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Introduzione al REACH

Il primo giugno 2007 entra in vigore il nuovo regolamento europeo sui prodotti chimici CE1907-2006, meglio conosciuto come REACH. Cambierà radicalmente la gestione delle sostanze chimiche. Introduciamo l'argomento con alcuni link per chi vuole approfondirlo.

L’ora di fare i conti con il REACH è giunta! Mancano oramai poco meno di due mesi alla data del 01/06/2007, quando ufficialmente entrerà in vigore il nuovo regolamento Europeo sulle sostanze chimiche (Regolamento CE-1907/2006).Il Parlamento Europeo - dopo un lungo iter durato anni - ha approvato il testo a larghissima maggioranza (529 voti favorevoli su 651 votanti) il 13 dicembre 2006. Il Consiglio UE ha dato la sua approvazione formale il 18 dicembre 2007 e il 30 Dicembre 2007 il Regolamento è stato pubblicato sulla GUUE (Reg. CE n. 1907/2006).

Lo scontro (politico) con le parti interessate (industria chimica e ambientalisti) è stato lungo e forte, così che alla fine si è raggiunto un compromesso che ha dato alla luce un REACH più "leggero", che rende più contenti gli industriali rispetto alle associazioni ambientaliste. E’ interessante, in merito, leggere il documento delle associazioni italiane all’indirizzo:
http://www.amblav.it/download/REACH_Comunicato-finale-12-12-2006.pdf


Il testo integrale del Regolamento RAECH, composto da ben 849 pagine, è liberamente scaricabile in lingua italiana all’indirizzo:

www.enrico-cappella.blogspot.com
(sezione: REACH).

Ricordo che, essendo un regolamento e non una direttiva, non sussiste l’obbligo di recepire la norma nell’ordinamento interno di uno stato tramite un decreto, quindi questi entrain vigore direttamente dal 01 giugno 2007 in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Ma in che cosa consiste questo nuovo regolamento? REACH significa Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (ossia, sistema integrato unico di registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche). Il REACH, sostituisce in un unico provvedimento più di 40 testi legislativi esistenti e, in particolare,  modifica la direttiva 1999/45/CE, abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 ed il regolamento (CE) n. 1488/94, nonché la direttiva 76/769/CEE e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

L'obiettivo del REACH è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.Il provvedimento, che si fonda sul principio di precauzione, stabilisce quindi disposizioni che si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all'immissione sul mercato di preparati.

REACH intende superare, inoltre, l'attuale distinzione tra prodotti chimici:

  • nuovi: circa 3.000 sostanze commercializzate dopo il 1981 (anno in cui è stato introdotto l'obbligo di richiedere un'autorizzazione),

  • già esistenti: circa 100.000 sostanze poste sul mercato prima del 1981. Per esse esistono, secondo l’UE, informazioni inadeguate sulla sicurezza del 99% di questi prodotti.

Gli elementi essenziali del sistema REACH sono:

  • La Registrazione, che impone ai fabbricanti e agli importatori di acquisire adeguate informazioni sulle sostanze che fabbricano o importano (in quantità superiore ad una tonnellata per anno per sostanza) e di utilizzarle per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi. Tali informazioni vanno comunicate all’Agenzia centrale delle sostanze chimiche (con sede ad Helsinki, in Finlandia) per mezzo di un fascicolo;

  • La Valutazione, attraverso cui si giudicano le proposte di test e le autovalutazioni effettuate dall’industria. Ci sono due tipi di valutazione: la valutazione della sostanza e quella del fascicolo presentato ai fini della registrazione;

  • L’autorizzazione, degli usi di sostanze presentanti un’elevata pericolosità, rilasciata a condizione che i rischi che essi comportano siano tenuti sotto adeguato controllo e che tali sostanze non possano essere sostituite da altre più sicure;

  • La procedura delle restrizioni, che offre una garanzia di sicurezza supplementare in quanto consente di far fronte ai rischi che non siano stati presi in sufficiente considerazione dagli altri elementi del sistema REACH ed è la trasposizione nel REACH delle disposizioni della Direttiva 76/769/CE, che verrà pertanto abrogata;

  • L’Agenzia centrale delle sostanze chimiche, che si occuperà della gestione degli aspetti tecnici, scientifici ed amministrativi del sistema REACH a livello comunitario, allo scopo di assicurarne il buon funzionamento e la credibilità presso tutte le parti interessate.

Con l’obiettivo finale di migliorare la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori in rapporto all’utilizzo di sostanze chimiche, REACH prevede la graduale sostituzione delle sostanze più dannose con altre più “sicure” sotto l’aspetto della salute e dell’ambiente. Quindi, alcune categorie di sostanze saranno utilizzabili e fabbricabili solo dietro autorizzazione.

