- Il Decreto legislativo 186/2025 ha modificato l'articolo 9, comma 3, del Dpr 633/1972, includendo nell'ambito della non imponibilità Iva anche le prestazioni rese da "intermediari" all'interno delle filiere di trasporto internazionale. La novità, operativa dal 13 dicembre 2025, rovescia l'impostazione in vigore dal 1° gennaio 2022, che imponeva l'Iva al 22% su gran parte dei sub-trasporti e dei servizi resi da operatori interposti, anche quando la merce era oggettivamente destinata all'esportazione o proveniva dall'importazione.
- Per beneficiare della non imponibilità, ogni operatore della catena (sub-vettore, cooperativa, operatore logistico) deve dimostrare il nesso oggettivo tra la propria prestazione e una specifica operazione doganale. La documentazione richiesta comprende il Cmr, il numero Mrn, le bolle doganali e gli incarichi contrattuali che permettono di ricondurre il trasporto fatturato a quella determinata spedizione internazionale.
- Gli esperti segnalano opportunità e rischi. La riforma elimina la doppia imposizione lungo la filiera e ripristina la neutralità fiscale per sub-vettori e intermediari logistici. Al tempo stesso, l'assenza di una definizione normativa dettagliata di "intermediario" e la necessità di una catena documentale rigorosa espongono gli operatori a contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate in caso di qualificazioni improprie o documentazione incompleta.
Il Decreto legislativo 186/2025, in vigore dal 13 dicembre 2025, ha ridisegnato il trattamento Iva dei trasporti internazionali di merci, estendendo la non imponibilità prevista dall'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 all'intera catena dei prestatori, inclusi gli intermediari. La modifica interessa vettori principali, sub-vettori, cooperative di autotrasporto, operatori logistici e spedizionieri che operano nell'ambito di spedizioni in esportazione, importazione o transito.
Il provvedimento interviene su un nodo fiscale aperto dal 1° gennaio 2022, quando il Decreto legge 146/2021 recepì in modo restrittivo la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE C-288/16, limitando la non imponibilità Iva alle sole prestazioni rese "direttamente" all'esportatore, all'importatore, al destinatario, al titolare del regime di transito o allo spedizioniere. L'effetto pratico era che un sub-vettore che eseguiva un tratto stradale nell'ambito di una spedizione export, fatturando al vettore principale anziché all'esportatore, era obbligato ad applicare l'Iva ordinaria al 22%, anche quando la merce era oggettivamente in uscita dal territorio doganale. Stessa situazione per gli operatori logistici e le cooperative che si collocavano tra il committente finale e il vettore esecutore.
La chiave della riforma è l'inciso "anche se resi da intermediari", inserito nel comma 3 dell'articolo 9 del Dpr 633/1972 dal Decreto legislativo 186/2025. Secondo le analisi di Assonime e della dottrina specialistica, il termine "intermediario" va inteso in senso ampio: rientra nella categoria qualsiasi operatore che si collochi in posizione intermedia tra il soggetto titolare dell'operazione doganale e il vettore che materialmente esegue una parte del trasporto. Non rileva che la fattura sia emessa verso un altro vettore o uno spedizioniere, purché la prestazione sia funzionalmente connessa alla spedizione internazionale sottostante.
La modifica sposta il punto di osservazione fiscale: non più "a chi fatturi" ma "quale operazione internazionale stai servendo". Un sub-vettore che esegue il tratto stradale da un porto allo stabilimento del destinatario, nell'ambito di una spedizione di importazione, può oggi emettere fattura non imponibile ex articolo 9 al vettore principale. Una cooperativa che riceve l'incarico per un trasporto in export e lo affida a un socio può fatturare in non imponibilità verso il proprio committente, e il socio può fare altrettanto verso la cooperativa, a condizione che entrambi i rapporti siano documentalmente agganciati alla stessa operazione doganale. Un operatore logistico che assembla un servizio porta a porta per un esportatore può applicare la non imponibilità ai singoli segmenti di trasporto internazionale che compongono il pacchetto.
Restano escluse dalla non imponibilità le prestazioni di trasporto puramente interno non collegate a una specifica spedizione internazionale, i trasporti domestici generici e i servizi logistici non identificabili con un singolo flusso di export o import. La distinzione tra tratta coperta e tratta non coperta richiede quindi una valutazione caso per caso, con particolare attenzione per le operazioni di collettame, groupage e triangolazioni logistiche complesse, dove il perimetro della spedizione internazionale è meno netto.
Sul fronte degli adempimenti, sussistono quattro condizioni essenziali per l'applicazione legittima della non imponibilità lungo la catena. Prima condizione: deve esistere un nesso oggettivo tra il trasporto fatturato e una determinata operazione doganale di export, import o transito. Seconda condizione: il beneficiario finale della prestazione deve essere riconducibile alle figure contemplate dall'articolo 9 (esportatore, importatore, destinatario, titolare del regime di transito o spedizioniere) anche se il rapporto contrattuale diretto è con un operatore interposto. Terza condizione: la documentazione deve permettere di ricostruire il collegamento con la spedizione specifica; i riferimenti minimi richiesti sono il Cmr, il numero Mrn o le bolle doganali di esportazione o importazione, gli incarichi di trasporto o i contratti di sub-vezione che identifichino la spedizione. Quarta condizione: la qualificazione della stessa tratta deve essere coerente lungo la filiera; una ricostruzione in cui il vettore principale applica la non imponibilità e il sub-vettore risulta imponibile senza giustificazione oggettiva espone entrambi a contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate.
Le imprese di autotrasporto e gli spedizionieri sono quindi chiamate a riconsiderare la struttura dei propri contratti di trasporto e degli incarichi di sub-vezione, inserendo clausole che identifichino esplicitamente la spedizione internazionale di riferimento e i documenti doganali associati. La gestione documentale diventa centrale: ogni fattura emessa in regime di non imponibilità dovrà essere agganciata a un set minimo di documenti che ne dimostri la riferibilità all'operazione internazionale. Si raccomandano procedure interne di verifica e un raccordo sistematico tra ufficio traffico e amministrazione, in particolare per le imprese che lavorano prevalentemente in sub-vezione o per conto di spedizionieri.
In sintesi, la riforma riduce il rischio di doppia imposizione lungo la filiera - che dal 2022 colpiva il medesimo trasporto in più passaggi della catena e ripristina una maggiore neutralità fiscale per sub-vettori e intermediari logistici. Al tempo stesso, l'assenza di una definizione normativa dettagliata di "intermediario" e la necessità di una solida catena documentale lasciano margini di incertezza interpretativa che potrebbero diventare oggetto di contenzioso. Gli operatori che dovessero qualificare impropriamente come non imponibili trasporti non collegati a operazioni internazionali effettive si espongono al recupero dell'Iva non applicata e alle relative sanzioni.
Antonio Illariuzzi









































































