manuale ADR.

Il caso di Gallarate

La Giurisprudenza in materia, dopo Ravenna, si è arricchita di una nuova esemplare condanna ai danni di una azienda (speditore) che ha dimostrato la più completa inosservanza delle disposizioni ADR di propria competenza (rif. Capitolo 1.3.2.1 (formazione) – Manuale ADR). La sentenza (questa volta civile) n. 330/2006 del 14/07/2006 depositata presso il Tribunale di Gallarate ha condannato infatti lo speditore inadempiente al risarcimento dei danni arrecati alle parti coinvolte in base al principio della responsabilità extracontrattuale. Nel caso specifico lo speditore aveva inoltrato una soluzione di acido peracetico, sottoposto a regime ADR, come merce non pericolosa e, durante la fase di consegna, la rottura del collo non conforme aveva provocato danni a terzi.


Dalla pratica alla teoria

Possiamo affermare, quindi,  che in ogni azienda, al fine di scongiurare situazioni di pericolo, trattando merci pericolose, devono esserci:
  • CULTURA, quindi conoscenza delle norme (vedi regolamento ADR, ma non solo) che vuol dire anche applicazione delle stesse,
  • FORMAZIONE, quindi trasmissione della conoscenza ai vari operatori interessati, (autisti, impiegati, operatori di magazzino, ecc…)
  • SINERGIA tra le figure di rilievo interessate, quindi almeno tra capo d’impresa, RSPP e consulente per la sicurezza dei trasporti in modo tale da creare un flusso delle informazioni, ottimizzare le procedure aziendali ed aumentare così gli standard di sicurezza all’interno dell’azienda.
In mancanza di questo “modus operandi” da parte di chi ha la responsabilità dell’impresa, inevitabilmente si arriva, prima o poi ad “accomodarsi” in un’aula di Tribunale. E ricordiamo che a rispondere in prima persona, penalmente, è sempre il responsabile dell'impresa. La strada segnata dalle due sentenze sopra esaminate è quella della rigidità e dell’inflessibilità rispetto a chi viola le norme (ADR, legge 626, ecc..).

Leggi tutte le notizie su:
ADR

Enrico Cappella
Dangerous Goods Safety Advisor
www.enrico-cappella.blogspot.com




 


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Pubblicato il 2008-03-01 (4913 letture)

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