L’articolo 218-ter del Codice della strada - introdotto con la legge 177/2024 - prevede che, oltre alla sanzione pecuniaria, si applichi la sospensione della patente quando il guidatore, titolare di una patente cui restano meno di venti punti al momento dell’accertamento, commette determinate infrazioni. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo, il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e del divieto di sorpasso previsto dall’articolo 6, comma 4, lettera b); la circolazione contromano di cui all’articolo 143, comma 11; le violazioni sull’obbligo di precedenza disciplinate dall’articolo 145, comma 10; il passaggio con semaforo rosso contemplato dall’articolo 146, comma 3; varie ipotesi di sorpasso irregolare sanzionate dall’articolo 148, commi 9-bis e 15 in relazione ai commi 2, 3 e 8; la mancata distanza di sicurezza di cui all’articolo 149, comma 5; le manovre pericolose oggetto dell’articolo 154, commi 7 e 8 in riferimento ai commi 1 e 3; l’assenza di casco di protezione prevista dall’articolo 171, comma 2; l’omesso uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta ex articolo 172, commi 10 e 11; l’impiego irregolare del telefono cellulare disciplinato dall’articolo 173, comma 3-bis; i superamenti dei tempi di guida o i riposi irregolari di cui all’articolo 174, commi 6, 7 (terzo periodo) e 11 (ultimo periodo); talune violazioni in autostrada contemplate dall’articolo 176, commi 1 lettera b), 2 lettera a), 5, 7 e 8; la guida in stato di alterazione da particolo di conducenti minorenni disciplinata dall’articolo 186-bis, comma 2; l’omesso rispetto del pedone che attraversa ai sensi dell’articolo 191, comma 4.
Il comma 6 dell’articolo precisa che la “sospensione breve” si applica solo se il conducente è identificato nel momento stesso in cui viene commessa la violazione; qualora, per qualsiasi motivo, il documento non sia ritirato immediatamente, la sospensione decorre comunque dalla data di contestazione o di notifica del verbale. Sussistono dunque due condizioni imprescindibili: la verifica che il saldo punti sia inferiore a venti al momento dell’accertamento e l’identificazione contestuale del trasgressore.
La circolare ministeriale numero 38625 del 20 dicembre 2024 ha chiarito che, nei casi di accertamento da remoto o quando non vi sia stato fermo del veicolo, l’identificazione successiva del conducente non consente di applicare la sospensione breve; d’altra parte, l’identificazione immediata non comporta l’obbligo di contestare altrettanto immediatamente la violazione. Un ulteriore parere, reso con la comunicazione protocollo 3230 del 10 marzo 2025 dalla Direzione generale per l’amministrazione generale e le prefetture – Ufficio IV del Ministero dell’interno - ha precisato che è sufficiente la coincidenza temporale fra identificazione del trasgressore e accertamento della violazione, anche quando quest’ultima venga formalizzata in un momento successivo alla sua commissione.
In tale ottica, la sospensione breve può essere disposta, per esempio, dopo la ricostruzione di un sinistro se il conducente è stato identificato durante i rilievi, oppure in seguito all’esame dei dati del cronotachigrafo rispetto a un precedente superamento dei tempi di guida, purché il conducente sia presente all’atto del controllo. Resta invece esclusa l’applicazione della misura se l’identificazione avviene solo dopo la commissione, l’accertamento e la contestazione, come nei casi contemplati dagli articoli 180, comma 8, e 126-bis Codice della Strada. Il punteggio da considerare è, in ogni caso, quello risultante in archivio al momento dell’accertamento.
Questa lettura ministeriale, che colloca il requisito dell’identificazione nel momento dell’accertamento anziché in quello della commissione, potrebbe non essere perfettamente allineata alla lettera del comma 6, secondo cui l’identificazione deve avvenire nell’istante stesso della violazione. Il problema si intreccia con precedenti pronunce giurisprudenziali, le quali hanno già escluso che dal solo cronotachigrafo sia lecito dedurre e sanzionare il superamento dei limiti di velocità, dal momento che tale condotta non rientra fra quelle accertabili tramite i dati tachigrafici in base alla normativa europea. È quindi verosimile che l’interpretazione ministeriale sarà oggetto di ricorsi e che spetterà di volta in volta ai giudici stabilire se, nelle singole fattispecie, ricorrano davvero i presupposti per l’applicazione della sospensione breve prevista dall’articolo 218-ter.
Avvocato Maria Cristina Bruni
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