Anche se non esiste ancora un elenco (previsto per giugno 2009) di tali sostanze soggette ad autorizzazione sicuramente ne faranno parte le seguenti categorie:

  • Sostanze cancerogene, categoria 1 o 2 secondo la Direttiva 67/548 CE;

  • Sostanze mutagene, categoria 1 o 2 secondo la Direttiva 67/548 CE;

  • Sostanze tossiche, categoria 1 o 2 secondo la Direttiva 67/548 CE;

  • Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche secondo i criteri di cui all’allegato XIII del REACH;

  • Sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili secondo i criteri di cui all’allegato XIII del REACH;

  • Sostanze che hanno la proprietà di perturbare il sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili che non rispondono ai criteri di cui ai punti precedenti per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente.

Ecco ora una tabella di marcia a tappe forzate che il nuovo regolamento dovrà seguire per entrare in vigore in maniera completa nei prossimi anni:


Art.del Regolamento 1907/2006

Disposizione

Scadenza
31 Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza 01/06/2007

28

Obbligo di registrazione preliminare per le sostanze soggette a regime transitorio (a partire dal 01/06/2008)

01/12/2008

23

Registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (cat. 1 o 2 a norma Direttiva 67/548 CE) e fabbricate nella Comunità Europea o importate in quantitativi pari o superiori a 1 ton. all’anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 01/06/2007

01/12/2010

23

Registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio classificate come sostanze altamente tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare effetti a lungo termine negativi per l’ambiente acquatico (R50/53) a norma della Direttiva 67/548 CE fabbricate nella Comunità Europea o importate in quantitativi pari o superiori a 100 ton. all’anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 01/06/2007

01/12/2010

23

Registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio fabbricate nella Comunità Europea o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 ton. all’anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 01/06/2007

01/12/2010

23

Registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio fabbricate nella Comunità Europea o importate in quantitativi pari o superiori a 100 ton. all’anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 01/06/2007

01/06/2013

23

Registrazione delle sostanze soggette a regime transitorio fabbricate nella Comunità Europea o importate in quantitativi pari o superiori a 1 ton. all’anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 01/06/2007

01/06/201

A fine Marzo 2007, il Parlamento Italiano ha designato il Ministero della Salute, quale “Autorità competente” in materia REACH.


























La Commissione Europea ha calcolato che REACH costerà all’industria chimica 2.3 miliardi di euro in 11 anni. Ciò significa una media di 0.2 miliardi di euro all’anno. In questa prospettiva, ricordiamo che nel solo 2002 i profitti delle principali 50 industrie chimiche Europee ammontavano a 15 miliardi di euro.

Inoltre è stato stimato che:

  • I benefici potenziali di REACH in campo sanitario nei prossimi 30 anni ammonteranno a 50 miliardi di euro;

  • 3.5 miliardi di euro, sarà il risparmio ottenuto in 10 anni grazie a REACH per la riduzione di malattie professionali dermatologiche e respiratorie;

  • 45 miliardi di euro, è il costo sociale europeo annuo in termini di servizio sanitario e assenteismo per malattia nelle aziende;

  • 0.50 euro, il costo annuale di REACH pro-capite, per ogni cittadino Europeo;

  • 16%, la percentuale di lavoratori Europei che maneggiano prodotti pericolosi;

  • 86%, la percentuale di sostanze chimiche prodotte in grande quantità sulle quali non esistono sufficienti informazioni per effettuare una valutazione circa la loro sicurezza;

E' stato diffuso dal Cnel (Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro), un documento contenente le osservazioni e le proposte sul Reach. "Il Regolamento REACH, rappresenta un importante quadro normativo in materia di sostanze chimiche e costituisce una delle più significative iniziative comunitarie sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente. Il CNEL condivide pienamente le finalità della nuova normativa, volta ad assicurare una maggiore protezione della salute e dell’ambiente attraverso una migliore conoscenza e gestione delle sostanze chimiche, anche nelle loro diverse combinazioni. In particolare, ritiene che l’adozione del REACH potrebbe avere ricadute positive su tutti i settori interessati per quanto riguarda la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico, nonché sulla sicurezza dei lavoratori e dei consumatori e sulla tutela della salute e non ostacolare la crescita e lo sviluppo".

Il Cnel ritiene però indispensabile che siano affrontati con urgenza alcuni rilevanti nodi critici che riguardano da un lato il rapporto tra REACH ed il sistema di regole del commercio mondiale (il REACH potrebbe avvantaggiare i prodotti extra Ue) e dall'altro l'applicazione del regolamento sul territorio italiano (principio OSOR, One Substance One Registration). Il documento è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/C1256BB30040CDD7C125726D0037FD09/$FILE/Regolamento%20REACH.pdf

Le responsabilità per la produzione e l’uso di sostanze chimiche sicure per l’ambiente e la salute ricadranno sull’industria, che dovrà fornire dati e valutare i rischi connessi al loro uso. Saranno i produttori /importatori di chemicals gli attori principalmente coinvolti. Le aziende utilizzatrici saranno coinvolte negli aspetti inerenti la sicurezza dei loro prodotti, fornendo informazioni sull’uso e sui possibili rischi delle sostanze impiegate. Uno dei principi-base del REACH è che tutti i protagonisti della catena di produzione devono identificare, applicare e raccomandare misure per ridurre i rischi identificati nella “Valutazione della Sicurezza Chimica” e nella SDS (artt. 13, 34).

Ogni produttore/importatore di una sostanza in quanto tale o contenuta in un preparato deve fare una valutazione della sicurezza chimica (art 13). Il produttore è tenuto a realizzare un “dossier tecnico” sulle sostanze (es. identità, uso ecc.) e relative informazioni (Allegati da V a VIII: proprietà fisico-chimiche, informazioni tossicologiche, informazioni ecotossicologiche). Il produttore deve redigere una relazione sulla sicurezza chimica per sostanze in quantità > 10 t/a contenente una valutazione della sicurezza chimica (Allegato I). Il produttore di sostanze chimiche deve inoltre preparare e fornire all’utilizzatore la SDS (Schede dati di sicurezza) per le sostanze pericolose, riportando in allegato gli scenari di esposizione e le misure di gestione del rischio per gli usi identificati

Gli utilizzatori, generalmente non devono effettuare la registrazione. Devono però applicare le misure di gestione del rischio suggerite dal produttore ed incluse nella scheda di sicurezza (SDS). Devono anche effettuare l’analisi dei rischi e preparare un rapporto di sicurezza (CSR) nel caso di usi non identificati (ad esempio se vuole mantenerli confidenziali): in questo caso devono informare l’Agenzia. Possono fornire informazioni al produttore circa gli scenari di esposizione se ritengono che essi non siano adeguatamente descritti nella SDS. Gli utilizzatori devono inoltre informare l’Agenzia Europea se non ritengono esaustiva la valutazione delle esposizioni effettuata dal produttore, non condividono le misure di gestione del rischio fornite dal produttore e se vogliono applicare diverse misure di gestione del rischio.

Il peso maggiore di questa “rivoluzione” sarà portato soprattutto dalle piccole e medie imprese. Numerose imprese potrebbero, già nella fase di registrazione delle sostanze, non disporre di risorse umane ed economiche sufficienti per conformarsi a tutti gli obblighi derivanti da REACH.

E’ importante chiarire che REACH, non modifica i criteri di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi e non avrà ripercussione alcuna sulle normative internazionali per il trasporto di merci pericolose. Questi aspetti verranno invece rivisti dal nuovo sistema GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicalsche vedrà la luce sulla scia del REACH.


GHS

REACH

Classificazione, Etichettatura, Schede Di Sicurezza (SDS)

Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizioni

Produzione, utilizzazione e trasporto

Produzione ed utilizzazione

Sostanze e preparati (miscele) immessi sul mercato

Sostanze fabbricate ed immesse sul mercato


Qualsiasi quantitativo

Quantitativi superiori ad 1 ton/anno per fabbricanti ed importatori

Ambito mondiale

Ambito Unione Europea

Basato sul PERICOLO

Basato sul RISCHIO


Fino a quando il GHS non sarà in vigore continuerà ad applicarsi la Direttiva 67/548/CE di recente modificata ed integrata dalla Direttiva 2006/121/CE che tratta proprio la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose. La nuova Direttiva 2006/121/CE (che si può trovare all’indirizzo: http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1066_allegato.pdf) adatta al Regolamento REACH, la precedente normativa (67/548/CE).

Ai seguenti indirizzi è possibile avere altre importanti informazioni su REACH:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/488&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr (Lingua Inglese)

http://www.regolamentoreach.it/


Leggi tutte le notizie su:
REACH
GHS

Enrico Cappella
Dangerous Goods Safety Advisor
www.enrico-cappella.blogspot.com



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Autore: Enrico Cappella

Pubblicato il 2007-05-12 (61778 letture)

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